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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00023/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata nei limiti indicati nella parte motiva; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'8 novembre 2021, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze di condanna: 1) sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 27.2.1997, irrevocabile dal 14.10.1997, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 416-bis, commi 2, 3 e 4, cod. pen. e 74 d.P.R. 309 del 1990; 2) sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 28.9.2009, irrevocabile dal 29.11.2011, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 416-bis, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, e 629, comma 2, aggravato anche ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991.

A ragione della decisione, rilevava che la Corte di appello di Catanzaro - come risultava dalla lettura della sentenza emessa il 28.9.2009 a pag. 38 - aveva valutato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di detta pronuncia e quelli giudicati con la sentenza della medesima Corte del 27.2.1997, escludendola in considerazione della diversa articolazione temporale e soggettiva delle due compagini associative; conseguentemente, riteneva che fosse precluso al Giudice dell'esecuzione rivalutare la stessa questione, sulla quale si era formato il giudicato.

2. Avverso la detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocata [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto "violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen., 665, comma 2 e 671, commi 1 e 2, cod. proc. pen.".

Ha, in proposito, osservato che, dalla lettura integrale della pagina 38 della sentenza richiamata nell'ordinanza impugnata ("dunque nessuna interruzione del vincolo associativo con riferimento alla già citata sentenza di condanna definitiva per reati analoghi, anche a volere tenere presente che la contestazione dell'epoca afferiva, al più tardi all'anno 1993; anzi, al contrario, la sentenza in oggetto non solo non determina interruzione del vincolo della continuazione - non essendovi prove di un positivo recesso dei singoli componenti dell'associazione - ma, in considerazione della lontananza dei fatti e della parziale difformità soggettiva, impedisce il riconoscimento della continuazione tra í reati associativi, per come al contrario chiesto dalla difesa in sede di discussione: trattasi di questione che può, tuttavia, essere rimessa alla fase esecutiva e in quella sede congruamente valutata"), emergeva chiaramente che i giudici del merito avevano rimesso la decisione sulla richiesta difensiva in parola (peraltro, formulata irritualmente solo in sede di discussione) alla fase esecutiva, specificando che in detta sede la stessa poteva essere congruamente valutata; che, inoltre, "l'inammissibilità della richiesta di continuazione", non dedotta con i motivi di appello, aveva reso inoppugnabile la decisione sul punto.

Ha, quindi, sostenuto che la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, si sarebbe ritenuta erroneamente vincolata da detta decisione.

2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto "violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 78 cod. pen. e 665, comma 2, cod. proc. pen.".

Ha, al riguardo, rilevato che il Maesano, nella richiesta introduttiva, non solo aveva richiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle indicate sentenze ma aveva, altresì, avanzato, in subordine, "istanza ex art.78 cod. pen., volta a includere nel cumulo delle pene da eseguire (SIEP n. 281/2012) quella di cui alla sentenza emessa dalla Corte di Assise di appello di Catanzaro in data 10.12.1985, irrevocabile in data 21.4.1988", chiedendo che "dalla relativa pena di anni 37, mesi 8 di reclusione venisse scomputata la carcerazione sofferta dal 7.9.1982 al 20.12.1984"; ha, quindi, osservato che il Giudice dell'esecuzione aveva omesso qualsiasi decisione sul punto.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata nei limiti indicati nella parte motiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.

Infondato è il primo motivo di impugnazione, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la esclusione della continuazione da parte del Giudice della cognizione deve ritenersi "espressa" non solo nel caso di esplicita negazione della ricorrenza del medesimo disegno criminoso ma anche nella ipotesi che il giudice disattenda o per la ritenuta insussistenza dei presupposti processuali o, addirittura, immotivatamente la formale richiesta dell'imputato di riconoscimento del suddetto vincolo (cfr. Cass. Sez. 1, n. 43241 del 04/11/2009, Rv. 244947).

2. Ebbene, nel caso di specie, correttamente il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto che gli fosse preclusa la possibilità di valutare la domanda del condannato di applicazione della disciplina della continuazione in ragione del rilievo che la medesima istanza era stata esaminata dal Giudice della cognizione, che si era "espresso" sulla stessa, rigettandola "in considerazione della lontananza dei fatti contestati e della parziale difformità soggettiva", a nulla rilevando l'aggiunta "trattasi di questione che può, tuttavia, essere rimessa anche alla fase esecutiva e in quella sede congruamente valutata", atteso che il giudice dell'esecuzione si sarebbe trovato (come effettivamente accaduto) nell'impossibilità di provvedere per il divieto posto dall'art. 671 cod. proc. pen..

3. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso, poiché - come osservato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria - "i profili problematici quanto all'esecuzione di pene concorrenti devono essere oggetto di istanza al p. m., le cui determinazioni possono, eventualmente, divenire oggetto di incidente di esecuzione", con la conseguenza che l'istanza formulata dal condannato al Giudice dell'esecuzione era ab origine inammissibile.

Legittimamente, dunque, la Corte di appello di Catanzaro non ha riservato alla domanda difensiva alcuna considerazione; e tanto in conformità alla lezione giurisprudenziale, da ritenersi applicabile anche nel procedimento di esecuzione, secondo la quale una richiesta difensiva che appaia improponibile, sia per genericità, sia per manifesta infondatezza, non vincola il giudice a motivarne il mancato accoglimento (cfr. Cass. Sez. 1, n. 34141 del 15/07/2015, Rv. 264586; Cass. Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Rv. 262700; Cass. Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 261423; Sez. 5, n. 4415 del 05/03/1999, Rv.213144).

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 ottobre 2022, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata nei limiti indicati nella parte motiva; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 novembre 2021, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze di condanna: 1) sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 27.2.1997, irrevocabile dal 14.10.1997, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 416-bis, commi 2, 3 e 4, cod. pen. e 74 d.P.R. 309 del 1990; 2) sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 28.9.2009, irrevocabile dal 29.11.2011, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 416-bis, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, e 629, comma 2, aggravato anche ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991. A ragione della decisione, rilevava che la Corte di appello di Catanzaro - come risultava dalla lettura della sentenza emessa il 28.9.2009 a pag. 38 - aveva valutato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di detta pronuncia e quelli giudicati con la sentenza della medesima Corte del 27.2.1997, escludendola in considerazione della diversa articolazione temporale e soggettiva delle due compagini associative; conseguentemente, riteneva che fosse precluso al Giudice dell'esecuzione rivalutare la stessa questione, sulla quale si era formato il giudicato. 2. Avverso la detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocata [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto "violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen., 665, comma 2 e 671, commi 1 e 2, cod. proc. pen.". Ha, in proposito, osservato che, dalla lettura integrale della pagina 38 della sentenza richiamata nell'ordinanza impugnata ("dunque nessuna interruzione del vincolo associativo con riferimento alla già citata sentenza di condanna definitiva per reati analoghi, anche a volere tenere presente che la contestazione dell'epoca afferiva, al più tardi all'anno 1993; anzi, al contrario, la sentenza in oggetto non solo non determina interruzione del vincolo della continuazione - non essendovi prove di un positivo recesso dei singoli componenti dell'associazione - ma, in considerazione della lontananza dei fatti e della parziale difformità soggettiva, impedisce il riconoscimento della continuazione tra í reati associativi, per come al contrario chiesto dalla difesa in sede di discussione: trattasi di questione che può, tuttavia, essere rimessa alla fase esecutiva e in quella sede congruamente valutata"), emergeva chiaramente che i giudici del merito avevano rimesso la decisione sulla richiesta difensiva in parola (peraltro, formulata irritualmente solo in sede di discussione) alla fase esecutiva, specificando che in detta sede la stessa poteva essere congruamente valutata; che, inoltre, "l'inammissibilità della richiesta di continuazione", non dedotta con i motivi di appello, aveva reso inoppugnabile la decisione sul punto. Ha, quindi, sostenuto che la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, si sarebbe ritenuta erroneamente vincolata da detta decisione. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto "violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 78 cod. pen. e 665, comma 2, cod. proc. pen.". Ha, al riguardo, rilevato che il Maesano, nella richiesta introduttiva, non solo aveva richiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle indicate sentenze ma aveva, altresì, avanzato, in subordine, "istanza ex art.78 cod. pen., volta a includere nel cumulo delle pene da eseguire (SIEP n. 281/2012) quella di cui alla sentenza emessa dalla Corte di Assise di appello di Catanzaro in data 10.12.1985, irrevocabile in data 21.4.1988", chiedendo che "dalla relativa pena di anni 37, mesi 8 di reclusione venisse scomputata la carcerazione sofferta dal 7.9.1982 al 20.12.1984"; ha, quindi, osservato che il Giudice dell'esecuzione aveva omesso qualsiasi decisione sul punto. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata nei limiti indicati nella parte motiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Infondato è il primo motivo di impugnazione, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la esclusione della continuazione da parte del Giudice della cognizione deve ritenersi "espressa" non solo nel caso di esplicita negazione della ricorrenza del medesimo disegno criminoso ma anche nella ipotesi che il giudice disattenda o per la ritenuta insussistenza dei presupposti processuali o, addirittura, immotivatamente la formale richiesta dell'imputato di riconoscimento del suddetto vincolo (cfr. Cass. Sez. 1, n. 43241 del 04/11/2009, Rv. 244947). 2. Ebbene, nel caso di specie, correttamente il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto che gli fosse preclusa la possibilità di valutare la domanda del condannato di applicazione della disciplina della continuazione in ragione del rilievo che la medesima istanza era stata esaminata dal Giudice della cognizione, che si era "espresso" sulla stessa, rigettandola "in considerazione della lontananza dei fatti contestati e della parziale difformità soggettiva", a nulla rilevando l'aggiunta "trattasi di questione che può, tuttavia, essere rimessa anche alla fase esecutiva e in quella sede congruamente valutata", atteso che il giudice dell'esecuzione si sarebbe trovato (come effettivamente accaduto) nell'impossibilità di provvedere per il divieto posto dall'art. 671 cod. proc. pen.. 3. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso, poiché - come osservato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria - "i profili problematici quanto all'esecuzione di pene concorrenti devono essere oggetto di istanza al p. m., le cui determinazioni possono, eventualmente, divenire oggetto di incidente di esecuzione", con la conseguenza che l'istanza formulata dal condannato al Giudice dell'esecuzione era ab origine inammissibile. Legittimamente, dunque, la Corte di appello di Catanzaro non ha riservato alla domanda difensiva alcuna considerazione; e tanto in conformità alla lezione giurisprudenziale, da ritenersi applicabile anche nel procedimento di esecuzione, secondo la quale una richiesta difensiva che appaia improponibile, sia per genericità, sia per manifesta infondatezza, non vincola il giudice a motivarne il mancato accoglimento (cfr. Cass. Sez. 1, n. 34141 del 15/07/2015, Rv. 264586; Cass. Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Rv. 262700; Cass. Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 261423; Sez. 5, n. 4415 del 05/03/1999, Rv.213144). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 ottobre 2022, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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