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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 18360/2022

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in personadei commissari straordinari e legali rappresentanti pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA].

StefanoAmbrosini, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA].ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i qualielettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via BarnabaOrsini n. 85.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con sede in Unit J Blok 1, ShannonBusiness Park, Shannon CO.

Clare, Irlanda, in persona del legale rappresentanteJames Murphy, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce alcontroricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamentedomicilia in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] II n. 294.Numero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/2022- controricorrente -avverso la sentenza, n. cronol. 6462/2018, della [OSCURATO:PERSONA] ROMAdepositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 03/06/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7777 del 2014, respinse la domanda direvocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall. proposta dall'amministrazionestraordinaria di [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (per il prosieguo, breviterAlitalia), nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, piùsemplicemente [OSCURATO:PERSONA]), ivi rimasta contumace, al fine di sentire dichiarare inefficaci,nei confronti della massa dei creditori, i pagamenti, per complessivi € 1.914834,00,effettuati in favore di quest'ultima da parte di [OSCURATO:SOCIETA] in bonis nei sei mesiantecedenti l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria (avvenutacon decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2008), nonché adottenerne la conseguente restituzione.1.1.

In particolare, tenuto conto della circostanza che parte dei pagamenti deiquali si era chiesta la revoca, per complessivi € 1.672.766,31, erano intervenuti trail 30 aprile ed il 27 agosto 2008, successivamente, quindi, al 24 aprile 2008 (datadi entrata in vigore del d.l. n. 80/2008), il tribunale ritenne decisivo, ai fini delrigetto, il contenuto dell'art. 1 del menzionato d.l. (convertito, con modificazioni,dalla legge n. 111 del 2008), recante "Misure urgenti per assicurare il pubblicoservizio di trasporto aereo": norma che, dopo aver previsto la concessione adAlitalia di un prestito-ponte di rilevante ammontare, onde consentirle "di far frontea pressanti bisogni di liquidità" ed indicato tempi e modi per la relativa restituzione,aveva previsto, al terzo comma, che "Tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti inessere da [OSCURATO:SOCIETA] … a fare data dalla data di entrata in vigore del presente decreto efino al termine di cui al comma II sono equiparati a quelli di cui al terzo commalettera d) dell'art. 67 del regio decreto 16/3/1942, n. 267 e successivemodificazioni”.

Considerò, inoltre, esenti da revocatoria anche gli altri pagamenti,intervenuti l’11 ed il 22 aprile, poiché effettuati nei termini d'uso e con modalità deltutto normali, rilevando, altresì, che parte attrice, gravata del relativo onereNumero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/2022probatorio, non aveva fornito prova idonea a far ritenere sussistente, all'epoca delpagamento, la scienza decoctionis in capo alla convenuta.2.

Il gravame di [OSCURATO:SOCIETA] contro questa decisione è stato respinto dalla Corte diappello di Roma con sentenza del 12 ottobre 2018, resa nel contraddittorio con laAldus.2.1.

Quella corte, disattesa, preliminarmente, l'eccezione di nullità del giudiziodi primo grado e della sua sentenza conclusiva sollevata da parte appellata, haritenuto, per quanto ancora di interesse in questa sede, che: i) l'esenzione darevocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati da [OSCURATO:SOCIETA], ai sensi dell'art. 1,comma 3, del d.l. n. 80 del 2008, non costituisce oggetto di un'eccezione in sensostretto, trattandosi di questione rilevabile anche d'ufficio, ponendosi «quale effettoautomatico di una previsione di legge» ed al contempo inerendo «alla sussistenzadegli stessi elementi costitutivi del diritto azionato; non si tratta quindi diun'allegazione rientrante nella disponibilità esclusiva della parte, collegata ad unamanifestazione di volontà della stessa. […] Condivisibilmente, quindi, il Tribunale haapplicato d'ufficio la norma prevedente l'esenzione da revocatoria, sebbene laquestione non fosse stata specificamente sollevata dalla convenuta rimastacontumace»; ii) «correttamente il Tribunale ha ritenuto i revocandi pagamenti, perl'ammontare di € 1.672.766,31, pacificamente avvenuti in epoca successivaall'entrata in vigore del d.l. n. 80 del 2008, esentati da revocatoria», chiara essendola formulazione letterale del suo art. 1, comma 3, nello stabilire come siano esentida azione revocatoria "tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie poste in essere daAlitalia..", senza operare distinzione o limitazione alcuna, né tra pagamenti riferiti aprestazioni strumentali o non strumentali all'attività del servizio pubblico aereo, nétra fatture riferite, o meno, a prestazioni erogate in un contesto temporaleantecedente al contesto temporale dell'esenzione da revocatoria; iii), diversamenteda quanto preteso dall’appellante, l’esenzione dalla revocatoria prevista dall’art. 67,comma 3, lett. a), l.fall. non costituisce un’eccezione in senso stretto, come talenon rilevabile di ufficio; iv) come correttamente opinato dal tribunale, i duepagamenti eseguiti in date anteriori al 24 aprile 2008 erano avvenuti con modalitàconformi ai termini d'uso poiché effettuati nella stessa data di emissione dellecorrispondenti fatture; v) doveva considerarsi assorbito, pertanto, il quinto motivodi appello, riguardante la scientia decoctionis dell’accipiens.3.

Per la cassazione di questa sentenza promuove ricorso la [OSCURATO:SOCIETA].,affidandosi a tre motivi, i primi due dei quali recanti una duplice articolazione.Numero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/2022Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le parti depositano memoria ex art.380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I formulati motivi primo e primo bis prospettano, rispettivamente:I) «Nullità della sentenza per violazione degli artt. 67, comma 3, lett, a), l.fall.,1, comma 3, del d.l. n. 80/2008, 67, comma 3, lett. d), l.fall., 112 e 167, comma 2,c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».

Si ascrive alla cortecapitolina di avere erroneamente ritenuto rilevabili di ufficio le esenzioni dall'azionerevocatoria fallimentare previste dagli artt. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2008 e 67,comma 3, lett. a), l.fall., per i pagamenti eseguiti, rispettivamente, dopo l'entratain vigore della prima di tali disposizioni ed anteriormente ad essa;I-bis) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 3, del d.l. n.80/2008, 67, comma 3, lett. d), l.fall., 67, comma 3, lett. a), l.fall., 112 e 167,comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

Si propone lamedesima censura del precedente motivo, nell'ottica, questa volta, della violazionedi legge.2.

Essi, scrutinabili congiuntamente perché connessi, pongono,sostanzialmente, la questione della rilevabilità, o meno, di ufficio, delle esenzionidalla revocatoria fallimentare previste: i) dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80 del2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2008); ii) dall’art. 67,comma 3, lett. a), l.fall..2.1.

E’ opportuno premettere, allora, in sintonia con quanto recentementeaffermato da Cass. n. 26244 del 2021, «che - nonostante l'ampliamento delnumero di esoneri dalla revocatoria fallimentare, che è stato portato dalla novelladel 2005 - nel sistema vigente il principio rimane senz'altro quello della revocabilitàdei pagamenti e negozi posti in essere nel cd. periodo sospetto, i casi di esenzioneponendosi, nel confronto, nei termini di vere e proprie eccezioni.

Su questo punto,la giurisprudenza di questa Corte è ben ferma, nel contempo pure rilevando comel'eterogeneità delle situazioni, volta a volta prese in considerazione e fatte oggettodi esonero, venga ad indicare che l'unico filo di “unificazione” tra le stesse sta nelloro rispondere a particolari interessi che il legislatore ha ritenuto “superiori” (cfr.Cass., 7 dicembre 2020, n. 27939; Cass., 20 febbraio 2020, n. 4340).

Ne segueche l'interpretazione delle diverse situazioni di esenzione non può che rapportarsicon la ragione specifica che, ipotesi per ipotesi, viene a giustificarle, per porsi,Numero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/2022dunque, in termini di stretta coerenza con la stessa (ovvero con il particolareinteresse «superiore» che vi presiede)».2.2.

Va rimarcato, poi, che, in ambito processualcivilistico, l’eccezione èqualsiasi assunto che abbia, in senso lato, la funzione di contrastare la domandadell'attore (o della controparte in genere).

Essa è proponibile, in primo luogo, dalconvenuto, ma anche dall'attore che, a sua volta convenuto in riconvenzionale,intenda proporre ragioni a sua difesa che possano impedire l'accoglimento dellapretesa di controparte.2.2.1.

In particolare, rispetto alla domanda dell'attore, il convenuto (oltre cherimanere inerte, così dando luogo al fenomeno della contumacia, oppure formularedomanda di accertamento incidentale o proporre domanda riconvenzionale) può: i)limitarsi a contestare la sua fondatezza sul presupposto dell'inesistenza dei fatticostitutivi (nel senso che il fatto storico non si è verificato o si è svolto con modalitàdiverse da quelle prospettate ex adverso) o della disposizione di legge (nel sensoche essa manca o contiene una disciplina diversa da quella indicata dall'attore):siamo, in tal caso, nell'ambito della mera difesa; ii) proporre eccezione, introdurrecioè, come si esprime con grande chiarezza l'art. 2697 cod. civ., fatti estintivi,modificativi, impeditivi del diritto dedotto in giudizio al fine di conseguire il rigettodella domanda.2.3.

La contrapposizione tra fatti costitutivi, da un lato, e fatti estintivi emodificativi, dall'altro, riposa sull’argomento per cui i secondi si verificano in unmomento temporale successivo rispetto al compiersi dei primi, laddove molto piùdifficoltosa è l'opera volta a differenziare i fatti costitutivi da quelli impeditivi,sebbene in astratto il fatto impeditivo ben può essere definito come «fattocostitutivo a segno invertito».2.3.1.

Occorre distinguere pure tra mera difesa, che è la semplicecontestazione dei fatti costitutivi, ed eccezione, rilevabile d'ufficio o su esclusivainiziativa di parte, che riguarda il fatto estintivo, modificativo ed impeditivo rispettoal fatto costitutivo dedotto dall'attore a fondamento della propria domanda.

Ladistinzione rileva sul piano dell'onere della prova, ma anche, e prima ancora, sulpiano dell’allegazione, entro le rigide preclusioni da cui sono connotati il processoordinario di cognizione (cfr. art. 183 cod. proc. civ.), quello regolato dal rito dellavoro (cfr. art. 416 cod. proc. civ.) ed il giudizio di appello (cfr. art. 345 cod. proc.civ. e, per l’appello lavoro, l’art. 437 cod. proc. civ.).Numero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/20222.3.2.

La medesima distinzione emerge anche dall'espresso tenore dell'art. 112cod. proc. civ., che pone come principio generale quello per cui il giudice ha unpotere generale di rilevare d'ufficio le eccezioni, salvo che una espressa previsionedi legge riservi alla parte il rilievo dell'eccezione stessa, nonché dai già menzionatiartt. 416, 167, 345 e 437 cod. proc. civ..2.3.3.

