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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 19359/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.

N. 12305-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BRUNELLI F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12305/2017 Numero sezionale 1080/2022 Numero di raccolta generale 19359/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 SANDRA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2356/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 03/03/2000, [OSCURATO:PERSONA], premesso di avere acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Giordano, Rossana, Cesarino, Maria, Amelia, Gianni e Albertina un immobile sito nel Comune di Minerbio, censito in catasto al foglio 38, mappale 41 sub 7, citava in giudizio il confinante [OSCURATO:PERSONA], chiedendo al Tribunale di Bologna l'accertamento del suo diritto di proprietà su tale porzione di terreno.

2. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio spiegando domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione della striscia di terreno contesa.

3. A seguito della costituzione del convenuto l’attore chiamava in giudizio i suoi danti causa, con domanda di evizione di risarcimento del danno.

Gianni e [OSCURATO:PERSONA] spiegavano domanda di manleva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale e intermediario della vendita.

Quest’ultimo a sua volta chiamava in manleva il notaio rogante, [OSCURATO:PERSONA].

4. Per quanto in questa sede rileva, il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2616/09, respingeva la domanda attorea e, in Ric. 2017 n. 12305 sez.

S2 - ud. 17-05-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12305/2017 Numero sezionale 1080/2022 Numero di raccolta generale 19359/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 accoglimento della riconvenzionale, dichiarava l'intervenuta usucapione in capo al [OSCURATO:PERSONA] per avere questi esercitato, unitamente ai propri danti causa, il possesso esclusivo, pieno e indisturbato ultraventennale sull'immobile di cui è causa.

5. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso il capo di tale sentenza che riconosceva l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA] nelle more deceduto.

6. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 2356/2016, respingeva l’appello, confermando la sentenza di prime cure.

In particolare, la corte distrettuale: rigettava il primo motivo di appello laddove la decisione del Tribunale veniva censurata per avere applicato l'istituto della successione nel possesso come disciplinato dall'art. 1146 co. 1 c.c. senza che l'attore avesse fornito la prova della successione, della delazione ereditaria in suo favore, dell'accettazione dell'eredità, dell'acquisto della qualità di erede oltre a tutti gli elementi del possesso, ritenendo che la domanda riconvenzionale proposta dal Berselli costituisse atto di accettazione tacita dell’eredità; rigettava il secondo motivo laddove si contestava il giudice di primo grado per avere ritenuto soddisfatti i requisiti necessari per il riconoscimento dell'intervenuta usucapione, riconoscendo che l’istruttoria svolta avesse dimostrato in modo incontestabile l’esistenza in capo alla famiglia Berselli e ai suoi danti causa del rapporto di fatto con il bene in contestazione.

Rigettava infine anche il terzo motivo di censura che lamentava la mancata ammissione di una prova contraria richiesta dall'attore con memoria di replica.

Dava infine atto della intervenuta rinuncia da parte dell’appellante alla domanda di manleva nei confronti del proprio dante causa, con Ric. 2017 n. 12305 sez.

S2 - ud. 17-05-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12305/2017 Numero sezionale 1080/2022 Numero di raccolta generale 19359/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 conseguente caduta delle domande di manleva ad essa collegate.

7. Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione il sig. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo di ricorso, con il quale si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1146, comma 1 e 565 comma 1 c.c.

8. Hanno proposto controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Le altre parti sono rimaste intimate.

9. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Ritiene il Collegio, in via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione, che nel caso in esame sussistono le condizioni per pervenire immediatamente alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Dispone l’art. 369 comma 2 n. 2 c.p.c. che insieme con il ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza “con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta…”.

Detto deposito deve avvenire nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, come previsto dal comma 1 dello stesso articolo.

La formulazione della norma processuale è chiarissima nel senso di richiedere, a pena di improcedibilità, il deposito materiale dell’atto unitamente al ricorso.

Ebbene, nel caso di specie la parte ricorrente dà atto della avvenuta notifica della sentenza impugnata ”in data 15.03.2017” (v. pag. 3 ricorso), ma nell’incarto processuale non si rinviene la relazione di notificazione della sentenza (in calce alla pronuncia, infatti, è presente solo l’attestazione di conformità al provvedimento contenuto nel fascicolo informatico).

Ric. 2017 n. 12305 sez.

S2 - ud. 17-05-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12305/2017 Numero sezionale 1080/2022 Numero di raccolta generale 19359/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 È vero che le Sezioni Unite hanno affermato la procedibilità del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non prodotta dal ricorrente, che pur abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata depositata da un’altra parte nel giudizio di legittimità o comunque sia presente nel fascicolo di ufficio (Cass.

S.U. n. 10648/2017), ma nel caso di specie si è fuori anche da tali ipotesi, come verificato dal Collegio e attestato anche dalla Cancelleria con apposita dichiarazione “consultati gli atti del fascicolo del ricorrente e del controricorrente”.

Né soccorre la pronuncia delle Sezioni Unite n. 8312/2019 sulle conseguenze della mancanza delle prescritte attestazioni di conformità, ipotesi ben diversa da quella in esame, in cui ciò che manca è addirittura il deposito - che deve essere tempestivo - della copia della relazione di notificazione della sentenza e dei relativi messaggi via PEC in caso di notificazione per via telematica (v. pag. 42 par. 2 S.U. cit.), come risulterebbe, stando alle dichiarazioni del ricorrente (v. sempre pag. 3 del ricorso (”notificata all’odierno ricorrente ... a mezzo p.e.c. ai sensi della L. 53/1994 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]”).

Né, infine, soccorre parte ricorrente il principio (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, ben maggiore (sentenza di appello pubblicata il 28.12.2016 e ricorso avviato alla notifica in data 11.05.2017).

La sanzione dell’improcedibilità è quindi inevitabile ai sensi dell’art. 369 c.p.c. (cfr. tra le varie, Sez.

L -, Sentenza n. 3466 Ric. 2017 n. 12305 sez.

S2 - ud. 17-05-2022 -5- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12305/2017 Numero sezionale 1080/2022 Numero di raccolta generale 19359/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 del 12/02/2020 Rv. 656775; Sez. 1 -, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019 Rv. 654987).

Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono le condizioni per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, se dovuto.

P.Q.M. la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 2.000,00, oltre €. 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e oneri accessori Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 17.05.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 12305 sez.

S2 - ud. 17-05-2022 -6- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G. N. 12305-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BRUNELLI F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12305/2017 Numero sezionale 1080/2022 Numero di raccolta generale 19359/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 SANDRA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2356/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 03/03/2000, [OSCURATO:PERSONA], premesso di avere acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Giordano, Rossana, Cesarino, Maria, Amelia, Gianni e Albertina un immobile sito nel Comune di Minerbio, censito in catasto al foglio 38, mappale 41 sub 7, citava in giudizio il confinante [OSCURATO:PERSONA], chiedendo al Tribunale di Bologna l'accertamento del suo diritto di proprietà su tale porzione di terreno. 2. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio spiegando domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione della striscia di terreno contesa. 3. A seguito della costituzione del convenuto l’attore chiamava in giudizio i suoi danti causa, con domanda di evizione di risarcimento del danno. Gianni e [OSCURATO:PERSONA] spiegavano domanda di manleva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale e intermediario della vendita. Quest’ultimo a sua volta chiamava in manleva il notaio rogante, [OSCURATO:PERSONA]. 4. Per quanto in questa sede rileva, il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2616/09, respingeva la domanda attorea e, in Ric. 2017 n. 12305 sez. S2 - ud. 17-05-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12305/2017 Numero sezionale 1080/2022 Numero di raccolta generale 19359/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 accoglimento della riconvenzionale, dichiarava l'intervenuta usucapione in capo al [OSCURATO:PERSONA] per avere questi esercitato, unitamente ai propri danti causa, il possesso esclusivo, pieno e indisturbato ultraventennale sull'immobile di cui è causa. 5. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso il capo di tale sentenza che riconosceva l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA] nelle more deceduto. 6. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 2356/2016, respingeva l’appello, confermando la sentenza di prime cure. In particolare, la corte distrettuale: rigettava il primo motivo di appello laddove la decisione del Tribunale veniva censurata per avere applicato l'istituto della successione nel possesso come disciplinato dall'art. 1146 co. 1 c.c. senza che l'attore avesse fornito la prova della successione, della delazione ereditaria in suo favore, dell'accettazione dell'eredità, dell'acquisto della qualità di erede oltre a tutti gli elementi del possesso, ritenendo che la domanda riconvenzionale proposta dal Berselli costituisse atto di accettazione tacita dell’eredità; rigettava il secondo motivo laddove si contestava il giudice di primo grado per avere ritenuto soddisfatti i requisiti necessari per il riconoscimento dell'intervenuta usucapione, riconoscendo che l’istruttoria svolta avesse dimostrato in modo incontestabile l’esistenza in capo alla famiglia Berselli e ai suoi danti causa del rapporto di fatto con il bene in contestazione. Rigettava infine anche il terzo motivo di censura che lamentava la mancata ammissione di una prova contraria richiesta dall'attore con memoria di replica. Dava infine atto della intervenuta rinuncia da parte dell’appellante alla domanda di manleva nei confronti del proprio dante causa, con Ric. 2017 n. 12305 sez. S2 - ud. 17-05-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12305/2017 Numero sezionale 1080/2022 Numero di raccolta generale 19359/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 conseguente caduta delle domande di manleva ad essa collegate. 7. Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione il sig. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo di ricorso, con il quale si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1146, comma 1 e 565 comma 1 c.c. 8. Hanno proposto controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le altre parti sono rimaste intimate. 9. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Ritiene il Collegio, in via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione, che nel caso in esame sussistono le condizioni per pervenire immediatamente alla declaratoria di improcedibilità del ricorso. Dispone l’art. 369 comma 2 n. 2 c.p.c. che insieme con il ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza “con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta…”. Detto deposito deve avvenire nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, come previsto dal comma 1 dello stesso articolo. La formulazione della norma processuale è chiarissima nel senso di richiedere, a pena di improcedibilità, il deposito materiale dell’atto unitamente al ricorso. Ebbene, nel caso di specie la parte ricorrente dà atto della avvenuta notifica della sentenza impugnata ”in data 15.03.2017” (v. pag. 3 ricorso), ma nell’incarto processuale non si rinviene la relazione di notificazione della sentenza (in calce alla pronuncia, infatti, è presente solo l’attestazione di conformità al provvedimento contenuto nel fascicolo informatico). Ric. 2017 n. 12305 sez. S2 - ud. 17-05-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12305/2017 Numero sezionale 1080/2022 Numero di raccolta generale 19359/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 È vero che le Sezioni Unite hanno affermato la procedibilità del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non prodotta dal ricorrente, che pur abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata depositata da un’altra parte nel giudizio di legittimità o comunque sia presente nel fascicolo di ufficio (Cass. S.U. n. 10648/2017), ma nel caso di specie si è fuori anche da tali ipotesi, come verificato dal Collegio e attestato anche dalla Cancelleria con apposita dichiarazione “consultati gli atti del fascicolo del ricorrente e del controricorrente”. Né soccorre la pronuncia delle Sezioni Unite n. 8312/2019 sulle conseguenze della mancanza delle prescritte attestazioni di conformità, ipotesi ben diversa da quella in esame, in cui ciò che manca è addirittura il deposito - che deve essere tempestivo - della copia della relazione di notificazione della sentenza e dei relativi messaggi via PEC in caso di notificazione per via telematica (v. pag. 42 par. 2 S.U. cit.), come risulterebbe, stando alle dichiarazioni del ricorrente (v. sempre pag. 3 del ricorso (”notificata all’odierno ricorrente ... a mezzo p.e.c. ai sensi della L. 53/1994 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]”). Né, infine, soccorre parte ricorrente il principio (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, ben maggiore (sentenza di appello pubblicata il 28.12.2016 e ricorso avviato alla notifica in data 11.05.2017). La sanzione dell’improcedibilità è quindi inevitabile ai sensi dell’art. 369 c.p.c. (cfr. tra le varie, Sez. L -, Sentenza n. 3466 Ric. 2017 n. 12305 sez. S2 - ud. 17-05-2022 -5- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12305/2017 Numero sezionale 1080/2022 Numero di raccolta generale 19359/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 del 12/02/2020 Rv. 656775; Sez. 1 -, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019 Rv. 654987). Le spese seguono la soccombenza. Sussistono le condizioni per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, se dovuto. P.Q.M. la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 2.000,00, oltre €. 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e oneri accessori Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 17.05.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 12305 sez. S2 - ud. 17-05-2022 -6- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3
Sentenza Cassazione n. 19359/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris