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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 gennaio 2024

Cassazione n. 16232/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 24 novembre 2022 il Tribunale di Milano - quale giudice della esecuzione - ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza avanzata da BULCARI Doniart, in ragione della avvenuta emissione di nuovo decreto di cumulo (del 15 novembre 2022) aderente alla prospettazione difensiva.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BULCARI Doniart deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art.78 cod. pen. . 2.1 E' stata depositata memoria con cui si chiede l'assegnazione del ricorso alla sezione ordinaria.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e genericità dei motivi addotti.

Pacifico è l'approdo interpretativo per cui l'indulto va computato prima della riduzione di pena correlata alla necessità di applicare il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod.pen. ( v.

Sez.

I n. 4893 del 4.5.2016, rv 269410, per cui in tema di indulto, la regola stabilita nell'art. 174, comma secondo, cod. pen.- secondo la quale, nel concorso di reati, l'indulto si applica una volta sola, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso di reati - opera solo alla condizione che tutte le pene siano condonabili, sicché, ove tale situazione non ricorra, occorre separare le pene condonabili da quelle non condonabili e, quindi, unificare queste ultime con la parte delle prime che sia eventualmente residuata dopo l'applicazione del provvedimento di clemenza e solo alla fine, se del caso, operare la riduzione prevista dall'art. 78 cod. pen.); quanto al presofferto il calcolo realizzato nel decreto di cumulo del 24.11.2022 tiene conto della necessità di computarlo dopo la applicazione del criterio moderatore.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 24 novembre 2022 il Tribunale di Milano - quale giudice della esecuzione - ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza avanzata da BULCARI Doniart, in ragione della avvenuta emissione di nuovo decreto di cumulo (del 15 novembre 2022) aderente alla prospettazione difensiva. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BULCARI Doniart deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art.78 cod. pen. . 2.1 E' stata depositata memoria con cui si chiede l'assegnazione del ricorso alla sezione ordinaria. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e genericità dei motivi addotti. Pacifico è l'approdo interpretativo per cui l'indulto va computato prima della riduzione di pena correlata alla necessità di applicare il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod.pen. ( v. Sez. I n. 4893 del 4.5.2016, rv 269410, per cui in tema di indulto, la regola stabilita nell'art. 174, comma secondo, cod. pen.- secondo la quale, nel concorso di reati, l'indulto si applica una volta sola, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso di reati - opera solo alla condizione che tutte le pene siano condonabili, sicché, ove tale situazione non ricorra, occorre separare le pene condonabili da quelle non condonabili e, quindi, unificare queste ultime con la parte delle prime che sia eventualmente residuata dopo l'applicazione del provvedimento di clemenza e solo alla fine, se del caso, operare la riduzione prevista dall'art. 78 cod. pen.); quanto al presofferto il calcolo realizzato nel decreto di cumulo del 24.11.2022 tiene conto della necessità di computarlo dopo la applicazione del criterio moderatore. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il P
Decreto Cassazione n. 16232/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris