CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10782/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.24246/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA n. 724/2016depositata il 23/03/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa In esito a verifica fiscale, veniva contestata alla contribuente l'indeducibilità ai fini delle imposte sui redditi dei canoni di affitto di ramo d'azienda corrisposti alla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e c. s.n.c., assumendosi la natura elusiva del contratto, in quanto privo di una valida ragione economica e rispondente alla finalità esclusiva del vantaggio fiscale. Si valorizzavano, nella prospettiva erariale, la coincidenza tra la riconducibilità dei due enti alle stesse persone fisiche legate da vincoli parentali e la circostanza del versamento parziale o ritardato dei canoni d'affitto nel segmento temporale considerato. La CTP di Foggia rigettava il ricorso della contribuente; non miglior sorte aveva il successivo appello di essa, del pari respinto. La contribuente propone ricorso per Cassazione articolato su tre censure. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si assume, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in combinato disposto con l'art. 10-bis Statuto del contribuente e dell'art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973, alla luce del principio generale del divieto dell'abuso del diritto, per avere la CTR gravato la contribuente dell'onere di provare le valide ragioni economiche senza aver prima verificato l'assolvimento, da parte dell'Ufficio, dell'onere, per un verso, di provare l'assenza di sostanza economica dell'operazione, l'aggiramento di norme ed il conseguimento di vantaggi fiscali, per altro verso, di individuare quella che avrebbe dovuto essere l'operazione fisiologica rispondente a logiche di mercato, alternativa a quella asseritamente elusiva. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, ult. comma, Statuto del contribuente, del principio generale del contraddittorio endoprocedimentale correlato agli artt. 97, comma 1, e 24, comma 2, Costituzione, dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dell'art. 37-bis, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973, avuto riguardo all'art. 360 n. 3 c.c., per avere la CTR trascurato di annullare l'avviso di accertamento ancorché l'Ufficio avesse omesso di valutare in modo compiuto, effettivo e non formale le memorie prodotte dalla contribuente in sede procedimentale. Con il terzo motivo di ricorso si censura la violazione degli artt. 1, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, nel testo modificato dall'art. 15 D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, nonché dell'art. 3 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., dovendosi fare applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta, quale jus superveniens, dal D.Lgs. n. 158 del 2015, in linea con il principio del favor reidi cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Il terzo motivo di ricorso suggerisce la rimessione sul ruolo della presente causa in funzione della sua trattazione in pubblica udienza. La censura adombra, infatti, la questione, di rilevante portata nomofilattica, relativa, da un lato, ai presupposti e ai limiti di applicabilità dello jus superveniens concernente le sanzioni, dall’altro e in parallelo, al rapporto fra la disciplina sanzionatoria sopravvenuta e il regime delle preclusioni nel processo tributario. In definitiva, occorre soffermarsi sull’impatto dello jus superveniens d’ambito sanzionatorio nel processo tributario, curandosi di chiarire se esso, eventualmente sul presupposto condizionante dell’istanza del contribuente in qualunque momento, stato e grado del processo formulata, possa e debba essere applicato d’ufficio, in sostanza smarcandosi dal regime delle preclusioni proprie del processo tributario. Più nel dettaglio, la verifica investe il tema dell’incidenza sulle sanzioni irrogate in correlazione all’avviso di accertamento, dell’entrata in vigore del D.Lgs. 24 settembre 2015 n.158, che ha sostituito le disposizioni del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, proprio in punto trattamento sanzionatorio, configurando un differente criterio per la sua determinazione. L’esigenza è quella di appurare se, in applicazione del principio del trattamento sanzionatorio più favorevole al contribuente, stabilito dall'art.3 comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, il revisionato sistema sanzionatorio tributario, contemplato dal D.Lgs. n. 158 del 2015 e vigente dal 1° gennaio 2016, a norma dell'art. 32 del D.Lgs n. 158 del 2015, come modificato dall'art.1 comma 133 della legge 28 dicembre 2015 n.208, sia suscettibile di essere automaticamente e retroattivamente applicato tout court, anche d’ufficio, in virtù della condizione assorbente dell’essere il processo è ancora in corso. In ultima analisi, sarà d’uopo chiarire se la materia delle sanzioni si collochi al di fuori dell’alveo delle preclusioni proprie del processo tributario e/o se e in che misura essa vi soggiaccia. P.Q