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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 23373/2026

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EP215), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 23/04/2026 del Giudice per l’udienza preliminare delTribunale di Milano;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] applicata, su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., inrelazione al reato ascritto, la pena di anni tre, mesi due e giorni venti direclusione ed euro 1.333,00 di multa ciascuno.2.

Avverso la sentenza propone ricorso congiunto per cassazione il difensoredi fiducia di entrambi gli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando ununico motivo, con cui deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc.pen., violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’art. 133 cod.pen.3.

I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per indeducibilità delle descrittecensure.3.1.

L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, stabilisce che l'imputato puòproporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della penasoltanto per motivi attinenti alla espressione della volontà dello stesso imputato,al difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione, alla erronea qualificazionegiuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.3.2.

Quanto poi, in particolare, al profilo relativo alla dedotta mancataverifica di congruità della pena, è agevole osservare che la richiesta di penapatteggiata, proveniente dallo stesso imputato, non solo implica sostanzialerinuncia ad ogni questione sulla colpevolezza, ma specificamente esclude (salval'ipotesi di pena illegale, che non ricorre nel caso in esame) che l'imputato possadolersi anche dell'entità della pena applicatagli ex art. 444 cod. proc. pen., penache lui stesso ha individuato nel quadro dell'accordo sanzionatorio raggiunto conil pubblico ministero.3.3.

Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso percassazione previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la declaratoria diinammissibilità delle odierne impugnazioni va pronunciata senza formalità, cioècon procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto dispecialità rispetto a quella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma5-bis, che dispone invece la trattazione camerale partecipata (artt. 610, comma1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investano la motivazione delprovvedimento impugnato.4.

All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenzaimpugnata e del motivo proposto, appare conforme a giustizia stabilire in misuradi euro 3.000 per ciascuno.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EP215), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 23/04/2026 del Giudice per l’udienza preliminare delTribunale di Milano;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] applicata, su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., inrelazione al reato ascritto, la pena di anni tre, mesi due e giorni venti direclusione ed euro 1.333,00 di multa ciascuno.2. Avverso la sentenza propone ricorso congiunto per cassazione il difensoredi fiducia di entrambi gli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando ununico motivo, con cui deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc.pen., violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’art. 133 cod.pen.3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per indeducibilità delle descrittecensure.3.1. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, stabilisce che l'imputato puòproporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della penasoltanto per motivi attinenti alla espressione della volontà dello stesso imputato,al difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione, alla erronea qualificazionegiuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.3.2. Quanto poi, in particolare, al profilo relativo alla dedotta mancataverifica di congruità della pena, è agevole osservare che la richiesta di penapatteggiata, proveniente dallo stesso imputato, non solo implica sostanzialerinuncia ad ogni questione sulla colpevolezza, ma specificamente esclude (salval'ipotesi di pena illegale, che non ricorre nel caso in esame) che l'imputato possadolersi anche dell'entità della pena applicatagli ex art. 444 cod. proc. pen., penache lui stesso ha individuato nel quadro dell'accordo sanzionatorio raggiunto conil pubblico ministero.3.3. Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso percassazione previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la declaratoria diinammissibilità delle odierne impugnazioni va pronunciata senza formalità, cioècon procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto dispecialità rispetto a quella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma5-bis, che dispone invece la trattazione camerale partecipata (artt. 610, comma1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investano la motivazione delprovvedimento impugnato.4. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenzaimpugnata e del motivo proposto, appare conforme a giustizia stabilire in misuradi euro 3.000 per ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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