CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07822/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 1 D.P.R. 309/90, per aver detenuto illecitamente e occultato grammi 1117,88 di sostanza stupefacente del tipo eroina. Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo violazione dell' art. 49 cod. pen., trattandosi nel caso di specie, di reato impossibile. Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90. La prima doglianza è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha affermato che gli esiti delle analisi hanno confermato l'idoneità della sostanza sequestrata a rendere possibile l'evento dannoso, risultando il quantitativo rinvenuto sufficiente a porre in pericolo i beni giuridici tutelati della salute, della sicurezza e dell'ordine pubblico. In particolare, il contenuto di principi attivi è risultato complessivamente pari allo 0,74%, di cui 0,3% di eroina e 0,71% di monoacetilmorfina, sostanza quest'ultima dotata di un effetto drogante più intenso e rapido rispetto all'eroina e, per tale ragione, maggiormente pericolosa in considerazione della sua più lunga durata d'azione. Per le medesime ragioni, la Corte d'appello ha, evidenziano la significatività del dato ponderale, escluso la lieve entità Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16/01/202