CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18387/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21642/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], res.inNapoli, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], el.dom.to presso il suo studio in Mugnano di Napoli, V.le Menna 10, come da procura in atti; pec: [OSCURATO:EMAIL]; -parte ricorrente - contro Comune di Mugnano di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, ivi el.dom.to presso il suo studio in Via F.Blundo 42, come da procura in atti; -parte controricorrente e ricorrente incidentale - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 762/14/2020 del 23.1.2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che: § 1. [OSCURATO:PERSONA] propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in parziale riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo - nei limiti del valore a metro quadro di 90 € a fronte dei 140 € accertati ed ai 37 € sostenuti dal contribuente - l'avviso di accertamento per Imu 2012 notificatogli dal Comune di Mugnano di Napoli con riguardo ad un terreno edificabile (zona urbanistica D) di ca.12.000 mq. da lui posseduto pro quota nel territorio comunale, [OSCURATO:PERSONA]. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - legittimamente il Comune si era costituito in giudizio a mezzo del funzionario responsabile Imu, dott. [OSCURATO:PERSONA], ex articoli 11 co. 3^ d.lgs. 546/92e 1 co. 692 legge 147/13; - l'avviso di accertamento in questione era adeguatamente motivato perché faceva richiamo alla delibera tariffaria comunale n. 94 del 2011 (liberamente accessibile da parte di tutti i cittadini), ed indicava il parametro di riferimento per la stima dei terreni edificabili siti nelle zone urbanistiche di interesse; - quanto al valore attribuibile al terreno, rilevava il rigetto, da parte della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, di analogo ricorso proposto da altro proprietario contermine, l'Arciconfraternita dei Pellegrini di Napoli, e ciò a conferma della infondatezza del valore di euro 37,82 mq. dedotto in un atto di alienazione di terreno ricadente in zona D3; - per quanto concerneva la particella n. 1355 di 1880 m², la sussistenza di uno stato di comproprietà, con lotti individuali inferiori a quello minimo edificabile, non influiva sulla stima, dovendosi avere riguardo alla estensione complessiva della proprietà Comune e non al numero dei proprietari; - pe r quanto concerneva la particella n. 1793 di 9136 m², doveva in effetti tenersi conto della presenza di pesanti vincoli di edificazione previsti dal PRG (non esistendo opere di urbanizzazione primaria e dovendosi rispettare alcune fasce di destinazione), con conseguente riduzione ad un valore di mercato pari a 90 € al metro quadrato, anche in analogia con quanto stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli con altra sentenza (n. 8877/9/19) relativa ad un comproprietario. Resiste con controricorso 21 ottobre 2020 il Comune di Mugnano di Napoli, il quale propone anche un motivo di ricorso incidentale. Risulta inoltre dagli atti che il Liccardo abbia depositato, il 23 settembre 2020, un atto denominato ‘controricorso con ricorso incidentale’; si tratta di atto di reiterazione successivo alla consumazione della potestà di impugnazione e confluente nel ricorso principale, da cui mutua interamente, del resto, il contenuto censorio. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso il Liccardo ripropone la questione di legittimità costituzionale (già ritenuta infondata dalla [OSCURATO:PERSONA]) dell'articolo 5 co. 5^ d.lvo 504/92, là dove non obbliga i Comuni a stabilire il valore venale delle aree edificabili secondo parametri oggettivi e scientificamente verificabili, e quindi consente una stima condizionata dalle esigenze di cassa e slegata dai bisogni dei cittadini. Segnatamente, la questione di legittimità costituzionale della norma in esame andrebbe individuata nella parte in cui essa non prevede l'efficacia vincolante delle rilevazioni periodiche dell'[OSCURATO:PERSONA] della Agenzia delle Entrate, oppure direttamente dal Ministero delle Finanze, oppure di altro organismo di valutazione accreditato in ambito nazionale o internazionale; ciò anche a tutela della unità della Repubblica, non essendo i Comuni ‘enti governativi autonomi’. § 2.2La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata. La norma della cui legittimità si dubita, l’art. 5 co. 5^ d.lvo 504/92, attiene alla base imponibile dell’Ici ed è stata poi richiamata dalla disciplina Imu di cui al d.l. 201/11 conv. in legge 214/11 e, da ultimo, dalla legge 160/19. Stabilisce l’art. 5 in esame che la base imponibile dell'imposta e' il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 d.lgs. 504/92 e che, in particolare, per le aree fabbricabili (co. 5) «il valore e' costituito da quello venale in Comune commercio al 1^ gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche ». Nel recepire il criterio del valore venale in Comune commercio la disposizione fa proprio un criterio che, contrariamente a quanto vorrebbe il Liccardo, è dinatura obiettiva e non arbitraria né aleatoria. Ciò a maggior ragione in considerazione del fatto che il valore venale del terreno edificabile deve essere riguardato ad una data prestabilita (il 1^ gennaio dell'annualità di imposizione), e deve avere riguardo ad una serie di parametri che, a loro volta, hanno carattere certo ed obiettivo: la zona territoriale di ubicazione, l'indice di edificabilità, la destinazione d'uso consentita dagli strumenti urbanistici, l'entità economica degli oneri di adattamento del terreno alla edificazione, i prezzi medi rilevati sul mercato. La disposizione è già stata esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione proprio con riguardo alla individuazione ed al contenuto del carattere fondamentale costituito dalla edificabilità del terreno, oltre che alla idoneità del criterio del valore venale a sostituire il parametro della rendita catastale prescritto per i fabbricati. Cass.SSUU n. 25506/06 hanno infatti affermato che: «In tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11-quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell'art. 59, comma primo, lettera f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in Comune commercio. ». Nessun profilo di sospetta illegittimità costituzionale è stato in tal modo ravvisato, posto che tanto la edificabilità dell'area sulla base del PRG (suscettibile di per sé di incrementare l'appetibilità commerciale del terreno, pur in assenza degli strumenti attuativi) quanto il valore venale ad essa attribuibile in ragione di questa edificabilità fungono da parametri, non solo di oggettiva rilevabilità, ma anche in grado di dare massimamente conto della ricchezza costitutiva di quella capacità contributiva che, ex art.53 Cost., deve necessariamente presiedere anche alla imposizione patrimoniale e locale. Del resto, la stessa Corte Costituzionale ha avuto più volte modo di sottolineare come, in materia impositiva, operi la piena ed insindacabile discrezionalità del legislatore, fatto soltanto salvo il limite dell’arbitrarietà e della palese irragionevolezza: «la capacità contributiva, desumibile dal presupposto economico al quale l'impostaè collegata, può essere ricavata, in linea di principio, da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalità, sotto il profilo della palese arbitrarietà e manifesta irragionevolezza » (C.Cost. sent. n. 249/17 e numerose altre). E’ dunque del tutto errato il presupposto dal quale parte il ricorrente nel paventare - senza peraltro neppure indicare le previsioni costituzionali che sarebbero a suo dire violate -l'arbitrio al quale le amministrazioni comunali sarebbero ammesse nel rapportare l'imposizione sulle aree edificabili al loro valore di mercato; vero essendo, al contrario, che proprio il richiamo al valore di mercato costituisce la misura del prelievo fiscale secondo indici di capacità contributiva puramente obiettivi ed ancorati ai parametri della legge e che, per altro verso, il valore venale del bene ricorre nell'intero ordinamento tributario ogniqualvolta debba concorrere alla determinazione della base imponibile immobiliare (come, ad esempio, in materia di registro ex art. 51 d.P.R. 131/86). Il che esclude, al contempo, che siano inficiati i principi di uguaglianza ex art. 3 Cost. (trovando, questo ultimo, concreta attuazione proprio nel principio generale di capacità contributiva in capo a tutti indistintamente i proprietari di aree edificabili nel senso indicato), ovvero di riserva di legge ex art.23 Cost. e di riparto di normazione tra Stato ed enti locali (pacifico essendo che le amministrazioni comunali, nella determinazione della base imponibile, non introducono un parametro nuovo ed autonomamente individuato, limitandosi invece a fare indicativa applicazione nel caso concreto del criterio dettato dalla legge statale di cui all'articolo 5 in esame). § 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione delle norme sulla rappresentanza processuale dell'ente locale. Per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente affermato, in contrasto con l'articolo 107 TU 267/2000 e senza considerare le previsioni statutarie del Comune, che tale rappresentanza potesse spettare, invece che al Sindaco ex art.50 TUEL, al dirigente dell'ufficio tributi. § 3.2Il motivo è infondato. Come stabilito dall’art. 11,co. 3 , d.lgs. 546/92 , modificato dal d.l. 44/05 conv.in legge 88/05: «L'ente locale nei cui confronti e' proposto il ricorso puo' stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui e' collocato detto ufficio ». Si è in proposito osservato (Cass.n. 13230/09, così Cass.n. 1812/10 ed altre) che: «in tema di contenziosotributario, l'art.3-bis, comma 1, del d.l. n. 44 del 2005, convertito con modificazioni nella legge del 2005 n. 88 ed applicabile aiprocessi in corso in forza del successivo comma 2, nel sostituire il comma 3 dell'art. 11 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha attribuito la rappresentanza processuale dell'ente locale nel giudizio di merito aldirigente dell'ufficio tributi, ovvero, in mancanza di tale figura, al titolare della posizione organizzativa comprendente detto ufficio, e taledirigente, con apposita determinazione, può delegare unfunzionario dell'unità organizzativa da lui diretta a sottoscrivere e presentare l'impugnazione quale assistente dell'ente locale, ai sensidell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992». Il quadro normativo si è poi arricchito con l’art. 1,co. 692, legge 147/13 secondo cui: «Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche' la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso ». E’ dunque evidente come la doglianza in esame, tutta basata sulla disciplina generale di cui al TUEL, non si faccia carico di questo imprescindibile quadro normativo specificamente dedicato al processo tributario ed alle modalità della partecipazione ad esso dell’ente locale impositore. Né con essa si pone in alcun modo in discussione il fatto che nel giudizio di merito il Comune di Mugnano di Napoli fosse effettivamente rappresentato ed assistito, come appurato dalla [OSCURATO:PERSONA], da un soggetto avente appunto la veste di funzionario responsabile dell'ufficio tributi per l'imposizione Imu. § 4.1 Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione delle norme sull'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, considerato che il Comune non aveva mai prodotto in giudizio gli accertamenti con adesione conclusi con altri proprietari, quali l'Arciconfraternita dei Pellegrini (recante un valore stimato di euro 90 al metro quadrato), né potevano prendersi a riferimento i valori stabiliti dalle menzionate sentenze della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, in quanto non passate in giudicato. E neppure la carenza motivazionale dell'avviso poteva essere supplita in corso di causa. § 4.2Il motivo è per più versi inammissibile. Per un primo aspetto, esso vorrebbe indurre questa Corte di legittimità ad operare una rivisitazione del contenuto dell'avviso di accertamento Imu in questione così da verificarne l'inadeguatezza motivazionale; e tuttavia la doglianza non si cura di trascrivere e riportare questo contenuto o, quantomeno, di indicare in quale sede processuale ed all'interno del fascicolo d’ufficio esso sia attingibile con l'immediatezza, la concentrazione e la specificità necessarie al vaglio di legittimità (v., da ultimo, Cass.SSUU n. 8950/22). Per un secondo aspetto, esso non si fa carico di quanto sul punto statuito dalla sentenza impugnata, la quale ha compiutamente argomentato il proprio convincimento di adeguatezza motivazionale in fatto e diritto dell’avviso di accertamento, osservando che questo, per un verso, richiamava la delibera comunale n. 94 del 2011 recante i valori venali tabellari delle aree edificabili (correttamente osservando come questa delibera, in quanto pubblicata in albo pretorio ai sensi di legge e resa conoscibile alla cittadinanza, non dovesse essere allegata all'avviso medesimo ex art. 7 l. 212/00) e, per altro, indicava il parametro di riferimento utilizzato per la stima dei valori dei terreni edificabili siti in zona urbanistica D e B (le uniche di interesse). Si richiama in proposito, tra le molte, Cass.n. 14723/20 secondo cui: «In tema di avviso di accertamento, l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della l. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo ». Per un terzo aspetto, emerge come la doglianza -avente dichiaratamente ad oggetto l'insufficienza motivazionale originaria dell'atto impositivo - sovrapponga poi indebitamente a questo piano quello della asserita insufficienza motivazionale della sentenza stessa sul valore venale dell'area; con ciò attribuendo intento censorio ad argomenti (quali l’incongruità del valore di 90 € a metro quadrato, la mancata produzione ‘in giudizio’ degli accertamenti con adesione posti in essere dal Comune con altre parti proprietarie in diversi giudizi, la non vincolatività in chiave estimativa delle due sentenze della [OSCURATO:PERSONA] menzionate dalla [OSCURATO:PERSONA] ed ancora sub judice ) che sono all'evidenza inconferenti, perché successivi ed estranei al dato di partenza costituito dalla motivazione dell'avviso di accertamento. § 5.1 Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 2967 del cod.civ.. Per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente posto a carico del contribuente l'onere di provare l'attendibilità del valore da lui sostenuto ed invece l'inattendibilità di quello accertato, nonostante che tale onere fosse pacificamente a carico del Comune che nulla aveva sul punto dimostrato. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 cod.proc.civ.. Per avere la [OSCURATO:PERSONA] infine stabilito in 90 € a metro quadrato il valore venale del terreno in questione alla data del 1^ gennaio 2011, senza però indicare i parametri di questa valutazione e senza neppure considerare la perizia di parte del contribuente; il che concretava, al contempo, la violazione dei parametri di legge ex articolo5, co. 5 , cit.. § 5.2Questi due motivi di ricorso - suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle censure sollevate –sono infondati. Va intanto osservato come la [OSCURATO:PERSONA], lungi dall’addossare l'onere probatorio alla parte privata, abbia fatto buon governo dell'articolo 2697 del codice civile proprio laddove ha ritenuto che l'amministrazione comunale, in effetti gravata dell'onere di dimostrare la fondatezza della pretesa impositiva anche in ordine alla base imponibile, non avesse adeguatamente provato e sostenuto il valore in accertamento, pari a 140 € al metro quadro. Viene poi in considerazione il fatto che, nell'ambito di un procedimento quale quello tributario avente tipica natura di impugnazione-merito, correttamente il collegio regionale ha ritenuto di dover stabilire il valore venale effettivamente attribuibile all'area edificabile in questione. E ciò ha fatto attraverso un percorso motivazionale del tutto adeguato perché esplicativo della convergenza dei parametri di stima in concreto adottati: la delibera comunale (avente però valore solo indiziario e come tale superabile), la ritenuta non decisività del valore indicato nell'atto di compravendita di un diverso terreno (zona D3) posto in essere dalla Arciconfraternita dei Pellegrini, la valenza dimostrativa invece attribuibile alle diverse sentenze della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli menzionate, l'ininfluenza sul valore venale dello stato di comunione indivisa di una particella del Liccardo, il fattore di deprezzamento invece costituito dai vincoli di edificazione previsti su altra particella dal PRG e dalla mancanza di qualsivoglia opera di urbanizzazione primaria unita alla presenza di fasce di destinazione, la riferibilità delcoefficiente correttivo di abbattimento a quanto in coerenza stabilito da altra sentenza della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di un comproprietario del Liccardo. In presenza di una simile articolazione argomentativa è dunque evidente come la doglianza miri in realtà a suscitare - sebbene attraverso una pretesa violazione dell'articolo 115 cod.proc.civ. - una nuova e più gradita valutazione estimativa e fattuale, il che non è certamente consentito nella presente sede di legittimità. E neppure le doglianze potrebbero trovare migliore sorte sotto il profilo della mancata considerazione, in sentenza, della perizia della parte privata, posto che quest'ultima non concretizzava di per sé una prova e che, ad ogni buon conto, al giudice di merito si fa obbligo di indicare in maniera logica e coerente gli elementi in fatto e diritto sui quali fonda il proprio convincimento, non anche di esporre analiticamente e pedissequamente la propria valutazione di tutti indistintamente gli elementi istruttori dedotti nel processo: « Nel giudizio di impugnazione di avvisi di accertamento, il giudice del merito non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti morfologicamente incompatibili con la decisione adottata, come nel caso di mere allegazioni difensive quali sono le osservazioni contenute nella perizia stragiudiziale. » (Cass.n. 3104/21 e molte altre). § 6.1 Con l'unico motivo di ricorso incidentale il Comune lamenta nullità della sentenza per violazione dell’obbligo motivazionale ex art. 132 n.4) cod.proc.civ., e comunque –ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ. – omesso esame del fatto decisivo costituito dall'esatto valore venale del terreno in questione; individuato in 90 € al metro quadrato dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una motivazione «estremamente scarna, insufficiente e, si ritiene, incomprensibile». Ciò anche considerato che i valori correnti di mercato stabiliti dall'[OSCURATO:PERSONA] con la delibera n. 94 del 22 giugno 2011 costituivano di per sé elementi oggettivi e dimostrati, e che tale delibera aveva già tenuto conto dei vincoli di edificazione previsti dal PRG con riguardo alla particella più grande, la n. 1793. A riprova di ciò, il Comune aveva anche allegato un atto di compravendita, per euro 90,16 al metro quadrato, di un terreno ricadente in zona D, ma gravato da vincolo archeologico; di superficie inferiore al lotto minimo di 1000 m²; gravato da servitù di passaggio. Il che rendeva del tutto congruo, con riguardo al terreno dedotto in giudizio, il valore accertato di euro 140 m. quadro. § 6.2Il motivo è destituito di fondamento per ragioni analoghe a quelle già considerate nel rigettare gli ultimi due motivi del ricorso principale del contribuente. Con esso il Comune vorrebbe indurre ad una rivisitazione estimativa della fattispecie così da avvalorare la fondatezza del valore di 140 € a metro quadro dedotto inavviso; ciò è reso più che evidente dalla rievocazione di elementi prettamente fattuali e contingenti della fattispecie impositiva. Sennonchè, oltre a risultare chiaramente preclusa, questa rivisitazione viene anche qui malamente veicolata attraverso due ipotesi - ex art.360, co. 1^ cod.proc.civ. -in realtà non pertinenti. Da un lato, il vizio di insufficienza o inadeguatezza motivazionale non è più oggi censurabile in sede di legittimità (dopo le modifiche apportate dal d.l. 83/12 conv.in legge 134/12), a meno che non si palesi in una veste così assoluta e radicale da negare l'esistenza stessa, in senso pratico, della motivazione. Il che certamente qui non può dirsi, secondo quanto si è già osservato sulla articolazione e linearità della motivazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'illustrare il fondamento del proprio giudizio di stima. Il collegio regionale, oltre a motivare il proprio convincimento per relationem alla indicata decisione [OSCURATO:PERSONA] n.8877/19, ha anche esposto – come detto - i parametri ai quali ha ispirato il proprio convincimento di congruità dell’importo di euro 90,00 mq. (al pari di quanto stabilito nei confronti di un comproprietario), con ciò ritenendo sostanzialmente equivalenti i vincoli edificatori gravanti sulla proprietà in questione rispetto a quelli gravanti sull’area fatta oggetto di accordo conciliativo, sul medesimo importo, con altro contribuente. D’altro lato, nemmeno trova riscontro l'omesso esame del fatto decisivo costituito appunto dal valore venale dell'area edificabile, trattandosi anzi di un fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha preso puntualmente in considerazione, al punto da addivenire essa stessa ad una valutazione che si discostava tanto dal valore in avviso quanto dal valore voluto dal contribuente. Né la sentenza in questione merita di essere censurata sotto il profilo della non vincolatività dei precedenti giudiziari richiamati (perché non passate in giudicato), se solo si consideri che questo richiamo non è stato operato dal collegio regionale in termini di ritenuta preclusione e vincolatività del valore colà accertato, ma sotto il tutt’affatto diverso profilo della idoneità di quei diversi accertamenti ad influire sul libero convincimento del giudice di merito anche per quanto concerneva il terreno qui dedotto, da lui ritenuto omologo. E neppure su questo punto la valutazione così offerta è qui rivedibile. § 7. Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso tanto principale quanto incidentale, con conseguente compensazione delle spese di lite. P.Q.M. rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; compensa le spese; v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; dà atto della sussistenza dei presupposti proces