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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19337/2026

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e di Romavisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;lette le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Roma haparzialmente annullato, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., l’ordinanza delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 30 novembre 2025che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcereperché gravemente indiziato dei delitti di partecipazione ad un’associazione perdelinquere finalizzata alla commissione di delitti di furto ai danni di aziende dicredito (capo A) e per più delitti di tentato furto aggravato (capi I, J, K, L, N).L’ordinanza è stata annullata nella parte in cui applicava la misura cautelareanche per il reato associativo, in relazione al quale il Tribunale del riesame haescluso i gravi indizi di colpevolezza, mentre è stata confermata nel resto.2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo delsuo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando due motivi.2.1.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta il travisamento della prova e lamancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi dicolpevolezza per i reati di tentato furto.Più precisamente, il ricorrente segnala che il Giudice per le indagini preliminaried il Tribunale del riesame hanno affermato che la circostanza che l’utenzacellulare n. 3477177842 fosse da lui utilizzata si ricava dal verbale di perquisizionedomiciliare e veicolare del 22 aprile 2025 e dalla relazione di servizio del 21 aprile2022.

Tale utilizzo ha rilevanza decisiva poiché dai tabulati relativi a tale utenzadovrebbe ricavarsi la presenza del ricorrente sui luoghi ove sono stati commessi ifurti, ma da tali documenti non emerge affatto che il telefono fosse da lui utilizzato,per cui il ragionamento poggia su una prova la cui inesistenza fa crollare tutto ilragionamento posto a base dell’accusa.Gli altri elementi di prova, come il tracciato percorso dal veicolo e rilevatoe la sosta dello stesso veicolo nei pressi della sua abitazione sono elementi neutried insufficienti a sostenere l’accusa, considerato che il ricorrente non è stato maivisto all’interno della autovettura.2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge emanifesta illogicità della motivazione in ordine alla concretezza ed attualità delleesigenze cautelari.Segnala che, essendo stati ritenuti insussistenti i gravi indizi di colpevolezzaper il reato associativo, non potevano ritenersi attuali e concrete le esigenzecautelari sulla base di una pretesa professionalità del gruppo criminale, soprattuttoin considerazione della circostanza che i coindagati Chirea e Burcin, che sapevanoutilizzare le apparecchiature necessarie a manomettere i circuiti degli sportelli ATMdelle aziende di credito per costringerli ad erogare denaro (jackpotting), eranofuggiti all’estero.Il ricorrente, secondo l’ipotesi accusatoria, si era limitato a svolgere le funzionidi palo e non era in possesso delle conoscenze tecniche e delle capacità occorrentiper commettere altri delitti con quella tecnica.Inoltre i precedenti penali a carico del ricorrente erano relativi a furticommessi con modalità molto diverse e più banali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Come già affermato dal Tribunale del riesame, la circostanza che l’utenzacellulare n. 3477177842 fosse da lui utilizzata si ricava dal verbale di perquisizionedomiciliare e veicolare del 22 aprile 2025, essendo il numero di telefono riportatonell’intestazione del verbale, a fianco delle generalità e dell’indirizzo dell’odiernoricorrente, cosicché il ragionamento che è stato posto a base dell’affermazionedella sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo non è affetto dacontraddittorietà o illogicità.2.

Il secondo motivo è infondato.Il Tribunale del riesame, pur escludendo i gravi indizi di colpevolezza per ilreato associativo, ha fornito una motivazione adeguata e priva di contraddizionied illogicità ponendo in evidenza sia i plurimi precedenti specifici, anche recenti, acarico dell’indagato, sia la circostanza che egli ha partecipato alla commissione difurti che richiedono particolari dotazioni elettroniche e capacità informatiche equindi una predisposizione di mezzi e ruoli, elementi che denotano una dedizionecontinua alla commissione di delitti contro il patrimonio dai quali egli trae il suosostentamento.

Quanto alla adeguatezza della misura, il Tribunale hacorrettamente sottolineato che egli ha continuato a delinquere pur dopo esserestato condannato ed avere subito misure cautelari coercitive, cosicché la suaparticolare propensione per la commissione di delitti contro il patrimonio faapparire adeguata a soddisfare le esigenze cautelari solo la custodia in carcere,non essendo egli in grado di rispettare le prescrizioni impartitegli dall’autoritàgiudiziaria.3.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 03/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di Romavisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;lette le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Roma haparzialmente annullato, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., l’ordinanza delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 30 novembre 2025che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcereperché gravemente indiziato dei delitti di partecipazione ad un’associazione perdelinquere finalizzata alla commissione di delitti di furto ai danni di aziende dicredito (capo A) e per più delitti di tentato furto aggravato (capi I, J, K, L, N).L’ordinanza è stata annullata nella parte in cui applicava la misura cautelareanche per il reato associativo, in relazione al quale il Tribunale del riesame haescluso i gravi indizi di colpevolezza, mentre è stata confermata nel resto.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo delsuo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta il travisamento della prova e lamancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi dicolpevolezza per i reati di tentato furto.Più precisamente, il ricorrente segnala che il Giudice per le indagini preliminaried il Tribunale del riesame hanno affermato che la circostanza che l’utenzacellulare n. 3477177842 fosse da lui utilizzata si ricava dal verbale di perquisizionedomiciliare e veicolare del 22 aprile 2025 e dalla relazione di servizio del 21 aprile2022. Tale utilizzo ha rilevanza decisiva poiché dai tabulati relativi a tale utenzadovrebbe ricavarsi la presenza del ricorrente sui luoghi ove sono stati commessi ifurti, ma da tali documenti non emerge affatto che il telefono fosse da lui utilizzato,per cui il ragionamento poggia su una prova la cui inesistenza fa crollare tutto ilragionamento posto a base dell’accusa.Gli altri elementi di prova, come il tracciato percorso dal veicolo e rilevatoe la sosta dello stesso veicolo nei pressi della sua abitazione sono elementi neutried insufficienti a sostenere l’accusa, considerato che il ricorrente non è stato maivisto all’interno della autovettura.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge emanifesta illogicità della motivazione in ordine alla concretezza ed attualità delleesigenze cautelari.Segnala che, essendo stati ritenuti insussistenti i gravi indizi di colpevolezzaper il reato associativo, non potevano ritenersi attuali e concrete le esigenzecautelari sulla base di una pretesa professionalità del gruppo criminale, soprattuttoin considerazione della circostanza che i coindagati Chirea e Burcin, che sapevanoutilizzare le apparecchiature necessarie a manomettere i circuiti degli sportelli ATMdelle aziende di credito per costringerli ad erogare denaro (jackpotting), eranofuggiti all’estero.Il ricorrente, secondo l’ipotesi accusatoria, si era limitato a svolgere le funzionidi palo e non era in possesso delle conoscenze tecniche e delle capacità occorrentiper commettere altri delitti con quella tecnica.Inoltre i precedenti penali a carico del ricorrente erano relativi a furticommessi con modalità molto diverse e più banali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Come già affermato dal Tribunale del riesame, la circostanza che l’utenzacellulare n. 3477177842 fosse da lui utilizzata si ricava dal verbale di perquisizionedomiciliare e veicolare del 22 aprile 2025, essendo il numero di telefono riportatonell’intestazione del verbale, a fianco delle generalità e dell’indirizzo dell’odiernoricorrente, cosicché il ragionamento che è stato posto a base dell’affermazionedella sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo non è affetto dacontraddittorietà o illogicità.2. Il secondo motivo è infondato.Il Tribunale del riesame, pur escludendo i gravi indizi di colpevolezza per ilreato associativo, ha fornito una motivazione adeguata e priva di contraddizionied illogicità ponendo in evidenza sia i plurimi precedenti specifici, anche recenti, acarico dell’indagato, sia la circostanza che egli ha partecipato alla commissione difurti che richiedono particolari dotazioni elettroniche e capacità informatiche equindi una predisposizione di mezzi e ruoli, elementi che denotano una dedizionecontinua alla commissione di delitti contro il patrimonio dai quali egli trae il suosostentamento. Quanto alla adeguatezza della misura, il Tribunale hacorrettamente sottolineato che egli ha continuato a delinquere pur dopo esserestato condannato ed avere subito misure cautelari coercitive, cosicché la suaparticolare propensione per la commissione di delitti contro il patrimonio faapparire adeguata a soddisfare le esigenze cautelari solo la custodia in carcere,non essendo egli in grado di rispettare le prescrizioni impartitegli dall’autoritàgiudiziaria.3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 03/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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