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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 47960/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

La ricorrente deduce, in primo luogo, violazione di legge in ordine all'erroneo riconoscimento della rilevanza penale della fattispecie che avrebbe potuto, secondo la difesa, al più integrare un illecito amministrativo; in secondo luogo, vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità.

Si tratta di motivi di ricorso non consentiti dalla legge in sede di legittimità, oltre ad essere manifestamente infondati, in quanto si risolvono in doglianze con cui si ripropone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801).

Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

In particolare, quanto al primo profilo di censura, la Corte territoriale evidenzia che la detenzione ad uso personale era incompatibile con i riscontri effettuati dagli operanti nel momento in cui venne rinvenuta la sostanza.

In particolare, l'ingente quantitativo rinvenuto, come ricostruito dal giudice del gravame, è logicamente incompatibile con un uso strettamente personale di un soggetto, sia pure quest'ultimo dipendente da sostanze stupefacenti. (pp. 5,6).

Quanto al secondo profilo di censura, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato, nel rigettare i motivi di gravame, che la destinazione a terzi della sostanza stupefacente risultava da gravi, precisi e concordanti indizi, quali la detenzione di centinaia di dosi di hashish, tenendosi altresì conto del ridotto reddito dell'imputata, impossidente con famiglia a carico, nonché della sua scelta di mentire nell'interrogatorio circa le ragioni per cui deteneva un simile quantitativo di stupefacente (pp. 6,7).

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, non consentiti in sede di legittimità.Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La ricorrente deduce, in primo luogo, violazione di legge in ordine all'erroneo riconoscimento della rilevanza penale della fattispecie che avrebbe potuto, secondo la difesa, al più integrare un illecito amministrativo; in secondo luogo, vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità. Si tratta di motivi di ricorso non consentiti dalla legge in sede di legittimità, oltre ad essere manifestamente infondati, in quanto si risolvono in doglianze con cui si ripropone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. In particolare, quanto al primo profilo di censura, la Corte territoriale evidenzia che la detenzione ad uso personale era incompatibile con i riscontri effettuati dagli operanti nel momento in cui venne rinvenuta la sostanza. In particolare, l'ingente quantitativo rinvenuto, come ricostruito dal giudice del gravame, è logicamente incompatibile con un uso strettamente personale di un soggetto, sia pure quest'ultimo dipendente da sostanze stupefacenti. (pp. 5,6). Quanto al secondo profilo di censura, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato, nel rigettare i motivi di gravame, che la destinazione a terzi della sostanza stupefacente risultava da gravi, precisi e concordanti indizi, quali la detenzione di centinaia di dosi di hashish, tenendosi altresì conto del ridotto reddito dell'imputata, impossidente con famiglia a carico, nonché della sua scelta di mentire nell'interrogatorio circa le ragioni per cui deteneva un simile quantitativo di stupefacente (pp. 6,7). Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, non consentiti in sede di legittimità.Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere est
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