Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26022/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sui ricorsi riuniti iscritti ai n. 27424/2014, 27425/2014 e 27426/2014 R.G. proposti da: - n. 27424/2014 R.G.: L'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Senago (MI), via Comasina n. 24, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo, - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, - controricorrente - - n. 27425/2014 R.G.: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo, - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, - controricorrente - - n. 27426/2014 R.G.: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo, - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, - controricorrente - avverso le sentenze della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA - sede di MILANO n. 1654/5/2014, in. 1656/5/2014 e n. 1655/5/2014, depositate il 28 marzo 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. - Rilevato che:

1. Con avvisi di accertamento n.

R1Q02T700911/2009 e n.

R1Q02T700914/2009 l'Agenzia delle Entrate accertava nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] S. & C., con sede in Senago (MI), maggiore IRAP per gli anni 2004 e 2005, conseguente ad una plusvalenza da cessione di ramo di azienda esercente l'attività di bar e tabacchi di cui all'atto per [OSCURATO:PERSONA] del 21 settembre 2004.

R.G.

N. 2749 /2014 2 Cons. est. entino [OSCURATO:SOCIETA]

1.1. Gli avvisi di accertamento in questione venivano impugnati dalla società contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 159/47/2012, rigettava il ricorso.

1.2. Interposto gravame dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la Commissione tributaria regionale della Lombardia - sede di Milano, con sentenza n. 1654/5/2014 del 28 marzo 2014, dichiarava inammissibile l'appello in quanto proposto oltre il termine decadenziale di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ.

2. Con altri avvisi di accertamento n.

R1Q02T7009181/2009 e n.

R1Q02T700921/2009 l'Agenzia delle Entrate accertava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], maggiore IRPEF per gli anni 2004 e 2005, conseguente all'accertamento della predetta plusvalenza da cessione di ramo di azienda esercente l'attività di bar e tabacchi di cui all'atto per [OSCURATO:PERSONA] del 21 settembre 2004, con conseguente maggiore IRAP, accertata nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui il contribuente era socio.

2.1. Gli avvisi di accertamento in questione venivano impugnati dal contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 160/47/2012, rigettava il ricorso.

2.2. Interposto gravame dal sig. [OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale della Lombardia - sede di Milano, con sentenza n. 1656/5/2014 del 28 marzo 2014, dichiarava inammissibile l'appello in quanto proposto oltre il termine decadenziale di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ.

3. Con ulteriori avvisi di accertamento n.

R1K01T300663/2009 e n.

R1K01T300664/2009 l'Agenzia delle Entrate accertava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], maggiore IRPEF per gli anni 2004 e 2005, conseguente all'accertamento della plusvalenza da cessione di ramo di azienda esercente l'attività di bar e tabacchi di cui all'atto per [OSCURATO:PERSONA] del 21 settembre 2004, con conseguente maggiore IRAP, R.G.

N. 2742f/2014 3 Cons. est.

VtCfltlfl() [OSCURATO:SOCIETA] accertata nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui la contribuente era socia.

3.1. Gli avvisi di accertamento in questione venivano impugnati dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 158/47/2012, rigettava il ricorso.

3.2. Interposto gravame dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], la Commissione tributaria regionale della Lombardia - sede di Milano, con sentenza n. 1655/5/2014 del 28 marzo 2014, dichiarava inammissibile l'appello in quanto proposto oltre il termine decadenziale di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ.

4. Avverso le sentenze della C.T.R. della Lombardia hanno proposto separati ricorsi per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] S. & C., sulla base di sei motivi, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sette motivi.

Resiste con distinti controricorsi l'Agenzia delle Entrate.

La discussione dei ricorsi è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 4 maggio 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

I ricorrenti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. - Considerato che:

5. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei ricorsi in oggetto, trattandosi di accertamenti nei confronti di una società di persone con conseguente imputazione di maggiori redditi ai soci, e sussistendo, quindi, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra le (9-c22.) suddette parti (cfr., da ultimo, Cass. 24 febbraio 202@., n. 6073).

6. Occorre quindi procedere all'esame dei singoli ricorsi.

6.1. Ricorso n. 27424/2014 R.G. tic. [OSCURATO:SOCIETA]. - Con il primo motivo di ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA].

R.G.

N. 274 ,t/2014 4 Cons. est. lentino [OSCURATO:SOCIETA]. eccepisce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ.

Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R., pur dichiarando inammissibile l'appello - «in quanto a fronte di comunicazione di segreteria notificata regolarmente in data 12.7.2012 e di sentenza depositata in segreteria lo stesso giorno l'appello è stato notificato il 9.4.2013 quando ormai era scaduto il termine di sei mesi stabilito dalla legge» - aveva comunque omesso di esaminare le circostanze di tempo e di luogo e le concrete modalità tramite le quali la suddetta comunicazione sarebbe stata notificata.

Con il secondo motivo la società ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 37, comma 2, e 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per avere ritenuto provata la comunicazione ai contribuenti del dispositivo della sentenza di primo grado senza alcun riscontro probatorio, ed avendo pertanto ritenuto erroneamente tardivo l'appello, con assorbimento di ogni altro motivo Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., fatto consistente nell'assenza della plusvalenza nella cessione di ramo d'azienda afferente all'attività di bar, così come si evince contrapponendo il valore di C 160.101,66 dell'atto di acquisto del 3 aprile 2000 al valore di C 139.069,77 dell'atto di cessione con riserva di proprietà del 21 settembre 2004 (integrato con atto del 22 febbraio 2010).

Con il quarto motivo di gravame la ricorrente ecc:episce, ancora, l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., consistente nella omessa prova della pretesa relativamente al presupposto del pagamento del prezzo che avrebbe caratterizzato R.G.

N. 27424'2O14 5 Cons. est.

Vja entino [OSCURATO:SOCIETA] l'operazione in esame, posto che alla data del 31 dicembre 2004 non era stato incassata alcuna plusvalenza.

Con il quinto motivo di ricorso la contribuente eccepisce sempre l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., consistente nell'erroneità nel calcolo della plusvalenza accertata.

Con il sesto ed ultimo motivo di ricorso la società contribuente eccepisce ancora l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., consistente nell'omessa od insufficiente motivazione dell'avviso di accertamento e della sentenza di primo grado, in violazione del diritto di difesa del contribuente.

6.2. Ricorso n. 27425/2014 R.G. ric. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo di ricorso il contribuente eccepisce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ.

Deduce, in particolare, il ricorrente che la C.T.R., pur dichiarando inammissibile l'appello - «in quanto a fronte di comunicazione di segreteria notificata regolarmente in data 12.7.2012 e di sentenza depositata in segreteria lo stesso giorno l'appello è stato notificato il 9.4.2013 quando orma! era scaduto il termine di sei mesi stabilito dalla legge» - aveva comunque omesso di esaminare le circostanze di tempo e di luogo e le concrete modalità tramite le quali la suddetta comunicazione sarebbe stata notificata.

Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 37, comma 2, e 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per avere ritenuto provata la comunicazione ai contribuenti del dispositivo della sentenza di primo grado senza alcun riscontro probatorio, ed avendo pertanto ritenuto erroneamente tardivo l'appello, con assorbimento di ogni altro motivo R.G.

N. 2747 /2014 6 Cons. est. \T entino [OSCURATO:PERSONA] il terzo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., consistente nella illegittimità della sentenza appellata in quanto fondata non sugli avvisi di accertamento impugnati ma su quelli presupposti emessi in capo alla società.

Con il quarto motivo di gravame il ricorrente eccepisce ancora l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., consistente nell'assenza della plusvalenza nella cessione dell'attività di bar, come si evincerebbe contrapponendo il valore di C 160.101,66 dell'atto di acquisto del 3 aprile 2000 al valore di C 139.069,77 dell'atto di cessione di azienda con riserva di proprietà del 21 settembre 2004 (integrato con atto del 22 febbraio 2010).

Con il quinto motivo di ricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l'illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., consistente nella omessa prova della pretesa relativamente al presupposto del pagamento del prezzo che avrebbe caratterizzato l'operazione in esame, posto che alla data del 31 dicembre 2004 non era stato incassata alcuna plusvalenza.

Con il sesto motivo di ricorso il contribuente eccepisce sempre l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., consistente nell'erroneità nel calcolo della plusvalenza accertata.

Con il settimo ed ultimo motivo di ricorso il contribuente eccepisce ancora l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., consistente nell'omessa od insufficiente motivazione dell'avviso di R.G.

N. 27424/ 014 7 Cons. est. N', tino [OSCURATO:SOCIETA] accertamento e della sentenza di primo grado, in violazione del diritto di difesa del contribuente.

6.3. Ricorso n. 27426/2014 R.G. ric. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo di ricorso la contribuente eccepisce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ.

Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R., pur dichiarando inammissibile l'appello - «in quanto a fronte di comunicazione di segreteria notificata regolarmente in data 12.7.2012 e di sentenza depositata in segreteria Io stesso giorno l'appello è stato notificato il 9.4.2013 quando ormai era scaduto il termine di sei mesi stabilito dalla legge» - aveva comunque omesso di esaminare le circostanze di tempo e di luogo e le concrete modalità tramite le quali la suddetta comunicazione sarebbe stata notificata.

Con il secondo motivo la ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 37, comma 2, e 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per avere ritenuto provata lei comunicazione ai contribuenti del dispositivo della sentenza di primo grado senza alcun riscontro probatorio, ed avendo pertanto ritenuto erroneamente tardivo l'appello, con assorbimento di ogni altro motivo Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., consistente nella illegittimità della sentenza appellata per non avere accertato l'erronea determinazione degli importi accertati Con il quarto motivo di gravame la ricorrente eccepisce ancora l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., consistente nell'assenza della plusvalenza nella cessione dell'attività di bar della società [OSCURATO:SOCIETA]., come si evincerebbe R.G.

N. 2749 /2014 8 Cons. est.[OSCURATO:PERSONA] contrapponendo il valore di C 160.101,66 dell'atto di acquisto del 3 aprile 2000 al valore di C 139.069,77 dell'atto di cessione di azienda con riserva di proprietà del 21 settembre 2004 (integrato con atto del 22 febbraio 2010).

Con il quinto motivo di ricorso la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l'illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., consistente nella omessa prova della pretesa relativamente al presupposto del pagamento del prezzo che avrebbe caratterizzato l'operazione in esame, posto che alla data del 31 dicembre 2004 non era stato incassata alcuna plusvalenza.

Con il sesto motivo di ricorso la contribuente eccepisce sempre l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., consistente nell'erroneità nel calcolo della plusvalenza accertata.

Con il settimo ed ultimo motivo di ricorso la contribuente eccepisce ancora l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., consistente nell'omessa od insufficiente motivazione dell'avviso di accertamento e della sentenza di primo grado, in violazione del diritto di difesa del contribuente.

7. Procedendo quindi all'esame dei motivi testé riassunti, osserva la Corte quanto segue.

7.1. I primi due motivi di ciascun ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto identici e strettamente connessi, essendo entrambi attinenti al profilo della declaratoria di inammissibilità dell'appello per intervenuto decorso del termine "lungo" ex art. 327, primo comma, cod. proc. civ., applicabile al processo tributario in forza del richiamo disposto dall'art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992.

R.G.

N. 2742' %2014 9 Cons. est. \i entino [OSCURATO:SOCIETA] ( Sostengono, in sostanza, i ricorrenti, nei motivi in oggetto, che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere decorso il termine in questione, in quanto non risultava agli atti alcun documento che comprovasse l'avvenuta comunicazione del dispositivo della sentenza ex art. 37, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, e che la stessa C.T.R. avrebbe omesso di esaminare le circostanze di tempo e di luogo e le concrete modalità tramite le quali la comunicazione in questione sarebbe stata effettuata, ragion per cui sempre la C.T.R. non avrebbe potuto dichiarare la tardività dell'appello.

I motivi in questione sono infondati.

Ed invero, in assenza di prova della notificazione delle sentenze di primo grado (nel qual caso il termine di impugnazione sarebbe stato di sessanta giorni dalla notificazione, ex art. 51 d.lgs. n, 546/1992), ai fini dell'impugnazione trova applicazione il termine c.d.

"lungo" previsto dall'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, a sua volta richiamato dall'art. 51 d.lgs. cit.

Ora, in relazione alla decorrenza del termine in questione (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza), è assolutamente irrilevante la comunicazione del dispositivo della sentenza, prevista dall'art. 37, comma 2, d.lgs n. 546/1992, a meno che la parte rimasta contumace non dimostri di non avere avuto alcuna conoscenza del processo (il che non è quanto avviene nel caso di specie, in cui la parte appellante era ricorrente in primo grado) (cfr. Cass. 22 marzo 2006, n. 6375).

Il termine suddetto, pertanto, decorre in ogni caso dalla pubblicazione della sentenza, e quindi dal deposito in segreteria, e non già dalla predetta comunicazione del dispositivo, rimanendo tale ultima attività estranea al procedimento di pubblicazione (Cass. 10 ottobre 2008, n. 24913, la quale ha anche chiarito che deve escludersi, al riguardo, ogni profilo di contrasto con gli articoli 24 e 3 Cost., poiché - anche alla luce R.G.

N. 27 474/214 10 Cons. est. alentino [OSCURATO:SOCIETA] delle indicazioni della sentenza n. 584 del 1980 della Corte cost. - una diversa disciplina del termine in argomento altererebbe il sistema delle impugnazioni, nel quale la decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del dies a quo dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata ex officio).

Stante quindi l'irrilevanza della data di comunicazione del dispositivo della sentenza di primo grado, correttamente la C.T.R. ha ritenuto inammissibile l'appello, essendo stato notificato oltre il termine di sei mesi dal deposito in segreteria delle sentenze di primo grado.

Le sentenze in questione, infatti, sono state depositata in segreteria il 12 luglio 2012, ed il termine per proporre appello scadeva quindi (sei mesi e quarantasei giorni) il 27 febbraio 2013, nel mentre i ricorsi in appello sono stati notificati il 9 aprile 2013.

8. Consegue quindi il rigetto dei primi due motivi di ciascun ricorso.

Gli altri motivi di ricorso, attenendo al merito della controversia, devono ritenersi assorbiti, stante la conferma dell'inammissibilità dell'appello.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza deli ricorrenti, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte dei ricorrenti, di un importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

R.G.

N. 2742 2014 11 Cons. est. 1:2itino [OSCURATO:PERSONA] riunisce i ricorsi nn. 27424/2014 R.G., 27425/2014 R.G. e 27426/2014 R.G. e li rigetta.

Condanna i ricorrenti alla rifusione, in solido tra loro, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese di questo grado di giudizio, che si liquidano in C 6.200,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito, ed oltre 15°/o per rimborso spese general

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi riuniti iscritti ai n. 27424/2014, 27425/2014 e 27426/2014 R.G. proposti da: - n. 27424/2014 R.G.: L'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Senago (MI), via Comasina n. 24, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo, - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, - controricorrente - - n. 27425/2014 R.G.: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo, - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, - controricorrente - - n. 27426/2014 R.G.: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo, - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, - controricorrente - avverso le sentenze della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA - sede di MILANO n. 1654/5/2014, in. 1656/5/2014 e n. 1655/5/2014, depositate il 28 marzo 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. - Rilevato che: 1. Con avvisi di accertamento n. R1Q02T700911/2009 e n. R1Q02T700914/2009 l'Agenzia delle Entrate accertava nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] S. & C., con sede in Senago (MI), maggiore IRAP per gli anni 2004 e 2005, conseguente ad una plusvalenza da cessione di ramo di azienda esercente l'attività di bar e tabacchi di cui all'atto per [OSCURATO:PERSONA] del 21 settembre 2004. R.G. N. 2749 /2014 2 Cons. est. entino [OSCURATO:SOCIETA] 1.1. Gli avvisi di accertamento in questione venivano impugnati dalla società contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 159/47/2012, rigettava il ricorso. 1.2. Interposto gravame dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la Commissione tributaria regionale della Lombardia - sede di Milano, con sentenza n. 1654/5/2014 del 28 marzo 2014, dichiarava inammissibile l'appello in quanto proposto oltre il termine decadenziale di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. 2. Con altri avvisi di accertamento n. R1Q02T7009181/2009 e n. R1Q02T700921/2009 l'Agenzia delle Entrate accertava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], maggiore IRPEF per gli anni 2004 e 2005, conseguente all'accertamento della predetta plusvalenza da cessione di ramo di azienda esercente l'attività di bar e tabacchi di cui all'atto per [OSCURATO:PERSONA] del 21 settembre 2004, con conseguente maggiore IRAP, accertata nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui il contribuente era socio. 2.1. Gli avvisi di accertamento in questione venivano impugnati dal contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 160/47/2012, rigettava il ricorso. 2.2. Interposto gravame dal sig. [OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale della Lombardia - sede di Milano, con sentenza n. 1656/5/2014 del 28 marzo 2014, dichiarava inammissibile l'appello in quanto proposto oltre il termine decadenziale di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. 3. Con ulteriori avvisi di accertamento n. R1K01T300663/2009 e n. R1K01T300664/2009 l'Agenzia delle Entrate accertava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], maggiore IRPEF per gli anni 2004 e 2005, conseguente all'accertamento della plusvalenza da cessione di ramo di azienda esercente l'attività di bar e tabacchi di cui all'atto per [OSCURATO:PERSONA] del 21 settembre 2004, con conseguente maggiore IRAP, R.G. N. 2742f/2014 3 Cons. est. VtCfltlfl() [OSCURATO:SOCIETA] accertata nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui la contribuente era socia. 3.1. Gli avvisi di accertamento in questione venivano impugnati dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 158/47/2012, rigettava il ricorso. 3.2. Interposto gravame dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], la Commissione tributaria regionale della Lombardia - sede di Milano, con sentenza n. 1655/5/2014 del 28 marzo 2014, dichiarava inammissibile l'appello in quanto proposto oltre il termine decadenziale di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. 4. Avverso le sentenze della C.T.R. della Lombardia hanno proposto separati ricorsi per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] S. & C., sulla base di sei motivi, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sette motivi. Resiste con distinti controricorsi l'Agenzia delle Entrate. La discussione dei ricorsi è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 4 maggio 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. I ricorrenti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. - Considerato che: 5. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei ricorsi in oggetto, trattandosi di accertamenti nei confronti di una società di persone con conseguente imputazione di maggiori redditi ai soci, e sussistendo, quindi, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra le (9-c22.) suddette parti (cfr., da ultimo, Cass. 24 febbraio 202@., n. 6073). 6. Occorre quindi procedere all'esame dei singoli ricorsi. 6.1. Ricorso n. 27424/2014 R.G. tic. [OSCURATO:SOCIETA]. - Con il primo motivo di ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. R.G. N. 274 ,t/2014 4 Cons. est. lentino [OSCURATO:SOCIETA]. eccepisce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R., pur dichiarando inammissibile l'appello - «in quanto a fronte di comunicazione di segreteria notificata regolarmente in data 12.7.2012 e di sentenza depositata in segreteria lo stesso giorno l'appello è stato notificato il 9.4.2013 quando ormai era scaduto il termine di sei mesi stabilito dalla legge» - aveva comunque omesso di esaminare le circostanze di tempo e di luogo e le concrete modalità tramite le quali la suddetta comunicazione sarebbe stata notificata. Con il secondo motivo la società ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 37, comma 2, e 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per avere ritenuto provata la comunicazione ai contribuenti del dispositivo della sentenza di primo grado senza alcun riscontro probatorio, ed avendo pertanto ritenuto erroneamente tardivo l'appello, con assorbimento di ogni altro motivo Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., fatto consistente nell'assenza della plusvalenza nella cessione di ramo d'azienda afferente all'attività di bar, così come si evince contrapponendo il valore di C 160.101,66 dell'atto di acquisto del 3 aprile 2000 al valore di C 139.069,77 dell'atto di cessione con riserva di proprietà del 21 settembre 2004 (integrato con atto del 22 febbraio 2010). Con il quarto motivo di gravame la ricorrente ecc:episce, ancora, l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., consistente nella omessa prova della pretesa relativamente al presupposto del pagamento del prezzo che avrebbe caratterizzato R.G. N. 27424'2O14 5 Cons. est. Vja entino [OSCURATO:SOCIETA] l'operazione in esame, posto che alla data del 31 dicembre 2004 non era stato incassata alcuna plusvalenza. Con il quinto motivo di ricorso la contribuente eccepisce sempre l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., consistente nell'erroneità nel calcolo della plusvalenza accertata. Con il sesto ed ultimo motivo di ricorso la società contribuente eccepisce ancora l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., consistente nell'omessa od insufficiente motivazione dell'avviso di accertamento e della sentenza di primo grado, in violazione del diritto di difesa del contribuente. 6.2. Ricorso n. 27425/2014 R.G. ric. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo di ricorso il contribuente eccepisce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, il ricorrente che la C.T.R., pur dichiarando inammissibile l'appello - «in quanto a fronte di comunicazione di segreteria notificata regolarmente in data 12.7.2012 e di sentenza depositata in segreteria lo stesso giorno l'appello è stato notificato il 9.4.2013 quando orma! era scaduto il termine di sei mesi stabilito dalla legge» - aveva comunque omesso di esaminare le circostanze di tempo e di luogo e le concrete modalità tramite le quali la suddetta comunicazione sarebbe stata notificata. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 37, comma 2, e 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per avere ritenuto provata la comunicazione ai contribuenti del dispositivo della sentenza di primo grado senza alcun riscontro probatorio, ed avendo pertanto ritenuto erroneamente tardivo l'appello, con assorbimento di ogni altro motivo R.G. N. 2747 /2014 6 Cons. est. \T entino [OSCURATO:PERSONA] il terzo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., consistente nella illegittimità della sentenza appellata in quanto fondata non sugli avvisi di accertamento impugnati ma su quelli presupposti emessi in capo alla società. Con il quarto motivo di gravame il ricorrente eccepisce ancora l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., consistente nell'assenza della plusvalenza nella cessione dell'attività di bar, come si evincerebbe contrapponendo il valore di C 160.101,66 dell'atto di acquisto del 3 aprile 2000 al valore di C 139.069,77 dell'atto di cessione di azienda con riserva di proprietà del 21 settembre 2004 (integrato con atto del 22 febbraio 2010). Con il quinto motivo di ricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l'illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., consistente nella omessa prova della pretesa relativamente al presupposto del pagamento del prezzo che avrebbe caratterizzato l'operazione in esame, posto che alla data del 31 dicembre 2004 non era stato incassata alcuna plusvalenza. Con il sesto motivo di ricorso il contribuente eccepisce sempre l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., consistente nell'erroneità nel calcolo della plusvalenza accertata. Con il settimo ed ultimo motivo di ricorso il contribuente eccepisce ancora l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., consistente nell'omessa od insufficiente motivazione dell'avviso di R.G. N. 27424/ 014 7 Cons. est. N', tino [OSCURATO:SOCIETA] accertamento e della sentenza di primo grado, in violazione del diritto di difesa del contribuente. 6.3. Ricorso n. 27426/2014 R.G. ric. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo di ricorso la contribuente eccepisce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R., pur dichiarando inammissibile l'appello - «in quanto a fronte di comunicazione di segreteria notificata regolarmente in data 12.7.2012 e di sentenza depositata in segreteria Io stesso giorno l'appello è stato notificato il 9.4.2013 quando ormai era scaduto il termine di sei mesi stabilito dalla legge» - aveva comunque omesso di esaminare le circostanze di tempo e di luogo e le concrete modalità tramite le quali la suddetta comunicazione sarebbe stata notificata. Con il secondo motivo la ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 37, comma 2, e 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per avere ritenuto provata lei comunicazione ai contribuenti del dispositivo della sentenza di primo grado senza alcun riscontro probatorio, ed avendo pertanto ritenuto erroneamente tardivo l'appello, con assorbimento di ogni altro motivo Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., consistente nella illegittimità della sentenza appellata per non avere accertato l'erronea determinazione degli importi accertati Con il quarto motivo di gravame la ricorrente eccepisce ancora l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., consistente nell'assenza della plusvalenza nella cessione dell'attività di bar della società [OSCURATO:SOCIETA]., come si evincerebbe R.G. N. 2749 /2014 8 Cons. est.[OSCURATO:PERSONA] contrapponendo il valore di C 160.101,66 dell'atto di acquisto del 3 aprile 2000 al valore di C 139.069,77 dell'atto di cessione di azienda con riserva di proprietà del 21 settembre 2004 (integrato con atto del 22 febbraio 2010). Con il quinto motivo di ricorso la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l'illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., consistente nella omessa prova della pretesa relativamente al presupposto del pagamento del prezzo che avrebbe caratterizzato l'operazione in esame, posto che alla data del 31 dicembre 2004 non era stato incassata alcuna plusvalenza. Con il sesto motivo di ricorso la contribuente eccepisce sempre l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., consistente nell'erroneità nel calcolo della plusvalenza accertata. Con il settimo ed ultimo motivo di ricorso la contribuente eccepisce ancora l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., consistente nell'omessa od insufficiente motivazione dell'avviso di accertamento e della sentenza di primo grado, in violazione del diritto di difesa del contribuente. 7. Procedendo quindi all'esame dei motivi testé riassunti, osserva la Corte quanto segue. 7.1. I primi due motivi di ciascun ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto identici e strettamente connessi, essendo entrambi attinenti al profilo della declaratoria di inammissibilità dell'appello per intervenuto decorso del termine "lungo" ex art. 327, primo comma, cod. proc. civ., applicabile al processo tributario in forza del richiamo disposto dall'art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992. R.G. N. 2742' %2014 9 Cons. est. \i entino [OSCURATO:SOCIETA] ( Sostengono, in sostanza, i ricorrenti, nei motivi in oggetto, che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere decorso il termine in questione, in quanto non risultava agli atti alcun documento che comprovasse l'avvenuta comunicazione del dispositivo della sentenza ex art. 37, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, e che la stessa C.T.R. avrebbe omesso di esaminare le circostanze di tempo e di luogo e le concrete modalità tramite le quali la comunicazione in questione sarebbe stata effettuata, ragion per cui sempre la C.T.R. non avrebbe potuto dichiarare la tardività dell'appello. I motivi in questione sono infondati. Ed invero, in assenza di prova della notificazione delle sentenze di primo grado (nel qual caso il termine di impugnazione sarebbe stato di sessanta giorni dalla notificazione, ex art. 51 d.lgs. n, 546/1992), ai fini dell'impugnazione trova applicazione il termine c.d. "lungo" previsto dall'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, a sua volta richiamato dall'art. 51 d.lgs. cit. Ora, in relazione alla decorrenza del termine in questione (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza), è assolutamente irrilevante la comunicazione del dispositivo della sentenza, prevista dall'art. 37, comma 2, d.lgs n. 546/1992, a meno che la parte rimasta contumace non dimostri di non avere avuto alcuna conoscenza del processo (il che non è quanto avviene nel caso di specie, in cui la parte appellante era ricorrente in primo grado) (cfr. Cass. 22 marzo 2006, n. 6375). Il termine suddetto, pertanto, decorre in ogni caso dalla pubblicazione della sentenza, e quindi dal deposito in segreteria, e non già dalla predetta comunicazione del dispositivo, rimanendo tale ultima attività estranea al procedimento di pubblicazione (Cass. 10 ottobre 2008, n. 24913, la quale ha anche chiarito che deve escludersi, al riguardo, ogni profilo di contrasto con gli articoli 24 e 3 Cost., poiché - anche alla luce R.G. N. 27 474/214 10 Cons. est. alentino [OSCURATO:SOCIETA] delle indicazioni della sentenza n. 584 del 1980 della Corte cost. - una diversa disciplina del termine in argomento altererebbe il sistema delle impugnazioni, nel quale la decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del dies a quo dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata ex officio). Stante quindi l'irrilevanza della data di comunicazione del dispositivo della sentenza di primo grado, correttamente la C.T.R. ha ritenuto inammissibile l'appello, essendo stato notificato oltre il termine di sei mesi dal deposito in segreteria delle sentenze di primo grado. Le sentenze in questione, infatti, sono state depositata in segreteria il 12 luglio 2012, ed il termine per proporre appello scadeva quindi (sei mesi e quarantasei giorni) il 27 febbraio 2013, nel mentre i ricorsi in appello sono stati notificati il 9 aprile 2013. 8. Consegue quindi il rigetto dei primi due motivi di ciascun ricorso. Gli altri motivi di ricorso, attenendo al merito della controversia, devono ritenersi assorbiti, stante la conferma dell'inammissibilità dell'appello. Le spese di giudizio seguono la soccombenza deli ricorrenti, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte dei ricorrenti, di un importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. R.G. N. 2742 2014 11 Cons. est. 1:2itino [OSCURATO:PERSONA] riunisce i ricorsi nn. 27424/2014 R.G., 27425/2014 R.G. e 27426/2014 R.G. e li rigetta. Condanna i ricorrenti alla rifusione, in solido tra loro, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese di questo grado di giudizio, che si liquidano in C 6.200,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito, ed oltre 15°/o per rimborso spese general
Sentenza Cassazione n. 26022/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris