CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 43389/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta confermava quella del Tribunale di Gela che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. 159 del 2011. Secondo l'imputazione, Peritore aveva violato gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, accompagnandosi in più occasioni con soggetti pluripregiudicati. Era stata contestata la recidiva reiterata e infraquinquennale. L'appellante aveva eccepito l'illegittimità del giudizio direttissimo celebrato in primo grado a seguito della convalida dell'arresto, sottolineando che, sia nel decreto di presentazione dell'imputato al dibattimento che nella sentenza di primo grado, erano state contestate imputazioni incompatibili con tale rito e indicati fatti diversi da quelli per i quali Peritore era stato arrestato. Inoltre, la difesa aveva eccepito il mancato rispetto del termine di 15 giorni per azionare il rito speciale e aveva sottolineato che, per gli incontri con soggetti pregiudicati avvenuti in precedenza, menzionati nel capo di imputazione, era già stata promossa l'azione penale, con fissazione dell'udienza preliminare. Secondo la Corte, l'eccezione era infondata. Le precedenti violazioni degli obblighi imposti erano state inserite nel capo di imputazione al solo scopo di tratteggiare la personalità dell'imputato e fare emergere l'abitualità del comportamento contra legem del medesimo; ma, per tali violazioni, non era stata pronunciata alcuna condanna: il Giudice di primo grado, infatti, non aveva applicato un aumento per la continuazione. La Corte territoriale sottolineava, inoltre, che la mancata tempestiva eccezione in ordine all'irritualità del giudizio direttissimo nel termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. aveva sanato la relativa nullità, che aveva carattere relativo. Nel merito dell'imputazione, l'appellante aveva richiamato le giustificazioni addotte da Peritore circa l'occasionalità e l'inevitabilità dell'incontro con i due pregiudicati che aveva portato al suo arresto, contestando la sussistenza del dolo del reato contestato. La Corte territoriale sottolineava che il delitto di cui all'art. 75 d. Igs. 159 del 2011 ha natura di reato necessariamente abituale quando si riferisce alla violazione del divieto di frequentazione ed osservava che i precedenti incontri con pregiudicati, menzionati nel capo di imputazione, permettevano di superare l'ambito limitato costituito dall'incontro con i due pregiudicati che aveva portato all'arresto, dimostrandone la natura abituale e anche la sussistenza del dolo.Veniva, infine, rigettato il motivo 'di appello concernente il diniego delle attenuanti generiche. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, in un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'illegittimità del giudizio direttissimo. Il ricorrente ribadisce che il giudizio direttissimo era stato instaurato per fatti completamente diversi da quelli per i quali Peritore era stato arrestato e rispetto ai quali non era stato rispettato il termine di giorni 15 previsto dal codice di rito per attivare il rito speciale; inoltre, per tali fatti, era già pendente altro procedimento penale. Il ricorrente contesta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui gli episodi precedenti erano stati menzionati nel capo di imputazione al solo scopo di tratteggiare la personalità dell'imputato: Peritore era stato giudicato anche per tali fatti. In definitiva, ai sensi dell'art. 449 cod. proc. pen., in presenza di connessione tra reati il giudice avrebbe dovuto procedere separatamente ovvero adottare il rito ordinario. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 75 d. Igs. 159 del 2011 e vizio di motivazione. Se, come affermava la sentenza di appello, Peritore era stato giudicato soltanto per l'incontro con Trubia e [OSCURATO:PERSONA] che aveva portato al suo arresto, egli aveva fornito adeguate giustificazioni, accreditate anche da testimoni indotti dalla difesa. Si era trattato di un incontro occasionale e inevitabile con i due soggetti pregiudicati. La Corte non aveva motivato su tale giustificazione; mancava anche un'idonea motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato contestato, atteso che l'imputato aveva incontrato casualmente i due pregiudicati di ritorno dall'ospedale. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura della pena applicata, in particolare con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente ripropone la .questione processuale dell'irritualità del giudizio direttissimo in conseguenza della formulazione di un'imputazione avente ad oggetto fatti diversi da quelli che avevano portato all'arresto di Peritore, disinteressandosi del passaggio decisivo della motivazione della sentenza impugnata relativa alla tardività dell'eccezione, con conseguente sanatoria della nullità denunciata. La Corte territoriale, del resto, ha applicato la costante giurisprudenza di legittimità che insegna che la irrituale instaurazione del giudizio direttissimo determina una nullità relativa che, ai sensi dell'art. 452, comma 1, cod. proc. pen., deve essere eccepita nel giudizio di primo grado ed eventualmente riproposta tra i motivi dell'impugnazione avverso la sentenza (Sez. 3, n. 29880 del 15/12/2017, dep. 2018, Ndiaye, Rv. 273754; Sez. 5, n. 26818 del 10/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267891). Nel caso di specie, è pacifico e non contestato che nessuna eccezione in ordine alla ritualità del giudizio direttissimo sia stata sollevata dalla difesa dell'imputato. 2. Il secondo motivo di ricorso, relativo al merito dell'imputazione contestata al ricorrente, richiede una previa correzione della motivazione della sentenza impugnata. La lettura della sentenza di primo grado dimostra agevolmente che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, gli incontri di Peritore con soggetti pregiudicati precedenti a quelli del 12 giugno 2017 (specificamente, gli incontri dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del 30/1/2017 e del 10/6/2017 menzionati nell'imputazione) non erano stati menzionati nell'imputazione al solo scopo di tratteggiare la personalità dell'imputato, ma contestati quali condotte che, nel loro complesso e unitamente a quelle che avevano portato all'arresto, integravano il delitto contestato. Ciò emerge con assoluta chiarezza sia dalla lettura dell'imputazione, nella quale non si fa alcuna distinzione tra le condotte del 12/6/2017 e quelle precedenti e si indica, come data del commesso reato, "nelle date sopra indicate e sino al 12/6/2017", sia dalla motivazione della sentenza del Tribunale di Gela, che dava conto dell'istruttoria dibattimentale esperita, concernente anche gli incontri precedenti. [OSCURATO:PERSONA], infatti, concludeva nel senso che Peritore si era "consapevolmente intrattenuto più volte con soggetti pluripregiudicati e precisamente: nel gennaio 2017 ... il 25/10/2016 ... il 12/4/2017 (...)". Del resto, l'impostazione adottata dal pubblico ministero nel formulare l'imputazione corrisponde alla natura di reato abituale del delitto di cui all'art. 75 d. Igs. 159 del 2011 quando ha per oggetto la violazione del divieto di associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne: il reato implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (da ultimo, Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942; Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv. 271902). Si spiega, quindi, perché il Tribunale di Gela non aveva calcolato alcun aumento per la continuazione, come rilevato dalla Corte territoriale: non si è in presenza di più reati uniti dal vincolo della continuazione, ma di un unico reato integrato da più condotte, caratterizzate da un'abitualità. 3. Ciò premesso, il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità. A ben vedere, la sentenza di appello - nonostante l'erronea impostazione di diritto corretta nel paragrafo precedente - ripropone la rilevanza, ai fini della prova del delitto, degli incontri con pregiudicati precedenti a quelli del 12/6/2017, evidenziando la serialità del comportamento illecito e la ripetizione delle medesime condotte nell'arco di sei mesi; da tale ripetitività la Corte trae anche - del tutto ragionevolmente - la consapevolezza da parte dell'imputato di violare le prescrizioni su di lui gravanti, "essendosi egli più volte accompagnato, contrariamente a quanto gli era stato imposto nel relativo decreto impositivo, con soggetti pregiudicati". Ecco che il motivo di ricorso, che insiste nel proporre le giustificazioni addotte da Peritore per l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva portato al suo arresto, ignora del tutto gli episodi precedenti e, quindi, la complessiva motivazione della sentenza impugnata. Si tratta di vizio che contrassegnava anche il corrispondente motivo di appello, benché la sentenza di primo grado, dopo avere analizzato tutti gli episodi contestati, rimarcasse che l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] doveva essere valutato "in relazione a tutti gli altri incontri segnalati con gli altri soggetti pregiudicati, incontri che, peraltro, l'imputato non ha in alcun modo smentito, limitandosi a descriverli come incontri meramente fortuiti". 4. Il terzo motivo di ricorso, concernente la misura della pena e il diniego delle attenuanti generiche, è decisamente generico: non solo la pena era stata fissata nel minimo edittale, avendo il Tribunale applicato l'aumento per la recidiva reiterata e infraquinquennale sulla pena minima edittale, ma la motivazione della sentenza impugnata per la conferma del diniego delle attenuanti generiche è esistente, niente affatto di stile e del tutto adeguata. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorr