CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18482/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: FJ SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 3/6/2022 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice commesso nella qualità di amministratore e legale rappresentante della società "9 [OSCURATO:SOCIETA].", fallita nel 2015, per averne aggravato il dissesto omettendo di presentare la relativa richiesta di fallimento nonostante i bilanci di esercizio mostrassero, già dal 2009, uno stato di insolvenza irreversibile. In parziale riforma della pronuncia di primo grado la Corte territoriale ha invece riqualificato il fatto di bancarotta documentale originariamente contestato ai sensi degli artt. art. 216, comma 1 n. 2) e 223 comma 1 legge fall. nel reato previsto dagli artt. 217 comma 2 e 224 della stessa legge, non ritenendo la pur sussistente irregolare tenuta del libro degli inventari e del libro delle decisioni sociali tale da ostacolare la ricostruzione del patrimonio sociale. Conseguentemente, i giudici del gravame hanno provveduto a rideterminate l'entità della pena in dieci mesi di reclusione e ridotto la durata delle sanzioni accessorie fallimentari ad un anno. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 217, comma 2 legge fall. con riferimento alla fattispecie di irregolare tenuta delle scritture obbligatorie che, se correttamente non giudicata tale da integrare il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nemmeno sarebbe in grado di configurare l'ipotesi di bancarotta semplice documentale ritenuta, in quanto quest'ultima, pur non richiedendo che l'inesatta compilazione si ponga in relazione causale con l'impossibilità di ricostruire l'assetto patrimoniale della fallita, neppure si verificherebbe di fronte a qualunque violazione meramente formale dei requisiti di legge. Al contrario, a detta del ricorrente, la fattispecie potrebbe dirsi perfezionata solo nel caso in cui la condotta si riveli concretamente idonea almeno ad ostacolare la ricostruzione della vita economica e patrimoniale dell'impresa, dovendosi infatti evitare una lettura formalistica dell'incriminazione. 2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'accusa di aver aggravato il dissesto della fallita omettendo di richiederne il fallimento quando dovuto. A detta del ricorrente, infatti, i giudici di merito non avrebbero tenuto conto del fatto che l'azione omessa non avrebbe potuto essere in alcun modo esigibile dall'amministratore in quanto, non sussistendo i requisiti di fallibilità della società in oggetto con riguardo alla soglia di attivo patrimoniale di cui all'art. 1, comma 2 legge fall., questi non avrebbe potuto tenere una condotta diversa da quella ascrittagli. 2.3 Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge con riguardo al denegato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena pur a fronte del ridimensionamento sanzionatorio operato dalla Corte territoriale. Stando alla tesi del ricorrente, infatti, la stessa avrebbe dovuto essere applicata d'ufficio dal giudice di seconde cure pur in mancanza di una specifica reiterazione della richiesta di accesso all'istituto da parte dell'imputato sulla base del fatto che questa era già stata avanzata in primo grado. 3. La difesa dell'imputato ha depositato memoria di replica alle conclusioni del PG insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Priva di qualunque fondamento è innanzitutto la prospettazione della completa assenza di rilevanza sul piano penale della irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie ove essa ne comporti la redazione in maniera tanto sintetica da privarle del grado di dettaglio ritenuto indispensabile dalla normativa di riferimento. In questo senso, il motivo di ricorso si fonda sul presupposto secondo il quale, stando a quanto affermato nel precedente menzionato (Sez. F, n. 43548 del 2/9/2004, Puglisi), la norma di cui all'art. 217, co. 2 c.p., nel tutelare la correttezza delle scritture contabili quale bene giuridico connesso alla presunzione di fedeltà e completezza delle stesse, si riferirebbe alla offensività in concreto della condotta di irregolare o incompleta tenuta, senza quindi che possa punirsi la mera violazione formale dell'obbligo di legge, se del tutto ininfluente sul corretto espletamento, da parte del libro in esame, della propria funzione. Fermo il principio anzidetto, va però rilevato come, nella vicenda oggetto della pronunzia citata, la contestata irregolarità, proprio in quanto superabile sulla base di un mero calcolo aritmetico, non aveva reso necessario il ricorso a scritture ulteriori rispetto al libro degli inventari. Al contrario, nel presente caso è pacifico che l'assenza di indicazioni tese ad individuare i singoli saldi di clienti o fornitori e la tipologia o la quantità di prodotti e materie giacenti in magazzino a fine esercizio ha reso necessario il ricorso a scritture diverse ed ulteriori rispetto al singolo libro degli inventari, impedendo insomma a quest'ultimo di svolgere la funzione che gli è propria, con conseguente ed inevitabile offesa al bene giuridico tutelato dalla norma. Del tutto indifferente risulta dunque il fatto che il curatore abbia riferito di essere comunque riuscito a ricostruire in maniera completa il patrimonio sociale in quanto è estraneo al fatto tipico descritto dell'art. 217, comma 2, legge fall., l'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, evento che invece caratterizza una delle fattispecie alternativamente integranti il diverso delitto di bancarotta fraudolenta documentale (ex multis Sez. 5, n. 32051 del 24/06/2014, Corasaniti, in motivazione), reato invero correttamente escluso in appello. Diversamente, a venire in rilievo ai fini del delitto in oggetto è l'autosufficienza della specifica scrittura contabile nello svolgere la funzione di accertamento alla quale è destinata, specie con riguardo all'art. 2217 c.c. il quale impone l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, il che ne sottintende ed esige l'analiticità, essendo il concetto stesso di inventario sintetico una contraddizione in termini, in quanto l'assenza di analiticità è inidonea a dar conto delle attività e passività dell'impresa, facendo venir meno, come nel presente caso, la funzione del libro relativo. (Sez. 5, n. 39482 del 2013, Mittica, Rv. 256324). 3. Manifestamente infondato è altresì il motivo concernente la inesigibilità della richiesta del fallimento in epoca antecedente rispetto all'effettivo momento in cui la stessa è stata avanzata. Del tutto generica e priva di riscontro fattuale è infatti la tesi secondo la quale la fallita non avrebbe avuto, prima del 2015, un attivo patrimoniale annuo superiore ad euro trecentomila, così come richiesto dall'art. 1, comma 2, lett. a) legge fall., per poter assoggettare al fallimento la società insolvente. Invero, in alcun modo si evince dal ricorso quale sarebbe il triennio di riferimento sulla base del quale il ricorrente assume di non aver potuto formulare la dovuta richiesta, né tantomeno secondo quali parametri l'attivo patrimoniale non avrebbe raggiunto la soglia necessaria per intraprendere la procedura fallimentare. Ancora, va ribadito, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, che se il periodo preso in considerazione è proprio quello che precede il 2015 allora è chiaro che nessun giudizio sulla fallibilità può essere espresso in questa sede, dovendosi infatti tenere fermo il principio secondo cui il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore (Sez. U., n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239398). Ad ogni buon conto, volendo comunque rispondere alla specifica doglianza avanzata dal ricorrente, non può che evidenziarsi come sia del tutto priva di rilevanza, ai fini della determinazione della fallibilità, la sussistenza di uno solo dei tre requisiti previsti dal citato art. 1, comma 2, legge fall., dato che la lettera della norma è esplicita nel richiedere invece la loro ricorrenza congiunta affinchè operi la deroga invocata. Ed in tal senso è sufficiente annotare come il ricorrente abbia insistito esclusivamente sull'insussistenza del requisito relativo all'entità dell'attivo patrimoniale. 4. Infine, nemmeno supera il vaglio di ammissibilità la censura relativa alla implicita richiesta di applicazione della sospensione condizionale, pur se non reiterata in appello in quanto già fatta oggetto di istanza in prime cure. In questo senso, infatti, è ormai consolidata la giurisprudenza di legittimità secondo cui non costituisce violazione di norma penale sostanziale la mancata decisione del giudice sul tema ove non specificamente provocato in questo senso dalla parte che avrebbe invece ragionevolmente potuto sollecitarlo in relazione ai possibili sviluppi del processo di secondo grado ancorché preceduto da giudizio incompatibile con il riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Invero, lo stretto nesso tra ufficiosità, eccezionalità e discrezionalità del potere dovere attribuito al giudice di appello con riguardo all'istituto di cui all'art. 163 c.p. esclude che il suo mancato esercizio possa configurare un vizio deducibile in cassazione. (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, in motivazione) Conseguentemente, privo di decisività è il precedente cui fa riferimento il ricorrente (Sez. 3, n. 46468 del 16/6/2017, Boiki, Rv. 271800) in quanto legato ad un'ipotesi del tutto distinta da quella in esame, nella quale l'imputato nemmeno aveva potuto prospettarsi, all'epoca della proposizione dell'appello, l'applicabilità della sospensione condizionale della pena, dato che solo in epoca successiva era intervenuto il mutamento del quadro edittale di riferimento con conseguente ipotizzabilità dell'esperibilità dell'istituto, circostanza che in alcun modo ricorre nel caso di specie. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del