CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 07288/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11612/2017 proposto da: D'ALESSIO Gennaro, res.in Salerno, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, ivi el.dom.to in P.za Cola di Rienzo 92 A4.1 ,c Jac.3c ([OSCURATO:PERSONA]),vcome da procura in atti; - parte ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] e Centrale, in persona del Direttore pro tempore; - parte intimata - Ricorso n. 11612/17 rg. avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 9748/16 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. [OSCURATO:PERSONA]Alessio propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento catastale notificatogli dall'agenzia del territorio, ufficio provinciale di Salerno, per omessa denuncia di accatastamento di alcuni locali siti in Comune di Capaccio. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: per quanto regolarmente citato in appello, il D'Alessio non si era costituito in giudizio; pur trattandosi di immobile abusivo destinato alla demolizione, sussistevano i presupposti del suo accatastamento e della sua sottoposizione a regime fiscale. Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla parte intimata Agenzia delle Entrate. § 2. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso il D'Alessio lamenta - ex art.360, co. 1^ nn.3 e 4, cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione degli artt.53-22 d.lgs. 546/92, nonché nullità del procedimento e della s tenza. ti Ric.n. [OSCURATO:PERSONA] avere la [OSCURATO:PERSONA] accolto l'appello dell'ufficio dopo aver dato erroneamente atto dell'avvenuta regolare notificazione dell'appello stesso. Contrariamente a questo assunto, l'agenzia delle entrate appellante non aveva allegato agli atti di causa l'avviso di ricevimento dell'atto di appello, in realtà mai notificato né presso il domicilio eletto nel primo grado di giudizio (in Salerno, V. [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]), né presso la sua residenza, in violazione di quanto stabilito dall'art.330 cod.proc.civ. e, comunque, dall'art.17 d.lgs. 546/92. Ciò determinava l'inesistenza (primo motivo di ricorso) ovvero la nullità non sanata (secondo motivo di ricorso) della notifica dell'atto di appello e, di conseguenza, dell'intero procedimento e della sentenza. § 3. Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso il D'Alessio ripropone analoga doglianza di violazione normativa sotto il diverso profilo, ex artt.53-22 d.lgs. 546/92: - (terzo motivo) del mancato deposito dell'atto di appello, entro trenta giorni dalla proposizione, presso la segreteria della Commissione Tributaria adita (nella specie il deposito era avvenuto soltanto il 22 settembre 2014, a fronte di appello proposto il 20 maggio 2014); - (quarto motivo) del mancato deposito dell'atto di appello, notificato a mezzo posta e non tramite ufficiale giudiziario, presso la segreteria della commissione di primo grado, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'articolo 53 co. 1^ d.lgs. 546/92 nella formulazione all'epoca ancora vigente (vertendosi di appello proposto prima dell'abrogazione di cui all'articolo 36 decreto legislativo n.175 del 21 novembre 2014). § 4. I motivi di ricorso così proposti, per quanto corredati della allegazione in copia conforme di taluni atti del fascicolo d'ufficio di primo e secondo grado, richiedono l'acquisizione integrale ed in originale di tale fascicolo, al fine di direttamente riscontrare: - l'allegazione in esso dell'avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta dell'atto di appello (la cui consegna all'ufficio postale per la spedizione è attestata dalla distint RR in .à1L Ric.n. [OSCURATO:PERSONA] i' atti); - la tempestiva costituzione dell'agenzia delle entrate mediante deposito in segreteria entro 30 giorni dalla proposizione dell'appello; - l'avvenuto deposito dell'atto di appello presso la segreteria della commissione in primo grado. Ne deriva quindi il rinvio a nuovo ruolo della causa. PQM La Corte - dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo e secondo grado; - manda alla Cancelleria per le relative incombenze. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, tenutasi con modalità da remoto in data 19 gennaio 2022. 0 i [OSCURATO:PERSONA] Presidente (,i menico C.aidem