CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22350/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06DN399) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di tentato furto pluriaggravato, così riqualificata l'originaria imputazione di furto consumato pluriaggravato. 2. La difesa articola due motivi. 2.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione in merito alla mancata assoluzione e, comunque, al mancato riconoscimento dell'ipotesi di desistenza di cui all'art. 56, comma terzo, cod. pen., lamenta che la corte territoriale ha assunto la decisione sulla base delle sole dichiarazioni rese dalla vittima e dalla teste esaminata, insufficienti ad affermare la responsabilità dell'imputata, senza considerare che il compendio probatorio dava riscontro dell'immediata restituzione del portafogli alla vittima, prima ancora dell'arrivo delle Forze dell'ordine. 2.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., lamenta che i giudici d'appello hanno omesso di evidenziare, in maniera adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto di non concedere le circostanza attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2. Giova premettere che la sentenza impugnata deve essere valutata congiuntamente a quella resa in primo grado, in quanto le due pronunce, ai fini del controllo di legittimità, integrano la cd. doppia conforme. La sentenza di appello, nella sua struttura argonnentativa, si salda con quella di primo grado adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due pronunce costituituiscono un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). 3. Inammissibile è il primo motivo nella parte in cui involge la motivazione con la quale la corte d'appello ha confermato la penale responsabilità dell'imputata, in quanto la difesa si è limitata a riprodurre gli argomenti prospettati nell'atto di appello, ai quali si è data una adeguata e argomentata risposta, esaustiva in fatto e corretta in diritto, con la quale il ricorrente ha omesso di confrontarsi. La sentenza in verifica ha dato atto di un compendio probatorio dal quale risulta che l'azione delittuosa era stata realizzata dalla Sedjic in maniera congiunta, coordinata e coesa con quella ,Cre delle altre due imputate, da cui l'impossibilità di «escludere la responsabilità individuale di una singola componente del drappello» e, dunque, di ritenere l'imputata estranea alla vicenda solo perché il portafogli sottratto alla vittima si trovava nelle mani di una delle complici. 3.1 II primo motivo è inammissibile anche nella parte in cui involge l'omessa risposta della corte territoriale alla richiesta applicazione dell'istituto di cui all'art. 56, comma terzo, cod. pen.. Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello ha omesso correttamente di motivare perché non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza. Il parametro dei poteri del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., che commisura la cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti i quali, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 c.p.p., comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sono contrassegnati dall'inderogabile indicazione specifica «delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto» che sorreggono ogni atto d'impugnazione e sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata e all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche. Inoltre, l'art. 609, comma 1, cod. proc. pen. deve essere letto in correlazione con l'art. 606, comma 3, del codice di rito, nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate o solo genericamente devolute nei motivi di appello, che costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). 3.2 Ciò premesso, nel caso di specie, al di là dell'intestazione del motivo di ricorso e della formula conclusiva finale, nell'atto di appello la richiesta applicazione dell'istituto di cui all'art. 56, comma terzo, cod. pen. non risulta adeguatamente. In ogni caso, dalla lettura della sentenza si comprende che non sarebbe stato possibile applicare l'istituto della desistenza, in quanto, al di là di quanto dedotto in ricorso, l'imputata si determinò a restituire alla vittima il solo portadocumenti e non anche il portafogli, che era rimasto nella disponibilità delle complici, e che, comunque, aveva formato oggetto di un'azione congiunta con le stesse. 4. Anche il secondo motivo è inammissibile. In merito alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, la corte territoriale ha evidenziato scrupolosamente i motivi per i quali ha confermato la decisione assunta dal giudice di primo grado, rappresentati dal numero, tutt'altro che irrisorio, di precedenti penali per furto e rapina dai quali l'imputata era gravata già al momento del fatto, nonché dall'aver attuato una condotta previamente organizzata con altre complici, rivelatrice di uno stile di vita fondato sul concepire «il furto come unica fonte di sostentamento» e sul rifiuto di trarre insegnamento dalle pregresse esperienze delinquenziali. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav