CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45097/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e rigettarsi quello di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, in via principale, di mandare assolto l'imputato perché il fatto non sussiste ovvero per non aver commesso il fatto, quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.;-in subordine, di rideterminare la pena principale previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, L.F; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 aprile 2021 dalla Corte di appello di L'Aquila, che ha riformato — quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. — la decisione del Tribunale di Lanciano che aveva condannato Nicola e [OSCURATO:PERSONA] (padre e figlia) per bancarotta fraudolenta distrattiva; in particolare, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile, quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita dal Tribunale di Lanciano il 27 luglio 2010) di varie distrazioni di scorte di magazzino, di impianti di verniciatura e di mezzi finanziari anche a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. amministrata da [OSCURATO:PERSONA], che risponde quale extranea. 2. Contro la sentenza di cui sopra entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si compone, oltre che di un riepilogo delle scansioni processuali, di quattro motivi di ricorso. 3.1. Il primo motivo di ricorso lamenta mancanza della motivazione quanto al ruolo di amministratore di fatto attribuito all'imputato nell'ambito della società fallita. Il costrutto argomentativo sul punto — assume il ricorrente — sarebbe viziato da una valutazione apodittica della portata accusatoria delle dichiarazioni di coloro che gli hanno attribuito il ruolo di punto di riferimento all'interno dell'azienda e da un acritico recepimento della sentenza di primo grado. I clienti avrebbero riferito di contatti con Cinalli legati solo al rapporto personale con quest'ultimo ed i dipendenti avrebbero reso dichiarazioni generiche. 3.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al giudizio di responsabilità sui sottocapi A3 e A4. Quanto alle scorte di magazzino, la Corte distrettuale ha ritenuto in maniera apodittica che i materiali presenti all'esterno del magazzino e ritratti nelle fotografie allegate alla consulenza della difesa non coincidessero con quelli rinvenuti dal curatore in sede di inventario, sulla scorta della comparazione tra il valore di dette scorte computato sul prezzo di acquisto e il valore apparente che emergeva dalla visione delle foto, senza verifica se, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, fosse emerso che i beni erano gli stessi o meno, come dichiarato dal consulente. Quanto ai beni strumentali, la Corte di merito ha ignorato che i medesimi erano stati rinvenuti nel capannone in sede di sopralluogo con il curatore avvenuto il 17 ottobre 2013.3.3. Il terzo motivo di ricorso deduce mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alle distrazioni di cui ai sottocapi Cl e C2. Denunzia il ricorrente che le doglianze formulate con l'appello erano rimaste inascoltate, dal momento che esse si fondavano sulla carenza di volontà distrattiva, giacché il mancato pagamento del prezzo era stato esclusivamente conseguenza delle difficoltà incontrate dalla [OSCURATO:SOCIETA] in fase di avvio dell'attività di impresa risalente al 23 aprile 2007 e mai superate. In ordine al sottocapo C3, la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria rispetto alla piattaforma probatoria; a sostegno di questa doglianza, il ricorrente assume che il teste Cavacini aveva affermato che i lavori di sostituzione delle grondaie erano stati eseguiti da altri colleghi (udienza 5 ottobre 2016); il teste Giordano aveva più volte affermato di non ricordare, ma la Corte di appello non ha valutato la questione posta dalla difesa; analogamente sarebbe stata mal valutata la testimonianza di Piccirilli e Santovito. 3.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall. Si legge nel ricorso che la Corte territoriale ha negato la concessione di detta attenuante sulla base di un danno definito "pari a decine di migliaia di euro" ma senza precisarlo e comunque senza tenere conto che il valore delle attrezzature che si assumono distratte andava commisurato al valore che esse avevano al momento della dichiarazione di fallimento. Analogamente errata sarebbe l'equiparazione tra danno di speciale tenuità e danno irrisorio. 4. Il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] consta di cinque motivi. 4.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 157, comma 8- bis, 180 e 182 cod. proc. pen, con conseguente nullità di entrambe le sentenze di merito. La questione processuale che la ricorrente pone concerne la circostanza che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sede di nomina successiva alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, aveva dichiarato che non avrebbe accettato notifiche per la propria assistita ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. Ciò nonostante, il Tribunale aveva notificato a mezzo pec il rinvio fuori udienza, la rifissazione dell'udienza del 19 gennaio 2017 e quella per l'udienza del 24 novembre 2017 all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale domiciliatario dell'imputata ai sensi della norma codicistica sopra menzionata. Essendo stata eccepita in appello una nullità a regime intermedio verificatasi nel corso del giudizio, tale eccezione doveva considerarsi tempestiva in quanto, ai sensi dell'art. 180 codice di rito, l'eccezione poteva essere formulata sino alla deliberazione della sentenza del grado successivo. Ciò nonostante, la nullità era stata ritenuta erroneamente sanata ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen. perché il difensore non l'aveva eccepita alle udienze successive, dove, peraltro, era assente l'imputata. Quand'anche si volesse ritenere che per "parte" possa intendersi anche il solo difensore, l'eventuale decadenza dall'eccezione di nullità non esclude che la medesima parte possa sollecitare il Giudice a rilevarla; nel caso di specie, il Giudice, pur a fronte della rilevata decadenza ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen., ha ugualmente dichiarato la nullità delle due notifiche (confermando l'esistenza del diniego dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] alla ricezione delle notifiche per conto della sua assistita), il che gli avrebbe imposto di provvedere trasmettendo gli atti al Giudice di prime cure. 4.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione — nel sostenere l'effettività dei lavori svolti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. — è in larghissima parte testualmente sovrapponibile al terzo motivo di ricorso del coimputato, cui si rinvia. 4.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto all'elemento soggettivo dell'extraneus, che la Corte di merito ha affrontato senza tenere conto degli insegnamenti di questa Corte e fondando sul solo rapporto di filiazione rispetto al coimputato. Comunque le argomentazioni della Corte territoriale riguardano il solo sottocapo C3 sicché delle due l'una: o la Corte di appello è incorsa in difetto assoluto di motivazione in ordine ai fatti sub Cl e C2, oppure ha ritenuto, in relazione a tay condotte, il difetto dell'elemento soggettivo, sicché avrebbe dovuto pronunziare sentenza di assoluzione. 4.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla mancata riqualificazione dei fatti sub Cl e C2 in ricettazione fallimentare, motivo di appello rispetto al quale si è registrato il silenzio assoluto della Corte di merito. 4.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall. Al relativo motivo di appello — assume la ricorrente — era stata data una risposta omnibus, mentre sarebbe stata necessaria una delibazione specifica per la sua posizione, dal momento che ella non risponde dei fatti sub A. Per il resto il motivo è analogo a quello del coimputato, cui si rinvia. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile mentre quello di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e va, pertanto, respinto. 1. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il Collegio osserva quanto segue. 1.1. Il primo motivo di ricorso — che lamenta mancanza della motivazione quanto al ruolo di amministratore di fatto attribuito all'imputato nell'ambito della società fallita — è inammissibile siccome generico e versato in fatto. Nella sentenza impugnata si legge che sia i dipendenti che i clienti della [OSCURATO:SOCIETA]. avevano indicato il ricorrente come il dominus della società — evidenziando come egli fosse il punto di riferimento sia per le transazioni commerciali che per le attività dei lavoratori — a dispetto del ruolo di amministratore formalmente rivestito da [OSCURATO:PERSONA], in realtà mero ragioniere della fallita. In questo senso, i Giudici di appello hanno anche richiamato le affermazioni dei testimoni riportate con maggiore dettaglio alle pagg. 9 e 10 della sentenza di primo grado. Ciò posto, il ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto tenta di accreditare la propria tesi proponendo a questa Corte una rivisitazione delle fonti di prova, non consentita nel giudizio di legittimità e trascurando di contrastare specificamente le affermazioni della Corte distrettuale. Militano nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, due principi di diritto più volte affermati da questa Corte. In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). 1.2. Il secondo motivo di ricorso — che lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al giudizio di responsabilità sui sottocapi A3 e A4 — è inammissibile in quanto manifestamente infondato, dal momento che contesta il ragionamento della Corte distrettuale a proposito della non corrispondenza tra i beni immortalati nelle fotografie allegate alla consulenza dell'imputato e le scorte di magazzino che il curatore non ha trovato e che avrebbero dovuto avere il valore di 19.000 euro, valutazione di merito svolta dalla Corte di appello guardando le foto anzidette, su cui il Giudice di legittimità non può entrare. Lo stesso dicasi quanto alle affermazioni circa il mancato ritrovamento dei cespiti all'interno del magazzino, in relazione ai quali la Corte di merito ha sostenuto, in termini non manifestamente illogici, che, se effettivamente detti beni fossero stati presenti, il curatore e la Guardia di Finanza li avrebbero rilevati. [OSCURATO:PERSONA] osserva, altresì, che il ricorso presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di censura perché — senza le dovute specificazioni — lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, si ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.1.3. Il terzo motivo di ricorso — che deduce mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alle distrazioni di cui ai sottocapi C1 e C2 e la sola contraddittorietà in ordine al reato sub C3 — è del pari inammissibile. Quanto ai sottocapi C1 e C2 — la distrazione di scorte di magazzino a favore della [OSCURATO:SOCIETA] e di un impianto di verniciatura —, il ricorso è inammissibile sia perché denunzia indistintamente tutti i vizi di motivazione (cfr. supra § 1.2.), sia perché è totalmente aspecifico rispetto all'ampia e ragionata motivazione della Corte di appello che ha inquadrato i rapporti tra la fallita e la [OSCURATO:SOCIETA] nell'ambito delle relazioni familiari e societarie che collegavano le due imprese ed ha individuato la matrice depauperativa delle operazioni che li avevano riguardati (pag. 12 della sentenza impugnata), operazioni funzionali ad una progressiva spoliazione della fallita a favore di altra società comunque riferibile alla famiglia Cinalli, lasciando in capo alla [OSCURATO:PERSONA] crediti inesigibili e debiti. In ordine alle condotte di cui al sottocapo C3 (la distrazione di somme pagate per lavori di manodopera mai svolti dalla [OSCURATO:SOCIETA] a favore della fallita) il ricorso è parimenti inammissibile in quanto composto dalla rievocazione di alcune testimonianze, proponendo a questa Corte una rivisitazione del ragionamento probatorio che è esclusa dall'ambito dello scrutinio di legittimità. Peraltro il ricorso è inammissibile in quanto ripropone le critiche dell'appello e cerca di fronteggiare la risposta della Corte di merito con la trascrizione delle testimonianze dei dipendenti, chiedendo un'inammissibile reinterpretazione dei predetti contributi dichiarativi. 1.4. Il quarto motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall. — è del pari inammissibile. Oltre che denunziare congiuntamente tutti i vizi della motivazione, il ricorso trascura che il riferimento alle "decine di migliaia di euro" cui ammonta il danno si collega alla consistenza oggettiva delle condotte e la critica del ricorrente è del tutto generica in quanto non individua quale sarebbe l'entità del danno che dovrebbe essere definita tenue e su quali elementi questa affermazione fonda. Il dovere dimostrativo della pubblica accusa si limita, infatti, alla prova del fatto reato ma non già alla dimostrazione della non esistenza dei presupposti di una circostanza attenuante; a questo riguardo, se non un vero e proprio dovere dimostrativo, incombe sulla parte che la invoca l'obbligo quantomeno di indicare gli elementi da cui trarre l'esistenza dei presupposti dell'attenuante, indicazione che nel caso di specie non è stata fornita.2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], come anticipato, è nel suo complesso infondato. 2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Quanto al vizio procedurale concernente l'avviso, da parte del Tribunale, del rinvio fuori udienza, della rifissazione dell'udienza del 19 gennaio 2017 e di quella dell'udienza del 24 novembre 2017, occorre svolgere alcune considerazioni. Benché la nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non sia né allegata al ricorso né contenuta nel fascicolo trasmesso a questa Corte, la circostanza che la Corte di appello la dia per esistente e che dia per esistente anche la dichiarazione del professionista di non accettare le notifiche ex art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen., impone di ragionare sul tipo di eccezione formulata a prescindere dal difetto di allegazione. 2.1.1. Ciò premesso, in primo luogo il Collegio conviene con quanto sostenuto dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, secondo cui, nel caso di specie, non si è determinata alcuna nullità, trattandosi di un avviso di rinvio che ben poteva essere dato al difensore che rappresentava l'imputata già dichiarata assente (e non contumace come si legge nella sentenza impugnata), senza che, sulla correttezza di tale dichiarazione, vi sia alcuna questione. A questo proposito, va dato seguito alla giurisprudenza di questa Corte regolatrice secondo cui il decreto con il quale, ai sensi dell'art. 465 cod. proc. pen., è disposta l'anticipazione o il rinvio del dibattimento fuori udienza, cui è assimilato il rinvio fuori udienza a dibattimento avviato, non deve essere notificato personalmente all'imputato, già dichiarato contumace o assente, essendo sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta (Sez. 2, n. 8729 del 12/11/2019, dep. 2020, Libri, Rv. 278426; Sez. 3, n. 52507 del 16/10/2014, Settimi, Rv. 261514; Sez. 3, n. 17218 del 03/03/2009, Girotti, Rv. 243755). Si è condivisibilmente sostenuto, in particolare, che, a norma dell'art. 420- bis, comma 3, l'imputato assente è rappresentato dal difensore, principio valido sia quando si tratti di attività di rappresentanza svolta in udienza con presa d'atto di un provvedimento di rinvio, sia quando si tratti di rappresentanza da esplicarsi fuori udienza, come nel caso di sospensione del dibattimento e di rinvio fuori udienza del processo ad altra data. A riprova della correttezza di questo ragionamento, si è altresì osservato che, laddove il legislatore ha voluto che l'imputato, benché assente, sia destinatario diretto della notifica di determinati atti compiuti nel corso del dibattimento, lo ha previsto espressamente (si pensi alle nuove contestazioni). 2.1.2. Quand'anche si volesse ritenere sussistente una nullità, essa sarebbe comunque di ordine generale a regime intermedio e ciò per due ragioni.In primo luogo, la nullità in discorso non attiene alla citazione a giudizio dell'imputato (su cui non c'è discussione) ma solo ad un avviso di rinvio. In secondo luogo, detta nullità riguarda una notifica che non è stata omessa ma che è stata solo effettuata in maniera diversa da quella prescritta (invece che ex art. 157 cod. proc. pen., nei modi "tradizionali"). Una traccia esegetica di grande rilievo su questo aspetto è costituita dalla sentenza delle Sezioni Unite Palumbo (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Rv. 229541) che ha sancito il principio, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, secondo cui la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione. Tanto premesso, in disparte la circostanza che nella specie non si discorre di citazione a giudizio ma di un mero avviso di rinvio, la scelta dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di non accettare le notifiche, se pure rende non valida la notifica dell'atto destinato all'imputata ex art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen., non ha reciso il rapporto fiduciario tra la medesima e il difensore e non ha eliso il dovere di quest'ultimo di tenere informata la cliente sull'andamento del processo; di conseguenza, la notifica a quest'ultimo, se pure effettuata in forma diversa da quella prescritta, non può considerarsi inidonea a rendere informata la prevenuta circa la data del rinvio. Visto il tipo di nullità, la sua deducibilità trova la propria regolamentazione nell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. ed essa andava eccepita alla prima udienza utile, dal momento che è in quel momento che si è concretizzata la nullità. Ebbene, né all'udienza di rinvio del 7 giugno 2017, né all'udienza di rinvio del 18 aprile 2018 è stata formulata eccezione di parte nonostante la presenza di sostituti ex art. 102 cod. proc. pen. dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; peraltro all'udienza del 7 giugno 2017 non si è svolta alcuna attività processuale, il che priverebbe comunque di interesse la ricorrente a dolersi dell'omissione dell'avviso di rinvio per quella udienza. Quanto alla rilevabilità, il Collegio accede alla giurisprudenza secondo cui il Giudice non ha l'obbligo di rilevare le nullità d'ordine generale e a regime intermedio rispetto alle quali la parte interessata sia decaduta dalla facoltà di deduzione (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Rv. 249651, in motivazione; Sez. 6, n. 13402 del 24/03/2011, Rv. 249912, [OSCURATO:PERSONA]). In particolare in Sez. U Scibè questa Corte ha sostenuto che «devono essere tenuti distinti i limiti temporali di deducibilità delle nullità a regime intermedio di cui all'art. 180 cod. proc. pen. da quelli per la formulazione dell'eccezione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.: nel primo caso si individua uno spazio procedimentale nell'ambito del quale od oltre il quale è possibile "dedurre" o rilevare le nullità, nel secondo caso, invece, si stabilisce una correlazione temporale tra il compimento di un atto nullo e la relativa "eccezione" di parte; ciò significa non solo che in questo secondo caso la mancanza dell'eccezione consente al giudice di non "rilevare" la nullità di ordine generale, perché essa deve intendersi sanata, ma anche che, pur non essendo ancora decorso lo spazio temporale di cui al citato art. 180, la nullità, essendo stata sanata, non può più essere "dedotta"». 2.2. Poiché il secondo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione — nel sostenere l'effettività dei lavori svolti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. — è in larghissima parte testualmente sovrapponibile al terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si rinvia alla risposta fornita alla predetta doglianza del coimputato (cfr. supra § 13.) 2.3. Il terzo motivo di ricorso — che contesta la motivazione della sentenza impugnata quanto all'elemento soggettivo del reato sub C3 e l'omessa motivazione in relazione al dolo dei fatti sub C1 e C2 — è inammissibile in quanto segue ad un motivo di appello che non aveva posto specificamente la questione del coefficiente soggettivo, ma solo e debolmente quella del coinvolgimento fattuale. Se poi il riferimento è alle deduzioni circa le difficoltà che la SIDERCOLOR aveva incontrato per pagare, la sentenza impugnata contiene una risposta sul punto, che evidenzia la natura apertamente distrattiva di un'operazione che si colloca nell'ambito di una complessiva spoliazione della società. 2.4. Il quarto motivo di ricorso — che denunzia mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla mancata riqualificazione dei fatti sub Cl e C2 in ricettazione fallimentare è inammissibile sia perché denunzia indistintamente tutti i possibili vizi della motivazione (cfr. supra § 1.2.), sia in quanto segue a motivo di appello totalmente generico. Tale anomalia va rilevata ora per allora perchè l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sezioni Unite Galtelli, in motivazione; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n.16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). 3.5. Il quinto motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall — è infondato dal momento che, come meglio descritto nella sentenza di primo grado, i beni distratti a favore della società riferibile all'imputata non sono di esiguo valore, né la parte — così come aveva fatto [OSCURATO:PERSONA] — ha allegato elementi da cui ricavare l'esiguità del danno. 3. Al rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende