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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 40812/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se2tite le conclusioni del PG al4 (32-1;,15312,6 udito il dif sore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 23 novembre 2021, il Tribunale di Sorveglianza di Trieste, decidendo in sede di rinvio - disposto da questa Corte con pronuncia del 9.4.2021, con la quale era stata annullata l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza il 13/10/2020, che aveva accolto il reclamo del detenuto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime speciale di cui all'articolo 41-bis 0.P., tendente ad ottenere i colloqui in videochiamata - ha accolto il reclamo, ordinando all'amministrazione penitenziaria di consentire ad [OSCURATO:PERSONA] di effettuare mediante videochiamata il colloquio telefonico mensile della durata di 10 minuti (in realtà già riconosciutogli col precedente provvedimento del Tribunale di Sorveglianza parzialmente annullato da questa Corte), cui lo stesso ha diritto ai sensi della lettera B del comma 2- quater dell'articolo 41-bis 0.P., mediante l'uso della piattaforma certificata DGSIA e nell'osservanza della cautele previste dalle circolari emesse in materia, nonché di consentire al predetto, fino al 31 dicembre 2021, di effettuare una videochiamata mensile della durata massimo di un'ora in sostituzione del colloquio mensile con i familiari.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto impugnazione il detenuto, tramite il difensore di fiducia, lamentando la violazione, ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., degli artt. 3 Cost., 125, comma 3, e 627 c.p.p. in relazione alla durata diversa prevista per la videochiamata sostitutiva del colloquio telefonico mensile prevista in dieci minuti e quella della videochiamata sostitutiva del colloquio visivo con i familiari, determinata in un'ora.

Nello specifico, la difesa del ricorrente si duole della disparità della durata prevista per i due tipi di colloqui, stante le modalità in cui essi avvengono, attraverso la medesima piattaforma Skype for business, per cui non vi sarebbe alcun pericolo per l'ordine e sicurezza se la durata fosse stabilita in un'ora per entrambe le modalità di colloquio.

Inoltre, nel caso concreto, vi sarebbe violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p., perché l'autorizzazione sarebbe stata data solo sino al 31 dicembre 2021, data anteriore alla notifica del provvedimento avvenuta il 18 gennaio 2022, che di fatto quindi sarebbe rimasto inattuato e il detenuto non ne avrebbe potuto usufruire.

Peraltro, trattandosi di colloquio richiesto con la madre ultraottantenne, l'impossibilità di effettuarlo in presenza permarrebbe anche dopo il periodo individuato dalla disciplina introdotta per la pandemia. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1.Se è vero che il detenuto è stato autorizzato a svolgere entrambi i colloqui richiesti secondo le medesime modalità, in concreto, ovvero la videoconferenza attraverso la piattaforma Skype for business, ciò non toglie che le due diverse tipplogie di colloquio siano regolate dalle norme con tempi e modi diversi.

In particolare, il colloquio telefonico è disciplinato dall'art. 39, comma 6, d.P.R. n. 230 del 2000, e può essere concesso nella durata di 10 minuti.

Il colloquio visivo con i familiari è, invece, stabilito dall'art. 37, del medesimo d.P.R., che, al comma 10, indica la durata sino ad un'ora, che soltanto per il periodo della pandemia è stato possibile sostituire con la videoconferenza, in base alla disciplina emergenziale in vigore sino al 31 dicembre 2021.

Ciò comporta necessariamente che, cessata l'emergenza pandemica (o quantomeno la disciplina emergenziale), i colloqui visivi con i familiari dovevano riprendere solo nelle modalità ordinarie in presenza.

La particolare situazione che riferisce la difesa in ordine alle condizioni della anziana madre del detenuto, introduce un elemento ulteriore che non era stato valutato nelle precedenti istanze.

Se è noto che la giurisprudenza della Corte è consolidata nel ritenere anche per i detenuti sottoposti al regime differenziato ai sensi dell'art. 41-bis, ord. pen., la possibilità di avere colloqui a distanza se i parenti si trovino in situazioni di impossibilità o di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza (v. per tutte, Sez.1, Sentenza n. 23819 del 22/06/2020 Cc. (dep. 11/08/2020) Rv. 279577 - 01), questa richiesta non ha, tuttavia, formato oggetto del presente procedimento, dove il Tribunale di Sorveglianza è stato investito, in sede di rinvio, soltanto della questione specifica di effettuare un "nuovo giudizio in relazione alla equiparazione della videochiamata al c:olloquio telefonico", ciò peraltro avveniva nell'arco temporale in cui era ancora vigente la disciplina emergenziale e sulla base di essa si è pronunciato il Tribunale di Sorveglianza autorizzando la videochiamata — anche - per la durata di un'ora, nel rispetto delle norme che disciplinano tale modalità di colloquio; questa Corte di Cassazione, invero, nell'annullare il primo provvedimento emesso dal tribunale di sorveglianza aveva, in accoglimento del solo secondo motivo di ricorso avanzato dal detenuto, disposto che fosse riesaminata l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui reclamava la possibilità di effettuare — anche — il colloquio mensile con la videochiamata, richiamando, genericamente, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la videochiamata costituisce una modalità esecutiva del colloquio visivo nei casi in cui esso per motivi eccezionali non possa avere luogo, senza minimamente prendere in considerazione la situazione relativa all'anziana madre del detenuto, di cui fa ora menzione il ricorrente; sicchè alcuna violazione del dictum di questa Corte è ravvisabile nel caso di specie; ne consegue che quindi il ricorso è nel suo complesso inammissibile per manifesta infondatezza.2.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ill ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se2tite le conclusioni del PG al4 (32-1;,15312,6 udito il dif sore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 23 novembre 2021, il Tribunale di Sorveglianza di Trieste, decidendo in sede di rinvio - disposto da questa Corte con pronuncia del 9.4.2021, con la quale era stata annullata l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza il 13/10/2020, che aveva accolto il reclamo del detenuto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime speciale di cui all'articolo 41-bis 0.P., tendente ad ottenere i colloqui in videochiamata - ha accolto il reclamo, ordinando all'amministrazione penitenziaria di consentire ad [OSCURATO:PERSONA] di effettuare mediante videochiamata il colloquio telefonico mensile della durata di 10 minuti (in realtà già riconosciutogli col precedente provvedimento del Tribunale di Sorveglianza parzialmente annullato da questa Corte), cui lo stesso ha diritto ai sensi della lettera B del comma 2- quater dell'articolo 41-bis 0.P., mediante l'uso della piattaforma certificata DGSIA e nell'osservanza della cautele previste dalle circolari emesse in materia, nonché di consentire al predetto, fino al 31 dicembre 2021, di effettuare una videochiamata mensile della durata massimo di un'ora in sostituzione del colloquio mensile con i familiari. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto impugnazione il detenuto, tramite il difensore di fiducia, lamentando la violazione, ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., degli artt. 3 Cost., 125, comma 3, e 627 c.p.p. in relazione alla durata diversa prevista per la videochiamata sostitutiva del colloquio telefonico mensile prevista in dieci minuti e quella della videochiamata sostitutiva del colloquio visivo con i familiari, determinata in un'ora. Nello specifico, la difesa del ricorrente si duole della disparità della durata prevista per i due tipi di colloqui, stante le modalità in cui essi avvengono, attraverso la medesima piattaforma Skype for business, per cui non vi sarebbe alcun pericolo per l'ordine e sicurezza se la durata fosse stabilita in un'ora per entrambe le modalità di colloquio. Inoltre, nel caso concreto, vi sarebbe violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p., perché l'autorizzazione sarebbe stata data solo sino al 31 dicembre 2021, data anteriore alla notifica del provvedimento avvenuta il 18 gennaio 2022, che di fatto quindi sarebbe rimasto inattuato e il detenuto non ne avrebbe potuto usufruire. Peraltro, trattandosi di colloquio richiesto con la madre ultraottantenne, l'impossibilità di effettuarlo in presenza permarrebbe anche dopo il periodo individuato dalla disciplina introdotta per la pandemia. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1.Se è vero che il detenuto è stato autorizzato a svolgere entrambi i colloqui richiesti secondo le medesime modalità, in concreto, ovvero la videoconferenza attraverso la piattaforma Skype for business, ciò non toglie che le due diverse tipplogie di colloquio siano regolate dalle norme con tempi e modi diversi. In particolare, il colloquio telefonico è disciplinato dall'art. 39, comma 6, d.P.R. n. 230 del 2000, e può essere concesso nella durata di 10 minuti. Il colloquio visivo con i familiari è, invece, stabilito dall'art. 37, del medesimo d.P.R., che, al comma 10, indica la durata sino ad un'ora, che soltanto per il periodo della pandemia è stato possibile sostituire con la videoconferenza, in base alla disciplina emergenziale in vigore sino al 31 dicembre 2021. Ciò comporta necessariamente che, cessata l'emergenza pandemica (o quantomeno la disciplina emergenziale), i colloqui visivi con i familiari dovevano riprendere solo nelle modalità ordinarie in presenza. La particolare situazione che riferisce la difesa in ordine alle condizioni della anziana madre del detenuto, introduce un elemento ulteriore che non era stato valutato nelle precedenti istanze. Se è noto che la giurisprudenza della Corte è consolidata nel ritenere anche per i detenuti sottoposti al regime differenziato ai sensi dell'art. 41-bis, ord. pen., la possibilità di avere colloqui a distanza se i parenti si trovino in situazioni di impossibilità o di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza (v. per tutte, Sez.1, Sentenza n. 23819 del 22/06/2020 Cc. (dep. 11/08/2020) Rv. 279577 - 01), questa richiesta non ha, tuttavia, formato oggetto del presente procedimento, dove il Tribunale di Sorveglianza è stato investito, in sede di rinvio, soltanto della questione specifica di effettuare un "nuovo giudizio in relazione alla equiparazione della videochiamata al c:olloquio telefonico", ciò peraltro avveniva nell'arco temporale in cui era ancora vigente la disciplina emergenziale e sulla base di essa si è pronunciato il Tribunale di Sorveglianza autorizzando la videochiamata — anche - per la durata di un'ora, nel rispetto delle norme che disciplinano tale modalità di colloquio; questa Corte di Cassazione, invero, nell'annullare il primo provvedimento emesso dal tribunale di sorveglianza aveva, in accoglimento del solo secondo motivo di ricorso avanzato dal detenuto, disposto che fosse riesaminata l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui reclamava la possibilità di effettuare — anche — il colloquio mensile con la videochiamata, richiamando, genericamente, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la videochiamata costituisce una modalità esecutiva del colloquio visivo nei casi in cui esso per motivi eccezionali non possa avere luogo, senza minimamente prendere in considerazione la situazione relativa all'anziana madre del detenuto, di cui fa ora menzione il ricorrente; sicchè alcuna violazione del dictum di questa Corte è ravvisabile nel caso di specie; ne consegue che quindi il ricorso è nel suo complesso inammissibile per manifesta infondatezza.2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ill ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in f
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