Le sue conseguenze emergono con evidenza, anzitutto, sotto il profilo,prettamente processuale, della modalità di proposizione dell'eccezione: sequest’ultima va considerata come eccezione in senso stretto della parte, viene ingioco, per il processo ordinario, il disposto di cui all'art. 167 cod. proc. civ., secondocui la stessa deve essere proposta nella comparsa di risposta depositata almenoventi giorni prima della udienza (analoga previsione è contenuta per il processo dellavoro nell'art. 416 cod. proc. civ).

La distinzione rileva, poi, anche: i) ai sensi e pergli effetti dell'art. 183, comma 4, cod. proc. civ. (e 101, comma 2, cod. proc. civ.come novellato dalla legge n. 69/2009), che espressamente prevede che il giudice ètenuto a segnalare alle parti le questioni (che altro poi non sono che eccezioni)rilevabili d'ufficio onde consentirne la trattazione, così pienamente realizzando ilprincipio del contraddittorio; ii) nella fase di gravame, giacché, come si desume daldisposto dell'art. 345 cod. proc. civ., per il processo ordinario di cognizione, edall'art. 437 cod. proc. civ., per il processo regolato dal rito del lavoro, il divieto perla parte di formulare eccezioni nuove davanti al giudice di appello riguarda solo leeccezioni in senso proprio e stretto, e non anche le eccezioni in senso lato.2.4.

Dottrina e giurisprudenza, peraltro, hanno a lungo dibattuto in ordine allapossibilità di dare concretezza alla distinzione tra le due tipologie di eccezioni anchein difetto di espressa previsione normativa, cercando, cioè, di rintracciare criteriidonei per dare contenuto alla previsione, “in bianco”, contenuta nell'art. 112 cod.proc. civ..2.4.1.

Al quesito se davvero, nel silenzio del legislatore, debba sempre essereaffermata la rilevabilità d'ufficio del fatto estintivo, modificativo, impeditivo, hafornito risposta Cass. n. 12677 del 2014, la quale ha espressamente affermato che,in difetto di espressa previsione di legge, l'eccezione deve essere intesa comeeccezione in senso lato.2.4.2.

Nei suoi passaggi salienti, la sentenza appena citata ha rilevato come, apartire da Cass., SU, n. 1099 del 1998, si è dipanato un orientamentogiurisprudenziale, sorretto dalla dottrina, che ha ritenuto che il regime normaledelle eccezioni sia quello della rilevabilità d'ufficio, restando limitato l'ambito delleNumero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/2022eccezioni in senso stretto, proponibili ad istanza di parte, solo ai casi specificamenteprevisti dalla legge (es. la prescrizione), ovvero a quelli in cui la manifestazionedella volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativodella fattispecie difensiva, come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità diun'azione costitutiva (es. eccezione di annullamento).

Le sentenze delle SezioniUnite successive (cfr. Cass., SU, n. 226 del 2001; Cass., SU, n. 15661 del 2005;Cass., SU., n. 4213 del 2013 e Cass., SU, n. 10531 del 2013; Cass., SU, n. 2951del 2016) si sono fatte carico di ribadire e precisare il suddetto principiofondamentale, progressivamente riconducendo al novero delle eccezioni in sensolato alcune eccezioni di grande rilievo (eccezione di giudicato, controeccezione diinterruzione della prescrizione, eccezione di accettazione beneficiata dell'eredità).Sulla scia di questi insegnamenti, il criterio del prevalente interesse della parte a farvalere l'eccezione non può più essere considerato sufficiente a trasferire dal regimenormale della rilevabilità di ufficio, a quello eccezionale della rilevabilità a cura diparte, il rilievo di un fatto risultante ex actis che dalla fonte normativa sia postocome ostacolo all'accoglimento della domanda.2.4.2.1.

In estrema sintesi, il perimetro argomentativo nel quale si muove ilnuovo corso della Corte di cassazione risulta modellato sul seguente ragionamento:all'esistenza del fatto impeditivo, modificativo, estintivo, nella misura in cui favenire meno o paralizza gli effetti del fatto costitutivo, non può fare da schermo ilprincipio dispositivo, giacché se la sua esistenza non fosse rilevata si avrebbe unadecisione sostanzialmente ingiusta.2.5.

Fermo tutto quanto precede, i motivi in esame si rivelano fondati nei solilimiti di cui appresso.2.5.1.

Deve sicuramente ricomprendersi tra le eccezioni in senso ampio, cometali rilevabili di ufficio dal giudice, l’ipotesi di esenzione dalla revocatoriafallimentare disciplinata dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80 del 2008 (convertito,con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2008), a tenore del quale “Tutti gli atti, ipagamenti e le garanzie posti in essere da [OSCURATO:SOCIETA] - Linee aeree italiane S.p.A. afare data dalla data di entrata in vigore del presente decreto [24.4.2008.

Ndr] efino al termine di cui al comma 2 [minore termine tra il trentesimo giornosuccessivo a quello della cessione della partecipazione azionaria di titolarità delMinistero dell'economia e delle finanze o della perdita del controllo effettivo daparte del medesimo Ministero, e il 31 dicembre 2008.

Ndr] sono equiparati a quellidi cui al terzo comma, lettera d), dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942,Numero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/2022n. 267, e successive modificazioni, per gli effetti previsti dalla medesimadisposizione”.

A sua volta, l’art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., nel testo, quiapplicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportategli dal d.l. n. 83 del2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, sancisce che “Nonsono soggetti all’azione revocatoria: […] d) gli atti, i pagamenti e le garanzieconcesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano cheappaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa ead assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezzasia attestata da un professionista iscritto nei revisori contabili e che abbia i requisitiprevisti dall'art. 28, lettere a) e b), ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma,del codice civile”.2.5.2.

Si è al cospetto, infatti, di un'esenzione specifica che, con assolutachiarezza, copre tutti gli atti, pagamenti e garanzie di [OSCURATO:SOCIETA] per il semplice e solofatto di ricadere nel periodo lì in considerazione, e non anche di essere esecutivi diun piano di risanamento attestato, come invece richiesto dall'art. 67, comma 3,lett. d), l.fall..

La norma del d.l. si limita, invero, a dichiarare gli atti di [OSCURATO:SOCIETA]"equiparati (...) per gli effetti" a quelli menzionati nella disposizione della leggefallimentare, ma non contiene alcun riferimento alla necessaria esistenza del piano,che nella disciplina concorsuale comune condiziona, invece, l'effetto esonerativo.Così operando, dunque, il legislatore ha introdotto una evidente distinzionenell'ordinamento concorsuale - riconoscendo, come è stato efficacemente osservatoin dottrina, un'esenzione da revocatoria "temporanea" e ad personam - incidendosul sistema delle esenzioni al solo fine di agevolare la mera prosecuzionedell'attività di [OSCURATO:SOCIETA] durante il periodo di vigenza dell’erogazione della somma dicui all’art. 1, comma 1, del medesimo d.l., senza alcuna pretesa di accertare lacompatibilità di questa situazione con ulteriori obiettivi di carattere generale.2.5.3.

Illuminanti, sul punto, appaiono le considerazioni - affatto coerenti conquanto si è appena detto - rinvenibili nella recentissima Cass. 24 maggio 2022, n.16773 (resa in fattispecie analoga a quella odierna, in cui parte ricorrente era lastessa amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), laquale, oltre a dichiarare manifestamente infondata la questione di illegittimitàcostituzionale della menzionata normativa ivi sollevata da [OSCURATO:SOCIETA] (cfr. pag. 11-13della sua motivazione.

Nello stesso senso anche la quasi contestuale Cass. 23maggio 2022, n. 16652), ha negato seguito: i) all’argomentare di quest’ultima aproposito del limite di operatività della disposizione predetta rispetto ai (soli)Numero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/2022pagamenti eseguiti dalla prima in senso concretamente (oltre che oggettivamente)funzionale alla continuità aziendale della compagnia aerea; ii) all’assunto dellamedesima [OSCURATO:SOCIETA] per cui sarebbe il giudice del merito tenuto ad una discriminantevalutativa in tal modo congegnata, onde giungere a ritenere i pagamenti esenti darevocatoria.

Ha opinato, invero, quella decisione (cfr. pag. 8-10 della suamotivazione) che «L’argomentare si dipana nel senso che il periodo letterale dellanorma - “equiparati a quelli di cui al terzo comma, lettera d), dell'articolo 67 delregio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (..) per gli effetti previsti dalla medesimadisposizione” - sarebbe tale da declinare in senso restrittivo il tipo di pagamento,col fine di stabilire che non ogni pagamento di [OSCURATO:SOCIETA]-Lai, eseguito nel periodoconsiderato, è esente da revocatoria, ma solo quello che, nelle condizioni stabilitedall’art. 67, terzo comma, lett. d), legge fall., sarebbe a sua volta esente perchécostituente attuazione di un piano di risanamento attestato.

Sennonché, il punto dicrisi del ragionamento è in ciò: che la norma si contiene in termini assolutamentediversi (se non, per ampiezza, addirittura opposti), e fa riferimento alla pienaequiparazione, ope legis, del piano effettuale.

Essa considera ogni pagamento,eseguito nel termine indicato, come equivalente a quelli che, nelle condizioni di cuiall’art. 67 legge fall., sarebbero esenti perché fatti in attuazione di un pianoricorrente può trovare nel testo di legge, e che invece è decisiva la circostanza chela fattispecie dell’art. 1 del d.l. n. 80 del 2008 prescinde dal giudizio su uninesistente piano attestato.

In altre parole, l’esenzione da revocatoria opera “comese” [OSCURATO:SOCIETA] fosse stata soggetta a un piano di risanamento, anche se tale piano nonesiste.

Ed erra, dunque, la ricorrente nel punto qualificante della sua tesi.

Proprioperché un piano attestato manca, non è vero che il giudice sia tenuto a sindacare laobiettiva idoneità dell’atto, al quale il pagamento si riferisce, a consentire laprosecuzione dell’attività d’impresa secondo gli obiettivi di un inesistente piano.Neppure è vero che la norma, nel suo senso letterale, esige che si tratti dipagamenti riferito a beni o servizi essenziali o indispensabili per la continuazionedell’attività stessa.

Tutt’al contrario.

La norma allude a qualunque pagamentoeseguito da [OSCURATO:SOCIETA]-Lai a far data dall’entrata in vigore del decreto-legge e fino altermine indicato nel secondo comma dell’art. 1.

E lo fa perché, in base ad unaprevia valutazione legislativa, ciò è ritenuto di per sé funzionale a garantire lacontinuità aziendale per il periodo di vigenza del prestito-ponte, così da conferireeffettiva rilevanza pratica all’intervento finanziario dello Stato.

Occorre anche direNumero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/2022che certamente, in tal modo, il legislatore ha posto un’esenzione specifica in favoredell’impresa di trasporto aereo sovvenuta pubblicamente.

Ma questo non ha comeconseguenza che, nel perimetro della garanzia della continuità aziendale di [OSCURATO:SOCIETA]-Lai, si appunti sul giudice del merito un possibile sindacato in ordine al nesso tra ipagamenti e la suddetta funzione di garanzia, per modo da esentare da revocatoriasolo quelli che trovano giustificazione concreta e dimostrabile nella finalitàperseguita dalla norma stessa di consentire la prosecuzione dell’attività in vista delriequilibrio della situazione finanziaria.

La verità è che, ancora una volta, la normanon dice questo, e che la diversa lettura propugnata dalla ricorrente non nerenderebbe il senso neppure in base al presupposto. [OSCURATO:PERSONA] è sovvenzionatapubblicamente col fine di mantenerla di attività pur in condizione di insolvenza, inquanto si suppone, con valutazione legislativa a priori, che la continuità aziendalepossa consentire di realizzare l’obiettivo di risanamento, è coerente col fineperseguito dal legislatore non colpire con l’azione revocatoria tutti i terzi che con leiabbiano a contrattare.

Giustappunto l’esenzione conduce alla realizzazione del fineperseguito dal legislatore, e trova fondamento nella sovvenzione pubblica destinataa rimediare - eliminandolo - allo stato di insolvenza».2.5.4.

In quest’ottica, allora, va condivisa l’affermazione della corte distrettualesecondo cui l'esenzione in esame rappresenta un «effetto automatico di unaprevisione di legge», al contempo inerendo «alla sussistenza degli stessi elementicostitutivi del diritto azionato», non trattandosi, quindi, «di un'allegazionerientrante nella disponibilità esclusiva della parte, collegata ad una manifestazionedi volontà della stessa».

Da una siffatta ricostruzione, deriva, pertanto, la pienacorrettezza sia dell’operato del giudice di prime cure, che ha applicata d'ufficio taleesenzione ai pagamenti eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA], successivamente al 24 aprile2008, nell’intervallo temporale previsto dalla norma predetta, sebbene la questionenon fosse stata specificamente sollevata dalla convenuta, ivi rimasta contumace,sia della corte distrettuale nel respingere il corrispondente motivo di gravame, sulpunto, di [OSCURATO:SOCIETA].2.6.

La conclusione deve essere diversa, invece, con riferimento alla fattispeciedi esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. - secondo cui “Non sonosoggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuatinell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso” - pure applicata d’ufficio dalgiudice di prime cure, per i due pagamenti eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA] l’11 ed il 22Numero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/2022aprile 2008, anteriormente, cioè, all’entrata in vigore del menzionato d.l. n. 80 del2008.2.6.1.

Soccorrono, in proposito, le puntuali argomentazioni di Cass. n. 27939del 2020 (anch’essa resa in fattispecie assolutamente analoga a quella odierna, incui parte controricorrente era la stessa amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA] -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), che, procedendo all’esame della norma da ultimoindicata, dopo aver ricordato che questa Corte, «interpretando la disposizione, hagià ritenuto che occorra avere riguardo al “rapporto diretto tra le parti, dandorilievo al mutamento dei termini, da intendersi non solo come tempi, ma anchecome le complessive modalità di pagamento” e “non già alla prassi del settoreeconomico in questione” (dalla motivazione di Cass. 7 dicembre 2016, n. 25162)»,ha rimarcato, innanzitutto, che «Il principio è stato in séguito confermato:precisandosi come occorra individuare fra le parti la “consuetudine di estinguere idebiti attraverso” date modalità (Cass. 8 marzo 2018, n. 5587, non massimata);che “se il ritardo rispetto alla scadenza pattiziamente convenuta sia divenuto unaconsuetudine, senza determinare una specifica reazione della controparte, a partel'intimazione di solleciti, tale prassi deve ritenersi prevalente rispetto alregolamento negoziale” (così, sebbene in obiter, la motivazione di Cass. 18 marzo2019, n. 7580); che la norma richiede “la dimostrazione non tanto dell'assenza diprecedenti inadempimenti, ma della consistenza della quotidianità sotto il profilodelle modalità di adempimento invalse fra le parti, al fine di consentire al giudice diapprezzare se le parti nel caso di specie si fossero scostate dai termini consueti finoad allora seguiti” (Cass. 9 aprile 2019, n. 9851, non massimata)».2.6.2.

Muovendo, dunque, da ciò, la stessa pronuncia ha confermato l’appenariportato orientamento, ulteriormente precisandolo nei seguenti termini: «Lemodalità di deroga alle pattuizioni convenute tra le parti possono atteggiarsi inmodo vario.

Il ventaglio delle possibilità si ritrova proficuamente nellagiurisprudenza che si è occupata di un altro tema, ovvero le modalità di regolareestinzione dei debiti pecuniari, per i quali, come è noto, l'art. 1277 c.c. dispone chele obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro siestinguono con moneta avente corso legale nello Stato.

Nel risolvere il quesito sulleconseguenze del pagamento effettuato mediante consegna di un assegno circolare,invece di denaro contante, la Corte ha osservato che l'effetto estintivo non siverifica: ma ha precisato come “il principio, secondo il quale il creditore di unasomma di denaro non è tenuto ad accettare in pagamento titoli di credito ..., siNumero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/2022fonda su una norma (l'art. 1277 c.c.) di carattere dispositivo che cessa di operarequando esista una manifestazione di volontà, espressa o presunta, del creditore intal senso, ovvero: a) quando esiste un accordo espresso tra debitore assegnante ecreditore assegnatario; b) quando preesiste una pratica costante tra le parti nelsenso di attribuire efficacia solutoria alla consegna, in pagamento, di assegnicircolari; c) quando la datio pro solvendo dell'assegno in luogo del contante siaconsentita da usi negoziali” (Cass. 10 giugno 2005, n. 12324; e, già in precedenza,Cass. 24 giugno 1997, n. 5638; nello stesso senso, Cass. 14 febbraio 2007, n.3254).

In tal modo, vengono enunciate le tipologie di possibile modifica ad unaregola - ivi avente fonte nella legge, mentre nel caso che ci occupa nel negozio exart. 1372 c.c. - vale a dire: l'accordo una tantum; la prassi preesistente; gli usinegoziali nel settore.

L'accordo una tantum consiste nella specifica convenzione,operata dalle parti volta a volta al momento del singolo pagamento, il quale vengadisposto ed accettato con modalità diverse da quelle in origine convenute.

La prassiinvalsa tra i contraenti deve preesistere al pagamento de quo e riguardare una datamodalità dell'adempimento, che sia diversa da quella a suo tempo pattuita; sirichiede, pertanto, che sussista un comportamento reiterato dei contraenti, il qualerisulti dalla verifica di una prassi già consolidata, senza che debba accertarsi unconsenso manifestato di volta in volta.

Infine, gli usi negoziali si distinguono, comeè noto, dagli usi normativi ex artt. 1, 4 e 8 disp. att. c.c. - tradizionalmente fondatisu due requisiti, l'uno di natura oggettiva consistente nella uniforme e costanteripetizione di un dato comportamento, l'altro di natura soggettiva o psicologicaconsistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certomodo, ad una norma giuridica, di modo che venga a configurarsi una norma, siapure di rango terziario, in quanto subordinata alla legge ed ai regolamenti, avente icaratteri della generalità e della astrattezza (Cass. 11 novembre 1999, n. 12507,sulle norme ABI) - e consistono in una prassi o pratica generalizzata, attuata difatto in un dato settore del mercato e suscettibile di inserirsi, in difetto di contrariavolontà delle parti, nel contenuto del contratto, ai sensi dell'art. 1340 c.c., ognivolta che risulti la reiterazione spontanea di un determinato comportamento (Cass.13 dicembre 2012, n. 22927, non massimata; Cass. 14 ottobre 2009, n. 21833;Cass. 6 marzo 2007, n. 5135; Cass. 19 dicembre 2006, n. 27158; con riguardo agliusi aziendali del datore di lavoro, v.

Cass., sez. lav., 13 dicembre 2012, n. 22927;3 giugno 2004, n. 10591; 30 marzo 2001, n. 4773; 12 agosto 2000, n. 10783; 26settembre 1998, n. 9663; 7 agosto 1998, n. 7774; 6 luglio 1996, n. 6176, nonNumero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/2022massimata; 2 febbraio 1996, n. 900; 25 febbraio 1995, n. 2217; e già Cass., sez.un., 30 marzo 1994, n. 3134): in tal modo, gli usi negoziali, quali pratiche seguiteda una determinata cerchia di contraenti individuati su base territoriale o perl'appartenenza ad una specifica categoria di operatori economici, obbligano le partianche se da esse ignorati, in quanto l'applicazione degli stessi è esclusa soltantoove risulti con certezza che i contraenti non abbiano voluto riferirsi ad essi, eprevalgono sulle stesse norme di legge aventi carattere dispositivo (così Cass. 6marzo 2007, n. 5135).

L'interpretazione dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. devemuovere dalla considerazione secondo cui la fattispecie ha riguardo ad unamodalità di esecuzione del rapporto tra le parti, che - pur divergendo dalle clausolenegoziali - sia ricompresa “nei termini d'uso”.

A fronte delle interpretazioni inastratto possibili della disposizione - dalla massima genericità, che àncora l'uso almercato nel suo insieme; alla progressiva limitazione, con riguardo al settorecommerciale di riferimento; alla considerazione, infine, del singolo rapporto tra leparti, a sua volta visto come si sia atteggiato in concreto per un certo tempo,oppure solo come risultante in forza dei patti originariamente conclusi - occorrericercare, secondo la funzione assegnata dall'ordinamento alla Corte di cassazione,non una qualsiasi delle plurime interpretazioni solo "possibili", ma quella più"esatta" (art. 65 ord. giud.), sulla base del diritto positivo.

Pertanto, anzitutto deveescludersi che la locuzione afferisca alle clausole negoziali come previste incontratto, interpretazione che la priverebbe di qualsiasi portata innovativa.

Tra lesu ricordate modalità derogatorie degli originari patti - accordo una tantum, prassipreesistente al pagamento ed uso negoziale del settore - la seconda è quellaconfacente alla disposizione in esame.

Non, invero, il primo, perché non basterebbeun solo occasionale accordo ad integrare la nozione di "uso"; non il terzo, cheimporrebbe di ricostruire la prassi in un ambito troppo esteso.

Deve dunquedisattendersi, da un lato, l'interpretazione generalizzante, sia se ancorata all'interomercato (in cui sarebbe, del resto, arduo individuare una prassi comune a tutti glioperatori sul medesimo), sia se riferita agli operatori di una sottocategoriaimprenditoriale nello specifico settore commerciale; nonché, dall'altro lato,l'interpretazione più strettamente individualistica, che riconduca la previsione allaclausola negoziale prevista a regolamentazione iniziale del rapporto.

Se, infatti, laratio dell'azione revocatoria, come regola, è quella di preservare la par condiciocreditorum, onde le operazioni poste in essere nel cd. periodo sospetto dalla societàsottoposta a procedura concorsuale debbano incorrere nella sanzioneNumero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/2022dell'inefficacia, dal suo canto la ratio dell'eccezionale esenzione sta nell'intento dicircoscrivere, in modo ragionevole, l'estensione del rimedio, in relazione a situazioniassai diverse tra loro (basti leggere le lettere di cui si compone l'art. 67, comma 3,l.fall.), ma, nondimeno, accomunate dalla presenza di un interesse ritenuto dallegislatore superiore.

Per quanto qui rileva, la norma ha inteso tener conto del fattoche tra imprenditori può ben essere, di fatto, attuata una modalità di pagamento -non solo quanto al momento della scadenza, ma anche a varie altre modalità dellaprestazione di "dare" il corrispettivo dovuto: non potendo la parola "termini"reputarsi qui strettamente riferita solo al tempo dell'adempimento ex art. 1186 c.c.- diversa da quella inizialmente negoziata.

In particolare, la previsione della letteraa) del comma 3 si pone in diretta correlazione con quella del numero 2) del comma1 dell'art. 67 l.fall..

Se la regola è che sono revocati (con presunzione, oltretutto,della scientia decoctionis) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili noneffettuati con mezzi normali di pagamento compiuti nell'anno anteriore alladichiarazione di fallimento, ciò è proprio in quanto l'accettazione di un mezzoinusuale di pagamento lascia presumere iuris et de iure la violazione della parcondicio.

Pertanto, l'eccezione al riguardo posta è necessariamente nel senso che,pur quando le modalità di pagamento siano estranee alla previsione della relativaclausola contrattuale, il pagamento resta fermo ed efficace, tutte le volte che fra leparti si sia instaurata una prassi anteriore - adeguatamente consolidata e stabile,così da potersi definire tale - volta a derogare a quella clausola contrattuale edintrodurre, come nuova regola inter partes, il pagamento nei termini diversi e piùlunghi.

Non basterebbe, pertanto, che alcuni pagamenti fossero compiuti edaccettati in un lasso temporale maggiore: oggetto di prova è la circostanza di un"uso" diverso tra le parti, quale condotta reiterata sul piano oggettivo, stabilizzatasigià prima dei pagamenti sospetti.

Per l'individuazione di una dilazione deipagamenti secondo i "termini d'uso", dunque, non vale la mera esistenza di alcunipagamenti in ritardo, rispetto ai termini pattuiti, ove essa derivi da singoli momentipatologici della vita dell'impresa, caratterizzati da specifici accadimenti di fatto e daun'isolata tolleranza da parte del creditore.

L'effetto della disposizione di esonero è,in definitiva, che non sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre itempi contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in terminidiversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche,evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli de quibus: tanto che non possano più, aquel punto, ritenersi pagamenti eseguiti "in ritardo", ossia inesatti adempimenti,Numero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/2022ma siano divenuti per prassi, proprio al contrario, esatti adempimenti: con tutte leconseguenze relative all'inesistenza di un inadempimento dell'altro contraente (inordine alla mora, all'art. 1460 c.c., all'azione di risoluzione, al risarcimento deldanno, ecc.».2.6.3.

La stessa, inoltre, ha opportunamente precisato che «L'onere della provadi tale situazione è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., in capo all'accipiens.

Si noti che, intal modo, la disposizione in esame abilita il rilievo di modifiche tacite a contratti purse redatti per iscritto, posto che non avrebbe senso ammettere l'applicabilitàdell'esenzione ai soli contratti conclusi verbalmente; onde si avrà ampiaapplicazione, quanto alla prova testimoniale eventualmente richiesta, degli artt.2721, comma 2, e art. 2723 c.c.; la soluzione è coerente, altresì, con l'art. 2722c.c., il quale vieta la prova per testimoni solo dei patti contrari conclusi prima ocontemporaneamente al contratto.

Naturalmente, è ben possibile che, nellaspecifica evenienza, esistano veri e propri usi negoziali di settore, che alloral'accipiens avrà comunque la facoltà di provare».2.7.

Non vi è chi non veda, allora, come, alla stregua di tali argomentazioni,che questo Collegio condivide, la fattispecie di esenzione dalla revocatoriafallimentare di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., non può che essereconfigurata come eccezione in senso stretto perché - affatto diversamente, perquanto qui interessa, da quella di cui all’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80 del 2008,precedentemente esaminata - non riguarda, generalmente, tutti i pagamentieseguiti o percepiti dall’imprenditore poi assoggettato a procedura concorsuale, masolo una particolare tipologia di essi, e postula, inoltre, ancor prima della relativadimostrazione, l’allegazione di quelle circostanze fattuali da cui possa trarsi la provadell’essersi instaurata tra le parti una prassi, in via di fatto, modificativa degliaccordi tra esse originariamente conclusi, tale da permettere l'adempimento dellaprestazione pecuniaria in tempi diversi rispetto a quelli inizialmente pattuiti.Allegazione (e conseguente dimostrazione), che - investendo circostanze conosciutesolo alle parti del rapporto - non può che spettare, ragionevolmente, a colui che,convenuto in revocatoria fallimentare, così intenda paralizzare la pretesa dellacontroparte.2.7.1.

Da qui la configurazione in termini di eccezione in senso stretto dellafattispecie di esenzione di cui alla suddetta disposizione della legge fallimentare,con la duplice conseguenza della erroneità della diversa conclusione espressa, sulpunto, dalla corte distrettuale, respingendo il corrispondente motivo di gravame diNumero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/2022Alitalia s.p.a., e della non rilevabilità, di ufficio, della medesima eccezione ad operadel tribunale, ivi essendo rimasta contumace la convenuta [OSCURATO:PERSONA] (decaduta,pertanto, dalla possibilità di far valere analoga eccezione in sede di gravame, unavolta che la stessa corte di appello aveva disatteso l’assunto di quest’ultima, iviappellata, di nullità dell’intero giudizio di primo grado e della sentenza conclusivadello stesso per asserito difetto della notificazione, nei suoi confronti, della suacitazione introduttiva).2.8.

Riepilogando, dunque, le doglianze in esame vanno accolte esclusivamentenella parte in cui la corte capitolina ha ritenuto rilevabile di ufficio (anche)l’esenzione dalla revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 3, lett. a), l.fall.,contestualmente enunciandosi i seguenti principi di diritto:«La previsione di cui all’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80 del 2008, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2008, configura una specifica causa diesenzione dall’azione revocatoria fallimentare, temporanea e ad personam, checopre tutti gli atti, pagamenti e garanzie di [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. peril solo fatto di ricadere nel periodo lì in considerazione, operando “come se” dettasocietà fosse stata soggetta ad un piano di risanamento, benché tale piano nonesista.

La corrispondente eccezione, pertanto, derivando da una previa valutazionelegislativa di funzionalità a garantire la continuità aziendale per il periodo di vigenzadel cd. prestito-ponte, senza che il giudice sia tenuto a sindacare la obiettivaidoneità dell’atto, al quale il pagamento si riferisce, a consentire la prosecuzionedell’attività d’impresa, è rilevabile di ufficio»;«L’eccezione concernente la causa di esenzione dall’azione revocatoriafallimentare prevista dall’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. postula l’allegazione dicircostanze da cui possa desumersi l’essersi instaurata tra le parti una prassi, in viadi fatto, modificativa degli accordi tra esse originariamente conclusi, tale dapermettere l'adempimento della prestazione pecuniaria in tempi diversi rispetto aquelli inizialmente pattuiti.

Essa, pertanto, non è rilevabile di ufficio, ma solo dalconvenuto tempestivamente costituitosi che, tramite detta allegazione, intendaparalizzare la pretesa della controparte, rimanendo onerato, così, dellacorrispondente dimostrazione».3.

I motivi secondo e secondo-bis del ricorso denunciano, rispettivamente:II) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. e 2697c.c., sul punto dell’onere della prova in relazione ai termini d’uso di esecuzione deipagamenti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

La doglianza investe laNumero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/2022sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto esenti da revocatoria, ai sensidell’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., i pagamenti eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA], in favore dellaAldus, prima dell’entrata in vigore del citato d.l. n. 80 del 2008.

Si assume cheerroneamente era stata gravata l’appellante, odierna ricorrente, dell’onere dellaprova necessario al fine di evitare l’applicazione, di ufficio, dell’esenzione predetta;II-bis) «Nullità della sentenza per violazione degli artt. 67, comma 3, lett, a),l.fall., 2697 c.c., 115 e 116, c.p.c., ancora sul punto dell’onere della prova deitermini d’uso nell’esecuzione dei pagamenti, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4, c.p.c.».

Si propone la medesima questione del precedente motivo, nell'ottica,questa volta, dell’error in procedendo, per il caso in cui l’onere della prova di cuiall’art. 2697 cod. civ. dovesse essere classificato come regola di ordineprocessuale;3.1.

Gli stessi si rivelano fondati alla stregua delle medesime argomentazionigià esposte circa la ripartizione dell’onere probatorio tra le parti in relazione allafattispecie di esenzione dalla revocatoria di cui al menzionato art. 67, comma 3,lett. a), l.fall..

Non vi è necessità, dunque, di dilungarsi ulteriormente sul punto.4.

Il terzo motivo di ricorso, infine, - rubricato «Violazione e falsa applicazionedell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., sul punto della nozione di “pagamentoeseguito nei termini d'uso”, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» e voltoa contestare alla corte distrettuale di avere errato nell’interpretazione dell'art. 67,comma 3, lett. a), l.fall., non considerando che, secondo la giurisprudenza dilegittimità (il riferimento è a Cass. n. 25162 del 2016, pure richiamata nellamotivazione della sentenza impugnata, ma in concreto disattesa), i pagamentieseguiti «nei termini d'uso» sarebbero solo quelli effettuati nei terminicontrattualmente previsti e non quegli «adempimenti frutto di prassi patologiche edanomale di pagamento che non siano state concordate tra le parti all’'origine delrapporto contrattuale».

Erroneamente, dunque, la medesima corte avevaconsiderato pagamenti eseguiti non «in termini d'uso» unicamente quelli avvenutiin ritardo e non già quelli eventualmente avvenuti anche in anticipo o, come nelcaso di specie, «in data di emissione delle fatture» - può considerarsi assorbito,tenuto conto della irrilevanza del corrispondente accertamento una volta sancita lanon rilevabilità di ufficio della specifica fattispecie di esenzione in questione.5.

In conclusione, pertanto, vanno accolti, nei limiti di cui si è detto, i motivi diricorso, primo, primo-bis, secondo e secondo-bis, dichiarandosene assorbito ilterzo.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione ai motiviNumero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/2022accolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione,per il nuovo esame, da effettuarsi sulla base dei principi di diritto enunciati alprecedente §

2.8. e da estendersi anche al profilo, rimasto assorbito nel precedentegrado di merito, della sussistenza, o meno, della scientia decoctionis della [OSCURATO:PERSONA] almomento dei pagamenti eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA] l’11 ed il 22 aprile 2008.

Al giudice dirinvio è rimessa pure la regolamentazione delle spese di questo giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, i motivi di ricorso, primo,primo-bis, secondo e secondo-bis, dichiarandone assorbito il terzo.

Cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversacomposizione, per il nuovo esame - da effettuarsi sulla base dei principi di dirittoenunciati al §

2.8. della motivazione e da estendersi anche al profilo, rimastoassorbito nel precedente grado di merito, della sussistenza, o meno, della scientiadecoctionis della [OSCURATO:PERSONA] al momento dei pagamenti eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA] l’11 ed il 22aprile 2008 - e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile dellaCorte Suprema di cassazione, il 3 giugno 2022.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in personadei commissari straordinari e legali rappresentanti pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA]. StefanoAmbrosini, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA].ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i qualielettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via BarnabaOrsini n. 85.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con sede in Unit J Blok 1, ShannonBusiness Park, Shannon CO. Clare, Irlanda, in persona del legale rappresentanteJames Murphy, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce alcontroricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamentedomicilia in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] II n. 294.Numero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/2022- controricorrente -avverso la sentenza, n. cronol. 6462/2018, della [OSCURATO:PERSONA] ROMAdepositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 03/06/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7777 del 2014, respinse la domanda direvocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall. proposta dall'amministrazionestraordinaria di [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (per il prosieguo, breviterAlitalia), nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, piùsemplicemente [OSCURATO:PERSONA]), ivi rimasta contumace, al fine di sentire dichiarare inefficaci,nei confronti della massa dei creditori, i pagamenti, per complessivi € 1.914834,00,effettuati in favore di quest'ultima da parte di [OSCURATO:SOCIETA] in bonis nei sei mesiantecedenti l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria (avvenutacon decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2008), nonché adottenerne la conseguente restituzione.1.1. In particolare, tenuto conto della circostanza che parte dei pagamenti deiquali si era chiesta la revoca, per complessivi € 1.672.766,31, erano intervenuti trail 30 aprile ed il 27 agosto 2008, successivamente, quindi, al 24 aprile 2008 (datadi entrata in vigore del d.l. n. 80/2008), il tribunale ritenne decisivo, ai fini delrigetto, il contenuto dell'art. 1 del menzionato d.l. (convertito, con modificazioni,dalla legge n. 111 del 2008), recante "Misure urgenti per assicurare il pubblicoservizio di trasporto aereo": norma che, dopo aver previsto la concessione adAlitalia di un prestito-ponte di rilevante ammontare, onde consentirle "di far frontea pressanti bisogni di liquidità" ed indicato tempi e modi per la relativa restituzione,aveva previsto, al terzo comma, che "Tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti inessere da [OSCURATO:SOCIETA] … a fare data dalla data di entrata in vigore del presente decreto efino al termine di cui al comma II sono equiparati a quelli di cui al terzo commalettera d) dell'art. 67 del regio decreto 16/3/1942, n. 267 e successivemodificazioni”. Considerò, inoltre, esenti da revocatoria anche gli altri pagamenti,intervenuti l’11 ed il 22 aprile, poiché effettuati nei termini d'uso e con modalità deltutto normali, rilevando, altresì, che parte attrice, gravata del relativo onereNumero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/2022probatorio, non aveva fornito prova idonea a far ritenere sussistente, all'epoca delpagamento, la scienza decoctionis in capo alla convenuta.2. Il gravame di [OSCURATO:SOCIETA] contro questa decisione è stato respinto dalla Corte diappello di Roma con sentenza del 12 ottobre 2018, resa nel contraddittorio con laAldus.2.1. Quella corte, disattesa, preliminarmente, l'eccezione di nullità del giudiziodi primo grado e della sua sentenza conclusiva sollevata da parte appellata, haritenuto, per quanto ancora di interesse in questa sede, che: i) l'esenzione darevocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati da [OSCURATO:SOCIETA], ai sensi dell'art. 1,comma 3, del d.l. n. 80 del 2008, non costituisce oggetto di un'eccezione in sensostretto, trattandosi di questione rilevabile anche d'ufficio, ponendosi «quale effettoautomatico di una previsione di legge» ed al contempo inerendo «alla sussistenzadegli stessi elementi costitutivi del diritto azionato; non si tratta quindi diun'allegazione rientrante nella disponibilità esclusiva della parte, collegata ad unamanifestazione di volontà della stessa. […] Condivisibilmente, quindi, il Tribunale haapplicato d'ufficio la norma prevedente l'esenzione da revocatoria, sebbene laquestione non fosse stata specificamente sollevata dalla convenuta rimastacontumace»; ii) «correttamente il Tribunale ha ritenuto i revocandi pagamenti, perl'ammontare di € 1.672.766,31, pacificamente avvenuti in epoca successivaall'entrata in vigore del d.l. n. 80 del 2008, esentati da revocatoria», chiara essendola formulazione letterale del suo art. 1, comma 3, nello stabilire come siano esentida azione revocatoria "tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie poste in essere daAlitalia..", senza operare distinzione o limitazione alcuna, né tra pagamenti riferiti aprestazioni strumentali o non strumentali all'attività del servizio pubblico aereo, nétra fatture riferite, o meno, a prestazioni erogate in un contesto temporaleantecedente al contesto temporale dell'esenzione da revocatoria; iii), diversamenteda quanto preteso dall’appellante, l’esenzione dalla revocatoria prevista dall’art. 67,comma 3, lett. a), l.fall. non costituisce un’eccezione in senso stretto, come talenon rilevabile di ufficio; iv) come correttamente opinato dal tribunale, i duepagamenti eseguiti in date anteriori al 24 aprile 2008 erano avvenuti con modalitàconformi ai termini d'uso poiché effettuati nella stessa data di emissione dellecorrispondenti fatture; v) doveva considerarsi assorbito, pertanto, il quinto motivodi appello, riguardante la scientia decoctionis dell’accipiens.3. Per la cassazione di questa sentenza promuove ricorso la [OSCURATO:SOCIETA].,affidandosi a tre motivi, i primi due dei quali recanti una duplice articolazione.Numero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/2022Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti depositano memoria ex art.380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. I formulati motivi primo e primo bis prospettano, rispettivamente:I) «Nullità della sentenza per violazione degli artt. 67, comma 3, lett, a), l.fall.,1, comma 3, del d.l. n. 80/2008, 67, comma 3, lett. d), l.fall., 112 e 167, comma 2,c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». Si ascrive alla cortecapitolina di avere erroneamente ritenuto rilevabili di ufficio le esenzioni dall'azionerevocatoria fallimentare previste dagli artt. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2008 e 67,comma 3, lett. a), l.fall., per i pagamenti eseguiti, rispettivamente, dopo l'entratain vigore della prima di tali disposizioni ed anteriormente ad essa;I-bis) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 3, del d.l. n.80/2008, 67, comma 3, lett. d), l.fall., 67, comma 3, lett. a), l.fall., 112 e 167,comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si propone lamedesima censura del precedente motivo, nell'ottica, questa volta, della violazionedi legge.2. Essi, scrutinabili congiuntamente perché connessi, pongono,sostanzialmente, la questione della rilevabilità, o meno, di ufficio, delle esenzionidalla revocatoria fallimentare previste: i) dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80 del2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2008); ii) dall’art. 67,comma 3, lett. a), l.fall..2.1. E’ opportuno premettere, allora, in sintonia con quanto recentementeaffermato da Cass. n. 26244 del 2021, «che - nonostante l'ampliamento delnumero di esoneri dalla revocatoria fallimentare, che è stato portato dalla novelladel 2005 - nel sistema vigente il principio rimane senz'altro quello della revocabilitàdei pagamenti e negozi posti in essere nel cd. periodo sospetto, i casi di esenzioneponendosi, nel confronto, nei termini di vere e proprie eccezioni. Su questo punto,la giurisprudenza di questa Corte è ben ferma, nel contempo pure rilevando comel'eterogeneità delle situazioni, volta a volta prese in considerazione e fatte oggettodi esonero, venga ad indicare che l'unico filo di “unificazione” tra le stesse sta nelloro rispondere a particolari interessi che il legislatore ha ritenuto “superiori” (cfr.Cass., 7 dicembre 2020, n. 27939; Cass., 20 febbraio 2020, n. 4340). Ne segueche l'interpretazione delle diverse situazioni di esenzione non può che rapportarsicon la ragione specifica che, ipotesi per ipotesi, viene a giustificarle, per porsi,Numero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/2022dunque, in termini di stretta coerenza con la stessa (ovvero con il particolareinteresse «superiore» che vi presiede)».2.2. Va rimarcato, poi, che, in ambito processualcivilistico, l’eccezione èqualsiasi assunto che abbia, in senso lato, la funzione di contrastare la domandadell'attore (o della controparte in genere). Essa è proponibile, in primo luogo, dalconvenuto, ma anche dall'attore che, a sua volta convenuto in riconvenzionale,intenda proporre ragioni a sua difesa che possano impedire l'accoglimento dellapretesa di controparte.2.2.1. In particolare, rispetto alla domanda dell'attore, il convenuto (oltre cherimanere inerte, così dando luogo al fenomeno della contumacia, oppure formularedomanda di accertamento incidentale o proporre domanda riconvenzionale) può: i)limitarsi a contestare la sua fondatezza sul presupposto dell'inesistenza dei fatticostitutivi (nel senso che il fatto storico non si è verificato o si è svolto con modalitàdiverse da quelle prospettate ex adverso) o della disposizione di legge (nel sensoche essa manca o contiene una disciplina diversa da quella indicata dall'attore):siamo, in tal caso, nell'ambito della mera difesa; ii) proporre eccezione, introdurrecioè, come si esprime con grande chiarezza l'art. 2697 cod. civ., fatti estintivi,modificativi, impeditivi del diritto dedotto in giudizio al fine di conseguire il rigettodella domanda.2.3. La contrapposizione tra fatti costitutivi, da un lato, e fatti estintivi emodificativi, dall'altro, riposa sull’argomento per cui i secondi si verificano in unmomento temporale successivo rispetto al compiersi dei primi, laddove molto piùdifficoltosa è l'opera volta a differenziare i fatti costitutivi da quelli impeditivi,sebbene in astratto il fatto impeditivo ben può essere definito come «fattocostitutivo a segno invertito».2.3.1. Occorre distinguere pure tra mera difesa, che è la semplicecontestazione dei fatti costitutivi, ed eccezione, rilevabile d'ufficio o su esclusivainiziativa di parte, che riguarda il fatto estintivo, modificativo ed impeditivo rispettoal fatto costitutivo dedotto dall'attore a fondamento della propria domanda. Ladistinzione rileva sul piano dell'onere della prova, ma anche, e prima ancora, sulpiano dell’allegazione, entro le rigide preclusioni da cui sono connotati il processoordinario di cognizione (cfr. art. 183 cod. proc. civ.), quello regolato dal rito dellavoro (cfr. art. 416 cod. proc. civ.) ed il giudizio di appello (cfr. art. 345 cod. proc.civ. e, per l’appello lavoro, l’art. 437 cod. proc. civ.).Numero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/20222.3.2. La medesima distinzione emerge anche dall'espresso tenore dell'art. 112cod. proc. civ., che pone come principio generale quello per cui il giudice ha unpotere generale di rilevare d'ufficio le eccezioni, salvo che una espressa previsionedi legge riservi alla parte il rilievo dell'eccezione stessa, nonché dai già menzionatiartt. 416, 167, 345 e 437 cod. proc. civ..2.3.3. Le sue conseguenze emergono con evidenza, anzitutto, sotto il profilo,prettamente processuale, della modalità di proposizione dell'eccezione: sequest’ultima va considerata come eccezione in senso stretto della parte, viene ingioco, per il processo ordinario, il disposto di cui all'art. 167 cod. proc. civ., secondocui la stessa deve essere proposta nella comparsa di risposta depositata almenoventi giorni prima della udienza (analoga previsione è contenuta per il processo dellavoro nell'art. 416 cod. proc. civ). La distinzione rileva, poi, anche: i) ai sensi e pergli effetti dell'art. 183, comma 4, cod. proc. civ. (e 101, comma 2, cod. proc. civ.come novellato dalla legge n. 69/2009), che espressamente prevede che il giudice ètenuto a segnalare alle parti le questioni (che altro poi non sono che eccezioni)rilevabili d'ufficio onde consentirne la trattazione, così pienamente realizzando ilprincipio del contraddittorio; ii) nella fase di gravame, giacché, come si desume daldisposto dell'art. 345 cod. proc. civ., per il processo ordinario di cognizione, edall'art. 437 cod. proc. civ., per il processo regolato dal rito del lavoro, il divieto perla parte di formulare eccezioni nuove davanti al giudice di appello riguarda solo leeccezioni in senso proprio e stretto, e non anche le eccezioni in senso lato.2.4. Dottrina e giurisprudenza, peraltro, hanno a lungo dibattuto in ordine allapossibilità di dare concretezza alla distinzione tra le due tipologie di eccezioni anchein difetto di espressa previsione normativa, cercando, cioè, di rintracciare criteriidonei per dare contenuto alla previsione, “in bianco”, contenuta nell'art. 112 cod.proc. civ..2.4.1. Al quesito se davvero, nel silenzio del legislatore, debba sempre essereaffermata la rilevabilità d'ufficio del fatto estintivo, modificativo, impeditivo, hafornito risposta Cass. n. 12677 del 2014, la quale ha espressamente affermato che,in difetto di espressa previsione di legge, l'eccezione deve essere intesa comeeccezione in senso lato.2.4.2. Nei suoi passaggi salienti, la sentenza appena citata ha rilevato come, apartire da Cass., SU, n. 1099 del 1998, si è dipanato un orientamentogiurisprudenziale, sorretto dalla dottrina, che ha ritenuto che il regime normaledelle eccezioni sia quello della rilevabilità d'ufficio, restando limitato l'ambito delleNumero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/2022eccezioni in senso stretto, proponibili ad istanza di parte, solo ai casi specificamenteprevisti dalla legge (es. la prescrizione), ovvero a quelli in cui la manifestazionedella volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativodella fattispecie difensiva, come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità diun'azione costitutiva (es. eccezione di annullamento). Le sentenze delle SezioniUnite successive (cfr. Cass., SU, n. 226 del 2001; Cass., SU, n. 15661 del 2005;Cass., SU., n. 4213 del 2013 e Cass., SU, n. 10531 del 2013; Cass., SU, n. 2951del 2016) si sono fatte carico di ribadire e precisare il suddetto principiofondamentale, progressivamente riconducendo al novero delle eccezioni in sensolato alcune eccezioni di grande rilievo (eccezione di giudicato, controeccezione diinterruzione della prescrizione, eccezione di accettazione beneficiata dell'eredità).Sulla scia di questi insegnamenti, il criterio del prevalente interesse della parte a farvalere l'eccezione non può più essere considerato sufficiente a trasferire dal regimenormale della rilevabilità di ufficio, a quello eccezionale della rilevabilità a cura diparte, il rilievo di un fatto risultante ex actis che dalla fonte normativa sia postocome ostacolo all'accoglimento della domanda.2.4.2.1. In estrema sintesi, il perimetro argomentativo nel quale si muove ilnuovo corso della Corte di cassazione risulta modellato sul seguente ragionamento:all'esistenza del fatto impeditivo, modificativo, estintivo, nella misura in cui favenire meno o paralizza gli effetti del fatto costitutivo, non può fare da schermo ilprincipio dispositivo, giacché se la sua esistenza non fosse rilevata si avrebbe unadecisione sostanzialmente ingiusta.2.5. Fermo tutto quanto precede, i motivi in esame si rivelano fondati nei solilimiti di cui appresso.2.5.1. Deve sicuramente ricomprendersi tra le eccezioni in senso ampio, cometali rilevabili di ufficio dal giudice, l’ipotesi di esenzione dalla revocatoriafallimentare disciplinata dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80 del 2008 (convertito,con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2008), a tenore del quale “Tutti gli atti, ipagamenti e le garanzie posti in essere da [OSCURATO:SOCIETA] - Linee aeree italiane S.p.A. afare data dalla data di entrata in vigore del presente decreto [24.4.2008. Ndr] efino al termine di cui al comma 2 [minore termine tra il trentesimo giornosuccessivo a quello della cessione della partecipazione azionaria di titolarità delMinistero dell'economia e delle finanze o della perdita del controllo effettivo daparte del medesimo Ministero, e il 31 dicembre 2008. Ndr] sono equiparati a quellidi cui al terzo comma, lettera d), dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942,Numero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/2022n. 267, e successive modificazioni, per gli effetti previsti dalla medesimadisposizione”. A sua volta, l’art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., nel testo, quiapplicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportategli dal d.l. n. 83 del2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, sancisce che “Nonsono soggetti all’azione revocatoria: […] d) gli atti, i pagamenti e le garanzieconcesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano cheappaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa ead assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezzasia attestata da un professionista iscritto nei revisori contabili e che abbia i requisitiprevisti dall'art. 28, lettere a) e b), ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma,del codice civile”.2.5.2. Si è al cospetto, infatti, di un'esenzione specifica che, con assolutachiarezza, copre tutti gli atti, pagamenti e garanzie di [OSCURATO:SOCIETA] per il semplice e solofatto di ricadere nel periodo lì in considerazione, e non anche di essere esecutivi diun piano di risanamento attestato, come invece richiesto dall'art. 67, comma 3,lett. d), l.fall.. La norma del d.l. si limita, invero, a dichiarare gli atti di [OSCURATO:SOCIETA]"equiparati (...) per gli effetti" a quelli menzionati nella disposizione della leggefallimentare, ma non contiene alcun riferimento alla necessaria esistenza del piano,che nella disciplina concorsuale comune condiziona, invece, l'effetto esonerativo.Così operando, dunque, il legislatore ha introdotto una evidente distinzionenell'ordinamento concorsuale - riconoscendo, come è stato efficacemente osservatoin dottrina, un'esenzione da revocatoria "temporanea" e ad personam - incidendosul sistema delle esenzioni al solo fine di agevolare la mera prosecuzionedell'attività di [OSCURATO:SOCIETA] durante il periodo di vigenza dell’erogazione della somma dicui all’art. 1, comma 1, del medesimo d.l., senza alcuna pretesa di accertare lacompatibilità di questa situazione con ulteriori obiettivi di carattere generale.2.5.3. Illuminanti, sul punto, appaiono le considerazioni - affatto coerenti conquanto si è appena detto - rinvenibili nella recentissima Cass. 24 maggio 2022, n.16773 (resa in fattispecie analoga a quella odierna, in cui parte ricorrente era lastessa amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), laquale, oltre a dichiarare manifestamente infondata la questione di illegittimitàcostituzionale della menzionata normativa ivi sollevata da [OSCURATO:SOCIETA] (cfr. pag. 11-13della sua motivazione. Nello stesso senso anche la quasi contestuale Cass. 23maggio 2022, n. 16652), ha negato seguito: i) all’argomentare di quest’ultima aproposito del limite di operatività della disposizione predetta rispetto ai (soli)Numero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/2022pagamenti eseguiti dalla prima in senso concretamente (oltre che oggettivamente)funzionale alla continuità aziendale della compagnia aerea; ii) all’assunto dellamedesima [OSCURATO:SOCIETA] per cui sarebbe il giudice del merito tenuto ad una discriminantevalutativa in tal modo congegnata, onde giungere a ritenere i pagamenti esenti darevocatoria. Ha opinato, invero, quella decisione (cfr. pag. 8-10 della suamotivazione) che «L’argomentare si dipana nel senso che il periodo letterale dellanorma - “equiparati a quelli di cui al terzo comma, lettera d), dell'articolo 67 delregio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (..) per gli effetti previsti dalla medesimadisposizione” - sarebbe tale da declinare in senso restrittivo il tipo di pagamento,col fine di stabilire che non ogni pagamento di [OSCURATO:SOCIETA]-Lai, eseguito nel periodoconsiderato, è esente da revocatoria, ma solo quello che, nelle condizioni stabilitedall’art. 67, terzo comma, lett. d), legge fall., sarebbe a sua volta esente perchécostituente attuazione di un piano di risanamento attestato. Sennonché, il punto dicrisi del ragionamento è in ciò: che la norma si contiene in termini assolutamentediversi (se non, per ampiezza, addirittura opposti), e fa riferimento alla pienaequiparazione, ope legis, del piano effettuale. Essa considera ogni pagamento,eseguito nel termine indicato, come equivalente a quelli che, nelle condizioni di cuiall’art. 67 legge fall., sarebbero esenti perché fatti in attuazione di un pianoricorrente può trovare nel testo di legge, e che invece è decisiva la circostanza chela fattispecie dell’art. 1 del d.l. n. 80 del 2008 prescinde dal giudizio su uninesistente piano attestato. In altre parole, l’esenzione da revocatoria opera “comese” [OSCURATO:SOCIETA] fosse stata soggetta a un piano di risanamento, anche se tale piano nonesiste. Ed erra, dunque, la ricorrente nel punto qualificante della sua tesi. Proprioperché un piano attestato manca, non è vero che il giudice sia tenuto a sindacare laobiettiva idoneità dell’atto, al quale il pagamento si riferisce, a consentire laprosecuzione dell’attività d’impresa secondo gli obiettivi di un inesistente piano.Neppure è vero che la norma, nel suo senso letterale, esige che si tratti dipagamenti riferito a beni o servizi essenziali o indispensabili per la continuazionedell’attività stessa. Tutt’al contrario. La norma allude a qualunque pagamentoeseguito da [OSCURATO:SOCIETA]-Lai a far data dall’entrata in vigore del decreto-legge e fino altermine indicato nel secondo comma dell’art. 1. E lo fa perché, in base ad unaprevia valutazione legislativa, ciò è ritenuto di per sé funzionale a garantire lacontinuità aziendale per il periodo di vigenza del prestito-ponte, così da conferireeffettiva rilevanza pratica all’intervento finanziario dello Stato. Occorre anche direNumero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/2022che certamente, in tal modo, il legislatore ha posto un’esenzione specifica in favoredell’impresa di trasporto aereo sovvenuta pubblicamente. Ma questo non ha comeconseguenza che, nel perimetro della garanzia della continuità aziendale di [OSCURATO:SOCIETA]-Lai, si appunti sul giudice del merito un possibile sindacato in ordine al nesso tra ipagamenti e la suddetta funzione di garanzia, per modo da esentare da revocatoriasolo quelli che trovano giustificazione concreta e dimostrabile nella finalitàperseguita dalla norma stessa di consentire la prosecuzione dell’attività in vista delriequilibrio della situazione finanziaria. La verità è che, ancora una volta, la normanon dice questo, e che la diversa lettura propugnata dalla ricorrente non nerenderebbe il senso neppure in base al presupposto. [OSCURATO:PERSONA] è sovvenzionatapubblicamente col fine di mantenerla di attività pur in condizione di insolvenza, inquanto si suppone, con valutazione legislativa a priori, che la continuità aziendalepossa consentire di realizzare l’obiettivo di risanamento, è coerente col fineperseguito dal legislatore non colpire con l’azione revocatoria tutti i terzi che con leiabbiano a contrattare. Giustappunto l’esenzione conduce alla realizzazione del fineperseguito dal legislatore, e trova fondamento nella sovvenzione pubblica destinataa rimediare - eliminandolo - allo stato di insolvenza».2.5.4. In quest’ottica, allora, va condivisa l’affermazione della corte distrettualesecondo cui l'esenzione in esame rappresenta un «effetto automatico di unaprevisione di legge», al contempo inerendo «alla sussistenza degli stessi elementicostitutivi del diritto azionato», non trattandosi, quindi, «di un'allegazionerientrante nella disponibilità esclusiva della parte, collegata ad una manifestazionedi volontà della stessa». Da una siffatta ricostruzione, deriva, pertanto, la pienacorrettezza sia dell’operato del giudice di prime cure, che ha applicata d'ufficio taleesenzione ai pagamenti eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA], successivamente al 24 aprile2008, nell’intervallo temporale previsto dalla norma predetta, sebbene la questionenon fosse stata specificamente sollevata dalla convenuta, ivi rimasta contumace,sia della corte distrettuale nel respingere il corrispondente motivo di gravame, sulpunto, di [OSCURATO:SOCIETA].2.6. La conclusione deve essere diversa, invece, con riferimento alla fattispeciedi esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. - secondo cui “Non sonosoggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuatinell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso” - pure applicata d’ufficio dalgiudice di prime cure, per i due pagamenti eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA] l’11 ed il 22Numero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/2022aprile 2008, anteriormente, cioè, all’entrata in vigore del menzionato d.l. n. 80 del2008.2.6.1. Soccorrono, in proposito, le puntuali argomentazioni di Cass. n. 27939del 2020 (anch’essa resa in fattispecie assolutamente analoga a quella odierna, incui parte controricorrente era la stessa amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA] -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), che, procedendo all’esame della norma da ultimoindicata, dopo aver ricordato che questa Corte, «interpretando la disposizione, hagià ritenuto che occorra avere riguardo al “rapporto diretto tra le parti, dandorilievo al mutamento dei termini, da intendersi non solo come tempi, ma anchecome le complessive modalità di pagamento” e “non già alla prassi del settoreeconomico in questione” (dalla motivazione di Cass. 7 dicembre 2016, n. 25162)»,ha rimarcato, innanzitutto, che «Il principio è stato in séguito confermato:precisandosi come occorra individuare fra le parti la “consuetudine di estinguere idebiti attraverso” date modalità (Cass. 8 marzo 2018, n. 5587, non massimata);che “se il ritardo rispetto alla scadenza pattiziamente convenuta sia divenuto unaconsuetudine, senza determinare una specifica reazione della controparte, a partel'intimazione di solleciti, tale prassi deve ritenersi prevalente rispetto alregolamento negoziale” (così, sebbene in obiter, la motivazione di Cass. 18 marzo2019, n. 7580); che la norma richiede “la dimostrazione non tanto dell'assenza diprecedenti inadempimenti, ma della consistenza della quotidianità sotto il profilodelle modalità di adempimento invalse fra le parti, al fine di consentire al giudice diapprezzare se le parti nel caso di specie si fossero scostate dai termini consueti finoad allora seguiti” (Cass. 9 aprile 2019, n. 9851, non massimata)».2.6.2. Muovendo, dunque, da ciò, la stessa pronuncia ha confermato l’appenariportato orientamento, ulteriormente precisandolo nei seguenti termini: «Lemodalità di deroga alle pattuizioni convenute tra le parti possono atteggiarsi inmodo vario. Il ventaglio delle possibilità si ritrova proficuamente nellagiurisprudenza che si è occupata di un altro tema, ovvero le modalità di regolareestinzione dei debiti pecuniari, per i quali, come è noto, l'art. 1277 c.c. dispone chele obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro siestinguono con moneta avente corso legale nello Stato. Nel risolvere il quesito sulleconseguenze del pagamento effettuato mediante consegna di un assegno circolare,invece di denaro contante, la Corte ha osservato che l'effetto estintivo non siverifica: ma ha precisato come “il principio, secondo il quale il creditore di unasomma di denaro non è tenuto ad accettare in pagamento titoli di credito ..., siNumero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/2022fonda su una norma (l'art. 1277 c.c.) di carattere dispositivo che cessa di operarequando esista una manifestazione di volontà, espressa o presunta, del creditore intal senso, ovvero: a) quando esiste un accordo espresso tra debitore assegnante ecreditore assegnatario; b) quando preesiste una pratica costante tra le parti nelsenso di attribuire efficacia solutoria alla consegna, in pagamento, di assegnicircolari; c) quando la datio pro solvendo dell'assegno in luogo del contante siaconsentita da usi negoziali” (Cass. 10 giugno 2005, n. 12324; e, già in precedenza,Cass. 24 giugno 1997, n. 5638; nello stesso senso, Cass. 14 febbraio 2007, n.3254). In tal modo, vengono enunciate le tipologie di possibile modifica ad unaregola - ivi avente fonte nella legge, mentre nel caso che ci occupa nel negozio exart. 1372 c.c. - vale a dire: l'accordo una tantum; la prassi preesistente; gli usinegoziali nel settore. L'accordo una tantum consiste nella specifica convenzione,operata dalle parti volta a volta al momento del singolo pagamento, il quale vengadisposto ed accettato con modalità diverse da quelle in origine convenute. La prassiinvalsa tra i contraenti deve preesistere al pagamento de quo e riguardare una datamodalità dell'adempimento, che sia diversa da quella a suo tempo pattuita; sirichiede, pertanto, che sussista un comportamento reiterato dei contraenti, il qualerisulti dalla verifica di una prassi già consolidata, senza che debba accertarsi unconsenso manifestato di volta in volta. Infine, gli usi negoziali si distinguono, comeè noto, dagli usi normativi ex artt. 1, 4 e 8 disp. att. c.c. - tradizionalmente fondatisu due requisiti, l'uno di natura oggettiva consistente nella uniforme e costanteripetizione di un dato comportamento, l'altro di natura soggettiva o psicologicaconsistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certomodo, ad una norma giuridica, di modo che venga a configurarsi una norma, siapure di rango terziario, in quanto subordinata alla legge ed ai regolamenti, avente icaratteri della generalità e della astrattezza (Cass. 11 novembre 1999, n. 12507,sulle norme ABI) - e consistono in una prassi o pratica generalizzata, attuata difatto in un dato settore del mercato e suscettibile di inserirsi, in difetto di contrariavolontà delle parti, nel contenuto del contratto, ai sensi dell'art. 1340 c.c., ognivolta che risulti la reiterazione spontanea di un determinato comportamento (Cass.13 dicembre 2012, n. 22927, non massimata; Cass. 14 ottobre 2009, n. 21833;Cass. 6 marzo 2007, n. 5135; Cass. 19 dicembre 2006, n. 27158; con riguardo agliusi aziendali del datore di lavoro, v. Cass., sez. lav., 13 dicembre 2012, n. 22927;3 giugno 2004, n. 10591; 30 marzo 2001, n. 4773; 12 agosto 2000, n. 10783; 26settembre 1998, n. 9663; 7 agosto 1998, n. 7774; 6 luglio 1996, n. 6176, nonNumero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/2022massimata; 2 febbraio 1996, n. 900; 25 febbraio 1995, n. 2217; e già Cass., sez.un., 30 marzo 1994, n. 3134): in tal modo, gli usi negoziali, quali pratiche seguiteda una determinata cerchia di contraenti individuati su base territoriale o perl'appartenenza ad una specifica categoria di operatori economici, obbligano le partianche se da esse ignorati, in quanto l'applicazione degli stessi è esclusa soltantoove risulti con certezza che i contraenti non abbiano voluto riferirsi ad essi, eprevalgono sulle stesse norme di legge aventi carattere dispositivo (così Cass. 6marzo 2007, n. 5135). L'interpretazione dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. devemuovere dalla considerazione secondo cui la fattispecie ha riguardo ad unamodalità di esecuzione del rapporto tra le parti, che - pur divergendo dalle clausolenegoziali - sia ricompresa “nei termini d'uso”. A fronte delle interpretazioni inastratto possibili della disposizione - dalla massima genericità, che àncora l'uso almercato nel suo insieme; alla progressiva limitazione, con riguardo al settorecommerciale di riferimento; alla considerazione, infine, del singolo rapporto tra leparti, a sua volta visto come si sia atteggiato in concreto per un certo tempo,oppure solo come risultante in forza dei patti originariamente conclusi - occorrericercare, secondo la funzione assegnata dall'ordinamento alla Corte di cassazione,non una qualsiasi delle plurime interpretazioni solo "possibili", ma quella più"esatta" (art. 65 ord. giud.), sulla base del diritto positivo. Pertanto, anzitutto deveescludersi che la locuzione afferisca alle clausole negoziali come previste incontratto, interpretazione che la priverebbe di qualsiasi portata innovativa. Tra lesu ricordate modalità derogatorie degli originari patti - accordo una tantum, prassipreesistente al pagamento ed uso negoziale del settore - la seconda è quellaconfacente alla disposizione in esame. Non, invero, il primo, perché non basterebbeun solo occasionale accordo ad integrare la nozione di "uso"; non il terzo, cheimporrebbe di ricostruire la prassi in un ambito troppo esteso. Deve dunquedisattendersi, da un lato, l'interpretazione generalizzante, sia se ancorata all'interomercato (in cui sarebbe, del resto, arduo individuare una prassi comune a tutti glioperatori sul medesimo), sia se riferita agli operatori di una sottocategoriaimprenditoriale nello specifico settore commerciale; nonché, dall'altro lato,l'interpretazione più strettamente individualistica, che riconduca la previsione allaclausola negoziale prevista a regolamentazione iniziale del rapporto. Se, infatti, laratio dell'azione revocatoria, come regola, è quella di preservare la par condiciocreditorum, onde le operazioni poste in essere nel cd. periodo sospetto dalla societàsottoposta a procedura concorsuale debbano incorrere nella sanzioneNumero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/2022dell'inefficacia, dal suo canto la ratio dell'eccezionale esenzione sta nell'intento dicircoscrivere, in modo ragionevole, l'estensione del rimedio, in relazione a situazioniassai diverse tra loro (basti leggere le lettere di cui si compone l'art. 67, comma 3,l.fall.), ma, nondimeno, accomunate dalla presenza di un interesse ritenuto dallegislatore superiore. Per quanto qui rileva, la norma ha inteso tener conto del fattoche tra imprenditori può ben essere, di fatto, attuata una modalità di pagamento -non solo quanto al momento della scadenza, ma anche a varie altre modalità dellaprestazione di "dare" il corrispettivo dovuto: non potendo la parola "termini"reputarsi qui strettamente riferita solo al tempo dell'adempimento ex art. 1186 c.c.- diversa da quella inizialmente negoziata. In particolare, la previsione della letteraa) del comma 3 si pone in diretta correlazione con quella del numero 2) del comma1 dell'art. 67 l.fall.. Se la regola è che sono revocati (con presunzione, oltretutto,della scientia decoctionis) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili noneffettuati con mezzi normali di pagamento compiuti nell'anno anteriore alladichiarazione di fallimento, ciò è proprio in quanto l'accettazione di un mezzoinusuale di pagamento lascia presumere iuris et de iure la violazione della parcondicio. Pertanto, l'eccezione al riguardo posta è necessariamente nel senso che,pur quando le modalità di pagamento siano estranee alla previsione della relativaclausola contrattuale, il pagamento resta fermo ed efficace, tutte le volte che fra leparti si sia instaurata una prassi anteriore - adeguatamente consolidata e stabile,così da potersi definire tale - volta a derogare a quella clausola contrattuale edintrodurre, come nuova regola inter partes, il pagamento nei termini diversi e piùlunghi. Non basterebbe, pertanto, che alcuni pagamenti fossero compiuti edaccettati in un lasso temporale maggiore: oggetto di prova è la circostanza di un"uso" diverso tra le parti, quale condotta reiterata sul piano oggettivo, stabilizzatasigià prima dei pagamenti sospetti. Per l'individuazione di una dilazione deipagamenti secondo i "termini d'uso", dunque, non vale la mera esistenza di alcunipagamenti in ritardo, rispetto ai termini pattuiti, ove essa derivi da singoli momentipatologici della vita dell'impresa, caratterizzati da specifici accadimenti di fatto e daun'isolata tolleranza da parte del creditore. L'effetto della disposizione di esonero è,in definitiva, che non sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre itempi contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in terminidiversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche,evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli de quibus: tanto che non possano più, aquel punto, ritenersi pagamenti eseguiti "in ritardo", ossia inesatti adempimenti,Numero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/2022ma siano divenuti per prassi, proprio al contrario, esatti adempimenti: con tutte leconseguenze relative all'inesistenza di un inadempimento dell'altro contraente (inordine alla mora, all'art. 1460 c.c., all'azione di risoluzione, al risarcimento deldanno, ecc.».2.6.3. La stessa, inoltre, ha opportunamente precisato che «L'onere della provadi tale situazione è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., in capo all'accipiens. Si noti che, intal modo, la disposizione in esame abilita il rilievo di modifiche tacite a contratti purse redatti per iscritto, posto che non avrebbe senso ammettere l'applicabilitàdell'esenzione ai soli contratti conclusi verbalmente; onde si avrà ampiaapplicazione, quanto alla prova testimoniale eventualmente richiesta, degli artt.2721, comma 2, e art. 2723 c.c.; la soluzione è coerente, altresì, con l'art. 2722c.c., il quale vieta la prova per testimoni solo dei patti contrari conclusi prima ocontemporaneamente al contratto. Naturalmente, è ben possibile che, nellaspecifica evenienza, esistano veri e propri usi negoziali di settore, che alloral'accipiens avrà comunque la facoltà di provare».2.7. Non vi è chi non veda, allora, come, alla stregua di tali argomentazioni,che questo Collegio condivide, la fattispecie di esenzione dalla revocatoriafallimentare di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., non può che essereconfigurata come eccezione in senso stretto perché - affatto diversamente, perquanto qui interessa, da quella di cui all’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80 del 2008,precedentemente esaminata - non riguarda, generalmente, tutti i pagamentieseguiti o percepiti dall’imprenditore poi assoggettato a procedura concorsuale, masolo una particolare tipologia di essi, e postula, inoltre, ancor prima della relativadimostrazione, l’allegazione di quelle circostanze fattuali da cui possa trarsi la provadell’essersi instaurata tra le parti una prassi, in via di fatto, modificativa degliaccordi tra esse originariamente conclusi, tale da permettere l'adempimento dellaprestazione pecuniaria in tempi diversi rispetto a quelli inizialmente pattuiti.Allegazione (e conseguente dimostrazione), che - investendo circostanze conosciutesolo alle parti del rapporto - non può che spettare, ragionevolmente, a colui che,convenuto in revocatoria fallimentare, così intenda paralizzare la pretesa dellacontroparte.2.7.1. Da qui la configurazione in termini di eccezione in senso stretto dellafattispecie di esenzione di cui alla suddetta disposizione della legge fallimentare,con la duplice conseguenza della erroneità della diversa conclusione espressa, sulpunto, dalla corte distrettuale, respingendo il corrispondente motivo di gravame diNumero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/2022Alitalia s.p.a., e della non rilevabilità, di ufficio, della medesima eccezione ad operadel tribunale, ivi essendo rimasta contumace la convenuta [OSCURATO:PERSONA] (decaduta,pertanto, dalla possibilità di far valere analoga eccezione in sede di gravame, unavolta che la stessa corte di appello aveva disatteso l’assunto di quest’ultima, iviappellata, di nullità dell’intero giudizio di primo grado e della sentenza conclusivadello stesso per asserito difetto della notificazione, nei suoi confronti, della suacitazione introduttiva).2.8. Riepilogando, dunque, le doglianze in esame vanno accolte esclusivamentenella parte in cui la corte capitolina ha ritenuto rilevabile di ufficio (anche)l’esenzione dalla revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 3, lett. a), l.fall.,contestualmente enunciandosi i seguenti principi di diritto:«La previsione di cui all’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80 del 2008, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2008, configura una specifica causa diesenzione dall’azione revocatoria fallimentare, temporanea e ad personam, checopre tutti gli atti, pagamenti e garanzie di [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. peril solo fatto di ricadere nel periodo lì in considerazione, operando “come se” dettasocietà fosse stata soggetta ad un piano di risanamento, benché tale piano nonesista. La corrispondente eccezione, pertanto, derivando da una previa valutazionelegislativa di funzionalità a garantire la continuità aziendale per il periodo di vigenzadel cd. prestito-ponte, senza che il giudice sia tenuto a sindacare la obiettivaidoneità dell’atto, al quale il pagamento si riferisce, a consentire la prosecuzionedell’attività d’impresa, è rilevabile di ufficio»;«L’eccezione concernente la causa di esenzione dall’azione revocatoriafallimentare prevista dall’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. postula l’allegazione dicircostanze da cui possa desumersi l’essersi instaurata tra le parti una prassi, in viadi fatto, modificativa degli accordi tra esse originariamente conclusi, tale dapermettere l'adempimento della prestazione pecuniaria in tempi diversi rispetto aquelli inizialmente pattuiti. Essa, pertanto, non è rilevabile di ufficio, ma solo dalconvenuto tempestivamente costituitosi che, tramite detta allegazione, intendaparalizzare la pretesa della controparte, rimanendo onerato, così, dellacorrispondente dimostrazione».3. I motivi secondo e secondo-bis del ricorso denunciano, rispettivamente:II) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. e 2697c.c., sul punto dell’onere della prova in relazione ai termini d’uso di esecuzione deipagamenti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». La doglianza investe laNumero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/2022sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto esenti da revocatoria, ai sensidell’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., i pagamenti eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA], in favore dellaAldus, prima dell’entrata in vigore del citato d.l. n. 80 del 2008. Si assume cheerroneamente era stata gravata l’appellante, odierna ricorrente, dell’onere dellaprova necessario al fine di evitare l’applicazione, di ufficio, dell’esenzione predetta;II-bis) «Nullità della sentenza per violazione degli artt. 67, comma 3, lett, a),l.fall., 2697 c.c., 115 e 116, c.p.c., ancora sul punto dell’onere della prova deitermini d’uso nell’esecuzione dei pagamenti, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4, c.p.c.». Si propone la medesima questione del precedente motivo, nell'ottica,questa volta, dell’error in procedendo, per il caso in cui l’onere della prova di cuiall’art. 2697 cod. civ. dovesse essere classificato come regola di ordineprocessuale;3.1. Gli stessi si rivelano fondati alla stregua delle medesime argomentazionigià esposte circa la ripartizione dell’onere probatorio tra le parti in relazione allafattispecie di esenzione dalla revocatoria di cui al menzionato art. 67, comma 3,lett. a), l.fall.. Non vi è necessità, dunque, di dilungarsi ulteriormente sul punto.4. Il terzo motivo di ricorso, infine, - rubricato «Violazione e falsa applicazionedell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., sul punto della nozione di “pagamentoeseguito nei termini d'uso”, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» e voltoa contestare alla corte distrettuale di avere errato nell’interpretazione dell'art. 67,comma 3, lett. a), l.fall., non considerando che, secondo la giurisprudenza dilegittimità (il riferimento è a Cass. n. 25162 del 2016, pure richiamata nellamotivazione della sentenza impugnata, ma in concreto disattesa), i pagamentieseguiti «nei termini d'uso» sarebbero solo quelli effettuati nei terminicontrattualmente previsti e non quegli «adempimenti frutto di prassi patologiche edanomale di pagamento che non siano state concordate tra le parti all’'origine delrapporto contrattuale». Erroneamente, dunque, la medesima corte avevaconsiderato pagamenti eseguiti non «in termini d'uso» unicamente quelli avvenutiin ritardo e non già quelli eventualmente avvenuti anche in anticipo o, come nelcaso di specie, «in data di emissione delle fatture» - può considerarsi assorbito,tenuto conto della irrilevanza del corrispondente accertamento una volta sancita lanon rilevabilità di ufficio della specifica fattispecie di esenzione in questione.5. In conclusione, pertanto, vanno accolti, nei limiti di cui si è detto, i motivi diricorso, primo, primo-bis, secondo e secondo-bis, dichiarandosene assorbito ilterzo. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione ai motiviNumero registro generale 1681/2019Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 18360/2022Data pubblicazione 07/06/2022accolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione,per il nuovo esame, da effettuarsi sulla base dei principi di diritto enunciati alprecedente § 2.8. e da estendersi anche al profilo, rimasto assorbito nel precedentegrado di merito, della sussistenza, o meno, della scientia decoctionis della [OSCURATO:PERSONA] almomento dei pagamenti eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA] l’11 ed il 22 aprile 2008. Al giudice dirinvio è rimessa pure la regolamentazione delle spese di questo giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, i motivi di ricorso, primo,primo-bis, secondo e secondo-bis, dichiarandone assorbito il terzo. Cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversacomposizione, per il nuovo esame - da effettuarsi sulla base dei principi di dirittoenunciati al § 2.8. della motivazione e da estendersi anche al profilo, rimastoassorbito nel precedente grado di merito, della sussistenza, o meno, della scientiadecoctionis della [OSCURATO:PERSONA] al momento dei pagamenti eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA] l’11 ed il 22aprile 2008 - e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile dellaCorte Suprema di cassazione, il 3 giugno 2022.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 18360/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris