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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 19116/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 21683 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Agente della Riscossione per la Provincia di Catania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 1869/06/2021, depositata in data 25 febbraio 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Agente della Riscossione per la Provincia di Catania, in persona del Presidente pro tempore, propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 3921/01/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Catania di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente avverso l'atto di intimazione di pagamento n. 29320169022181613 nonché avverso le sottese cartelle di pagamento emesse ai fini Iva, per il 2007 e 2009, Irap, per il 2009 e 2011 e imposte sui redditi e ritenute per il 2007 e 2009; -la CTP di Catania aveva accolto il ricorso ritenendo che, non avendo l'Agente della riscossione provato l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, l'Amministrazione doveva ritenersi decaduta dalla potestà impositiva ex art. 25 del d.P.R. n. 602/73 trattandosi di riprese risalenti al periodo 2007-2011; - la CTR ha dichiarato inammissibile l'appello per violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/92 essendo l'atto di gravame affetto da plurime inesattezze e omissioni (mancata indicazione della parte appellata se non laddove si richiamavano le parti del giudizio definito con la sentenza impugnata, con equivocità della indicazione essendo menzionato nelle conclusioni il nome di un diverso contribuente tal "sig.

Messina"; mancata menzione dell'atto di intimazione impugnato e indicazione di solo sei delle sette cartelle sottostanti; incertezza della causa petendi e del petitum per trascrizione di un brano di una sentenza diversa da quella di primo grado, e richiamo nelle conclusioni, oltre al "ricorso proposto dal sig.

Messina", anche "ai motivi dettagliatamente esposti nelle controdeduzioni in primo grado" ancorché il concessionario fosse rimasto in tale sede contumace); peraltro, l'atto di appello conteneva solo una generica censura in ordine alla asserita notifica nei termini di legge delle cartelle, difettando di ogni contestazione del capo di sentenza incentrato sulla violazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/73; -la società contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -la controricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dalla contribuente di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di capi e punti decisivi della sentenza con conseguente formazione su di essi di giudicato interno e preclusione, per mancanza di interesse, all'esame dei motivi di ricorso.

Tale eccezione muove dal presupposto erroneo della individuazione, nella sentenza impugnata, di due capi autonomi, uno sulla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/92 e l'altro relativo "alla statuizione di giudicato maturato all'esito del primo grado di giudizio per mancata impugnazione della relativa sentenza nel capo decisivo in cui dichiarava la maturata decadenza del potere di riscossione degli importi richiesti con l'atto di intimazione impugnato, per decorrenza dei termini di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602/73".

In particolare, ad avviso della contribuente, con il ricorso in esame non sarebbero stati impugnati due punti decisivi del primo capo della sentenza di appello (attinenti alla asserita inammissibilità dell'atto di gravame per mancanza degli elementi della "sommaria indicazione dei fatti" e "dell'oggetto della domanda e motivi specifici dell'impugnazione") nonché il secondo capo autonomo della stessa con conseguente formazione del giudicato interno.

Invero, nella sentenza impugnata non sono ravvisabili più capi autonomi, essendo la pronuncia di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 cit. fondata su plurimi rilievi (mancata indicazione della parte appellata, mancata menzione dell'atto di intimazione impugnato e indicazione di solo sei delle sette cartelle sottostanti; incertezza della causa petendi e del petitum, genericità della censura in ordine alla asserita notifica nei termini di legge delle cartelle, difetto di ogni contestazione del capo di sentenza di primo grado incentrato sulla violazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/73) puntualmente aggrediti con il primo mezzo (pag. 18 e segg.) con conseguente inconfigurabilità della dedotta formazione di giudicato interno. 2.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR dichiarato erroneamente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 cit. ancorché dall'atto di gravame fosse chiaramente evincibile l'indicazione della parte appellata e della sentenza impugnata nonché lo stesso contenesse la censura della sentenza di primo grado circa la violazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/73. 3.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c. per avere la CTR dichiarato erroneamente inammissibile l'appello, dando rilievo ad un asserito vizio di forma del gravame, ancorché quest'ultimo avesse raggiunto il proprio scopo avendone avuto il destinatario conoscenza e avendo esercitato le proprie prerogative difensive. 4.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione contraddittoria, stante il contrasto tra il tenore testuale dell'atto di appello riportante espressamente l'esatta indicazione della parte appellata nonché la censura circa la violazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/73 e il contenuto della sentenza di secondo grado che ne affermava, con errore non scusabile, la relativa carenza.

5. Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata in controricorso di inammissibilità del primo motivo, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n.3 e n. 4 c.p.c., essendo stati esaurientemente esposti i fatti di causa e chiaramente individuata la questione di diritto posta dalle parti.

6. Ugualmente priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità del mezzo in quanto tendente, ad avviso della contribuente, ad un nuovo terzo esame nel merito della vicenda, in quanto, nella specie, non viene in rilievo una denuncia di erronea ricostruzione della fattispecie concreta, in funzione delle risultanze di causa, ma bensì una denuncia di violazione di legge in senso proprio, sotto il profilo dell'assunta erronea interpretazione del contenuto e della portata dei presupposti di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 546/92.

7. Il primo motivo è fondato con assorbimento dei restanti.

Nella sentenza impugnata il giudice di appello ha fondato la declaratoria di inammissibilità del gravame dell'Agente della riscossione per violazione dell'art. 53 cit., sulla asserita mancata chiara indicazione nell'atto della parte appellata ([OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C.), del petitum e della causa petendi, nonché sulla genericità della censura circa la assunta regolare notifica delle cartelle e sul rilevato difetto di ogni contestazione in ordine al capo di sentenza incentrato sulla violazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/73.

Quanto alla identificazione della parte appellata, premesso che in tema di appello nel processo tributario, ai fini della sussistenza del requisito della indicazione delle parti non è richiesta alcuna forma speciale, essendo sufficiente che le parti medesime, pur non indicate o erroneamente indicate nell'epigrafe del ricorso o nell'esposizione dei motivi di impugnazione, siano con certezza ed in modo chiaro e inequivoco identificabili dal contesto del ricorso stesso, dalla sentenza impugnata ovvero da atti delle pregresse fasi del giudizio, sicchè l'inammissibilità del ricorso è determinata soltanto dall'incertezza assoluta che residui in esito all'esame di tali atti (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26313 del 07/11/2017 ), nella specie, non può dirsi mancante o assolutamente incerta l'identificazione della parte appellata in quanto dall'esame dell'atto di gravame, riprodotto in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, risulta espressamente indicata nel frontespizio dello stesso quale parte appellata lo " [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C.", peraltro anche richiamata nel corpo nell'atto medesimo, con conseguente evidente refuso della indicazione finale del sig.

Messina in luogo di dello [OSCURATO:PERSONA].

Ugualmente per quanto riguarda l'indicazione della sentenza impugnata (n. 3921/2017 emessa dalla I sezione della Commissione tributaria provinciale di Catania il 27.3.2017, depositata il 10.4.2017 nel procedimento iscritto al n. 6198/16 ) la stessa è chiaramente indicata nel frontespizio dell'atto di appello.

Non comporta incertezza su tale identificazione l'erronea citazione nel corpo dell'atto di appello di un brano di una pronuncia diversa.

Al riguardo, questa Corte ha escluso l'inammissibilità del gravame anche quando sia stata indicata erroneamente la sentenza gravata affermando il seguente principio di diritto "In tema di procedimento tributario, l'erronea indicazione, nel ricorso in appello, degli estremi della sentenza impugnata (che deve essere indicata a termini dell'art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione allorché sia possibile, attraverso l'esame del contenuto del ricorso, individuare con certezza il provvedimento oggetto dell'impugnazione." (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20324 del 25/09/2014 Sez. 5, Sentenza n. 6084 del 26/04/2001).

La chiara identificazione della sentenza della CTP di Catania n. 3921/201 quale oggetto del proposto gravame rende, altresì, irrilevante la mancata precisa indicazione degli atti annullati in forza della decisione appellata.

Quanto alla specificità dei motivi di appello, per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5", 2 dicembre 2020, n. 27496; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14873; n. 2379 del 2022).

Pertanto, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, non deve, quindi, consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30341).Si è, inoltre, ritenuto che non vi è incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, tali da comportare l'inammissibilità dell'appello a termini dell'art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, ove il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi dall'intero atto di impugnazione nel suo complesso (Cass., Sez. 6-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5", 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582).

Non è, quindi, necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'appello la indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l'appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendo per la legittimità dell'avviso impugnato (Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582). 8.Nella specie, il giudice del gravame non si è attenuto al suddetto principio, in quanto ha ritenuto inammissibile l'appello per avere la contribuente contestato "genericamente" che tutte le cartelle fossero state notificate nei termini di legge laddove dall'atto di appello riprodotto in ricorso si evince una chiara esposizione delle ragioni della doglianza per essere state le cartelle opposte, come si evinceva dalla documentazione prodotta in appello ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/92, "regolarmente notificate alla società debitrice nel rispetto dei termini previsti dalla legge e presso la sede dell'epoca mediante consegna dei relativi plichi a soggetti che si sono qualificati addetti alla ricezione degli atti".

Ugualmente il giudice di appello ha ritenuto non formulata puntuale censura in ordine al capo della decisione incentrato sulla violazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/73, norma, a suo avviso, neppure menzionata, laddove nell'atto di appello l'Agente della riscossione ha denunciato : "Riguardo, ancora, la presunta violazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/73, si osserva che la società appellante ha posto in essere l'attività di riscossione conformemente alle disposizioni vigenti in materia e che, comunque, il termine di notifica di cui alla citata disposizione non riguarda il contribuente ma rileva nei rapporti tra il Concessionario della Riscossione e Ente creditore, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez.

V, 28.01.2010, n. 1837)". 9.In conclusione, va accolto il primo motivo, assorbiti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.

P.Q.

M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 21683 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Agente della Riscossione per la Provincia di Catania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 1869/06/2021, depositata in data 25 febbraio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Agente della Riscossione per la Provincia di Catania, in persona del Presidente pro tempore, propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 3921/01/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Catania di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente avverso l'atto di intimazione di pagamento n. 29320169022181613 nonché avverso le sottese cartelle di pagamento emesse ai fini Iva, per il 2007 e 2009, Irap, per il 2009 e 2011 e imposte sui redditi e ritenute per il 2007 e 2009; -la CTP di Catania aveva accolto il ricorso ritenendo che, non avendo l'Agente della riscossione provato l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, l'Amministrazione doveva ritenersi decaduta dalla potestà impositiva ex art. 25 del d.P.R. n. 602/73 trattandosi di riprese risalenti al periodo 2007-2011; - la CTR ha dichiarato inammissibile l'appello per violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/92 essendo l'atto di gravame affetto da plurime inesattezze e omissioni (mancata indicazione della parte appellata se non laddove si richiamavano le parti del giudizio definito con la sentenza impugnata, con equivocità della indicazione essendo menzionato nelle conclusioni il nome di un diverso contribuente tal "sig. Messina"; mancata menzione dell'atto di intimazione impugnato e indicazione di solo sei delle sette cartelle sottostanti; incertezza della causa petendi e del petitum per trascrizione di un brano di una sentenza diversa da quella di primo grado, e richiamo nelle conclusioni, oltre al "ricorso proposto dal sig. Messina", anche "ai motivi dettagliatamente esposti nelle controdeduzioni in primo grado" ancorché il concessionario fosse rimasto in tale sede contumace); peraltro, l'atto di appello conteneva solo una generica censura in ordine alla asserita notifica nei termini di legge delle cartelle, difettando di ogni contestazione del capo di sentenza incentrato sulla violazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/73; -la società contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -la controricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dalla contribuente di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di capi e punti decisivi della sentenza con conseguente formazione su di essi di giudicato interno e preclusione, per mancanza di interesse, all'esame dei motivi di ricorso. Tale eccezione muove dal presupposto erroneo della individuazione, nella sentenza impugnata, di due capi autonomi, uno sulla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/92 e l'altro relativo "alla statuizione di giudicato maturato all'esito del primo grado di giudizio per mancata impugnazione della relativa sentenza nel capo decisivo in cui dichiarava la maturata decadenza del potere di riscossione degli importi richiesti con l'atto di intimazione impugnato, per decorrenza dei termini di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602/73". In particolare, ad avviso della contribuente, con il ricorso in esame non sarebbero stati impugnati due punti decisivi del primo capo della sentenza di appello (attinenti alla asserita inammissibilità dell'atto di gravame per mancanza degli elementi della "sommaria indicazione dei fatti" e "dell'oggetto della domanda e motivi specifici dell'impugnazione") nonché il secondo capo autonomo della stessa con conseguente formazione del giudicato interno. Invero, nella sentenza impugnata non sono ravvisabili più capi autonomi, essendo la pronuncia di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 cit. fondata su plurimi rilievi (mancata indicazione della parte appellata, mancata menzione dell'atto di intimazione impugnato e indicazione di solo sei delle sette cartelle sottostanti; incertezza della causa petendi e del petitum, genericità della censura in ordine alla asserita notifica nei termini di legge delle cartelle, difetto di ogni contestazione del capo di sentenza di primo grado incentrato sulla violazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/73) puntualmente aggrediti con il primo mezzo (pag. 18 e segg.) con conseguente inconfigurabilità della dedotta formazione di giudicato interno. 2.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR dichiarato erroneamente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 cit. ancorché dall'atto di gravame fosse chiaramente evincibile l'indicazione della parte appellata e della sentenza impugnata nonché lo stesso contenesse la censura della sentenza di primo grado circa la violazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/73. 3.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c. per avere la CTR dichiarato erroneamente inammissibile l'appello, dando rilievo ad un asserito vizio di forma del gravame, ancorché quest'ultimo avesse raggiunto il proprio scopo avendone avuto il destinatario conoscenza e avendo esercitato le proprie prerogative difensive. 4.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione contraddittoria, stante il contrasto tra il tenore testuale dell'atto di appello riportante espressamente l'esatta indicazione della parte appellata nonché la censura circa la violazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/73 e il contenuto della sentenza di secondo grado che ne affermava, con errore non scusabile, la relativa carenza. 5. Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata in controricorso di inammissibilità del primo motivo, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n.3 e n. 4 c.p.c., essendo stati esaurientemente esposti i fatti di causa e chiaramente individuata la questione di diritto posta dalle parti. 6. Ugualmente priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità del mezzo in quanto tendente, ad avviso della contribuente, ad un nuovo terzo esame nel merito della vicenda, in quanto, nella specie, non viene in rilievo una denuncia di erronea ricostruzione della fattispecie concreta, in funzione delle risultanze di causa, ma bensì una denuncia di violazione di legge in senso proprio, sotto il profilo dell'assunta erronea interpretazione del contenuto e della portata dei presupposti di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 546/92. 7. Il primo motivo è fondato con assorbimento dei restanti. Nella sentenza impugnata il giudice di appello ha fondato la declaratoria di inammissibilità del gravame dell'Agente della riscossione per violazione dell'art. 53 cit., sulla asserita mancata chiara indicazione nell'atto della parte appellata ([OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C.), del petitum e della causa petendi, nonché sulla genericità della censura circa la assunta regolare notifica delle cartelle e sul rilevato difetto di ogni contestazione in ordine al capo di sentenza incentrato sulla violazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/73. Quanto alla identificazione della parte appellata, premesso che in tema di appello nel processo tributario, ai fini della sussistenza del requisito della indicazione delle parti non è richiesta alcuna forma speciale, essendo sufficiente che le parti medesime, pur non indicate o erroneamente indicate nell'epigrafe del ricorso o nell'esposizione dei motivi di impugnazione, siano con certezza ed in modo chiaro e inequivoco identificabili dal contesto del ricorso stesso, dalla sentenza impugnata ovvero da atti delle pregresse fasi del giudizio, sicchè l'inammissibilità del ricorso è determinata soltanto dall'incertezza assoluta che residui in esito all'esame di tali atti (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26313 del 07/11/2017 ), nella specie, non può dirsi mancante o assolutamente incerta l'identificazione della parte appellata in quanto dall'esame dell'atto di gravame, riprodotto in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, risulta espressamente indicata nel frontespizio dello stesso quale parte appellata lo " [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C.", peraltro anche richiamata nel corpo nell'atto medesimo, con conseguente evidente refuso della indicazione finale del sig. Messina in luogo di dello [OSCURATO:PERSONA]. Ugualmente per quanto riguarda l'indicazione della sentenza impugnata (n. 3921/2017 emessa dalla I sezione della Commissione tributaria provinciale di Catania il 27.3.2017, depositata il 10.4.2017 nel procedimento iscritto al n. 6198/16 ) la stessa è chiaramente indicata nel frontespizio dell'atto di appello. Non comporta incertezza su tale identificazione l'erronea citazione nel corpo dell'atto di appello di un brano di una pronuncia diversa. Al riguardo, questa Corte ha escluso l'inammissibilità del gravame anche quando sia stata indicata erroneamente la sentenza gravata affermando il seguente principio di diritto "In tema di procedimento tributario, l'erronea indicazione, nel ricorso in appello, degli estremi della sentenza impugnata (che deve essere indicata a termini dell'art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione allorché sia possibile, attraverso l'esame del contenuto del ricorso, individuare con certezza il provvedimento oggetto dell'impugnazione." (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20324 del 25/09/2014 Sez. 5, Sentenza n. 6084 del 26/04/2001). La chiara identificazione della sentenza della CTP di Catania n. 3921/201 quale oggetto del proposto gravame rende, altresì, irrilevante la mancata precisa indicazione degli atti annullati in forza della decisione appellata. Quanto alla specificità dei motivi di appello, per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5", 2 dicembre 2020, n. 27496; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14873; n. 2379 del 2022). Pertanto, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, non deve, quindi, consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30341).Si è, inoltre, ritenuto che non vi è incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, tali da comportare l'inammissibilità dell'appello a termini dell'art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, ove il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi dall'intero atto di impugnazione nel suo complesso (Cass., Sez. 6-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5", 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582). Non è, quindi, necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'appello la indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l'appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendo per la legittimità dell'avviso impugnato (Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582). 8.Nella specie, il giudice del gravame non si è attenuto al suddetto principio, in quanto ha ritenuto inammissibile l'appello per avere la contribuente contestato "genericamente" che tutte le cartelle fossero state notificate nei termini di legge laddove dall'atto di appello riprodotto in ricorso si evince una chiara esposizione delle ragioni della doglianza per essere state le cartelle opposte, come si evinceva dalla documentazione prodotta in appello ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/92, "regolarmente notificate alla società debitrice nel rispetto dei termini previsti dalla legge e presso la sede dell'epoca mediante consegna dei relativi plichi a soggetti che si sono qualificati addetti alla ricezione degli atti". Ugualmente il giudice di appello ha ritenuto non formulata puntuale censura in ordine al capo della decisione incentrato sulla violazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/73, norma, a suo avviso, neppure menzionata, laddove nell'atto di appello l'Agente della riscossione ha denunciato : "Riguardo, ancora, la presunta violazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/73, si osserva che la società appellante ha posto in essere l'attività di riscossione conformemente alle disposizioni vigenti in materia e che, comunque, il termine di notifica di cui alla citata disposizione non riguarda il contribuente ma rileva nei rapporti tra il Concessionario della Riscossione e Ente creditore, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. V, 28.01.2010, n. 1837)". 9.In conclusione, va accolto il primo motivo, assorbiti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione. P.Q. M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determ
Sentenza Cassazione n. 19116/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris