CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 03526/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MANTOVA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 8/1/20, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Brescia, ha ridotto a mesi otto di reclusione la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen. All'imputato si rimproverava, per colpa generica e specifica, di avere cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], il quale, sulla strada provinciale n. 13 di Brescia, con direzione di marcia Pozzolengo-Solferino, a bordo di un motociclo, collideva con il trattore condotto dall'imputato, mentre questi effettuava una svolta a sinistra per immettersi su una strada laterale. I giudici di merito, nelle due sentenze conformi, ritenevano integrata la responsabilità del Signorini per il reato di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale, mettendo in rilievo come l'imputato non si fosse previamente assicurato di poter compiere la manovra di svolta senza creare pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada. 2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, che ha articolato i motivi di impugnazione di seguito riportati, in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. I) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 589 cod. pen. La contestazione formale del capo di imputazione, osserva la difesa, fa esplicito riferimento alla violazione della norma di cui all'art. 140 cod. strada, che attiene ad un generale principio informatore della circolazione stradale e non è munita di sanzione. L'ipotesi della svolta a sinistra o a destra dei veicoli è oggetto della previsione di cui all'art. 154 cod. strada, a cui è collegata una precipua sanzione. Nel caso in esame si sarebbe proceduto a celebrare i gradi di merito sulla base di una contestazione formale incentrata su una previsione generale del codice della strada (art. 140) per la quale non è prevista alcuna sanzione e di una contestazione in fatto riguardante una violazione in alcun modo rilevata dagli Agenti accertatori della [OSCURATO:PERSONA] intervenuti sul posto. Alcun richiamo esplicito all'art. 154 cod. strada è contenuto nelle sentenze di merito. Sulla scorta di tali considerazioni deve ritenersi insussistente l'ipotesi aggravata di cui al 589, comma 2, cod. pen., non essendo sufficiente il richiamo ad una generale norma di comportamento al fine di ritenere integrata la fattispecie aggravata di omicidio colposo.. II) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della conformazione dei luoghi teatro dell'incidente. Altro profilo di censura deriverebbe dalla illegittima valutazione che la Corte territoriale avrebbe operato in relazione alla conformazione dei luoghi del sinistro e della distanza tra l'uscita della curva e l'intersezione a sinistra. Si legge nella sentenza impugnata che le tesi difensive non sono idonee a scalfire le risultanze "scientifiche" delle consulenze in atti e che, valutate le condotte di guida, le distanze e la conformazione dei luoghi, la causa del sinistro mortale deve essere addebitata all'imputato. Tuttavia, l'incedere argomentativo della sentenza si basa su una premessa fattuale completamente erronea, per la quale la visibilità del motociclo della vittima era garantita da un rettilineo di circa 100 metri (pag. 12 della sentenza). Tale dato confligge con le risultanze dei rilievi effettuati dal personale di polizia, che certifica il dato, non contraddetto dalle consulenze, che dalla uscita dalla curva all'intersezione a sinistra non ci fossero più di 50 metri. Il travisamento del dato riguardante tali distanze inficerebbe tutta la motivazione. La sentenza impugnata trascura di considerare le condizioni della strada in cui si è verificato l'incidente, fondando il proprio convincimento sull'errata circostanza fattuale che il sinistro si è svolto lungo un rettilineo della lunghezza di 100 metri. La ricorrenza del nesso causale avrebbe poi dovuto essere approfondita alla luce della previsione di cui all'art. 41, comma 2, c.p. III) Bilanciamento delle circostanze attenuanti e discostamento dal minimo edittale. Sarebbe contraddittorio il ragionamento seguito dalla Corte di merito in punto di trattamento sanzionatorio. Pur avendo i giudici riconosciuto la colpa concorrente del conducente della moto, si sono discostati, sia pure lievemente, dal minimo edittale ed hanno concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante. IV) Illogicità della motivazione nella parte riguardante l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nella sua massima estensione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Sovvertendo, per ragioni di carattere sistematico, l'ordine di proposizione dei motivi da trattare occorre subito por mente al fatto che risultano manifestamente infondate e non ricevibili in questa sede le critiche portate alla sentenza nel secondo motivo di ricorso. La Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità espresso dal Giudice di primo grado, ribadendo le argomentazioni contenute nella sentenza del Tribunale. Pertanto, ricorre l'ipotesi di una "doppia conforme" pronuncia di responsabilità, in cui le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si saldano per formare un unico apparato logico-argomentativo a cui il Giudice di legittimità deve riferirsi per valutare la congruità e la completezza della motivazione che sorregge la decisione assunta. Deve precisarsi che in caso di c.d. "doppia conforme" pronuncia di responsabilità, il travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (così ex multis Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, Rv. 269217). Ciò in quanto il limite del devolutum non può essere superato prospettando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, circostanza, quest'ultima, nemmeno dedotta dal ricorrente e, comunque, non riscontrabile dalla lettura della sentenza. Permane, infine, il divieto di deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099, conformi: n. 27429 del 2006 Rv. 234559 - 01; n. 39048 del 2007 Rv. 238215 - 01). Le ragioni del secondo motivo di ricorso, attinenti alla dinamica del sinistro, alla luce di tali precisazioni, sono evidentemente riconducibili al vizio del "travisamento del fatto": la difesa prospetta una erronea interpretazione delle circostanze emerse nel corso del dibattimento, evidenziando una propria versione del fatto diversa da quella dei Giudici di merito. Censure di tal natura non sono proponibili in sede di legittimità, poiché sollecitano una non consentita rilettura delle emergenze processuali, rispetto alle quali la Corte di legittimità non può esercitare alcun sindacato (cfr. ex multis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601 - 01:"In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicatí dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito"). Deve aggiungersi come, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia sia rimessa al giudice di merito, integrando una serie di apprezzamenti in fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti, come nel caso in esame, da adeguata motivazione (così, ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679). Tutto ciò premesso, deve rilevarsi come l'affermazione di responsabilità del ricorrente sia assistita da conferente apparato argomentativo, del tutto idoneo a rendere conto del decisum. Il Tribunale, nella ricostruzione della vicenda e nella individuazione dei profili di colpa ravvisati a carico del Signorini, ha posto in rilievo come la manovra di svolta del conducente del trattore fosse stata estremamente imprudente, tenuto conto anche dell'ingombro e della lentezza del veicolo, destinato, per sue caratteristiche, a creare naturalmente ostacolo alla circolazione degli altri utenti della strada. Ha poi evidenziato come il motociclo della persona offesa fosse perfettamente avvistabile da parte dell'imputato, data la posizione sopraelevata della cabina di guida, la conformazione della strada e la velocità del motociclo, come stimata dal Consulente tecnico nominato dal P.M., ing. Cardigno, sulla base della lunghezza delle impronte di frenata. Peraltro, ha osservato il primo giudice, la manovra di svolta realizzata dall'imputato, ha avuto una traiettoria anticipata, con superamento della linea di mezzeria nella parte ancora continua. Tali considerazioni, basate su un'attenta disamina degli elementi acquisiti, hanno indotto il Tribunale a ritenere che la causa dello scontro tra i due automezzi, pur in presenza di una componente colposa nella condotta serbata dal motociclista, fosse comunque da addebitarsi all'imprudente comportamento del ricorrente, il quale, nella manovra di svolta, non si era accertato che non giungessero altri veicoli da tergo. La Corte di merito ha condiviso tale ricostruzione, fornendo congrua risposta alle doglianze difensive incentrate sulla impossibilità per il conducente del trattore di avvistare il motociclista. Sul punto, la Corte distrettuale ha così argomentato: «la mancata indicazione della distanza tra il presumibile punto d'urto e l'uscita dalla curva che precedeva il luogo del sinistro (e che nemmeno l'ing. Altitonante ha indicato) appare ininfluente posto che sia il CTU che il Consulente di parte civile ritengono che nel momento in cui l'imputato aveva iniziato la svolta a sinistra la moto era già sul rettilineo e chiaramente visibile (peraltro dalla planimetria in scala dell'ingegner Cardigno si ricava che il rettilineo era di circa 100 mt). Inoltre sia I! CTU che il consulente della parte civile illustrano, nella loro relazione, le condizioni di avvistamento della moto da parte dell'imputato. In particolare il CTU afferma che "prima di iniziare la svolta a sinistra, il trattorista aveva modo di avvistare la presenza del motociclista sopraggiungere da tergo ed anzi di scorgerne la disposizione sulla strada ormai spostata a sinistra in vista dall'affiancamento al proprio veicolo»; «Dalle foto allegate alla consulenza dell'ing. Cardigno, che raffigurano il rettilineo e la curva, e tenuto conto anche della posizione sopraelevata dell'imputato, emerge chiaramente che, anche qualora volesse ritenersi che la velocità della moto fosse superiore a quella ricostruita dai consulenti citati, e la moto fosse lungo la curva, sarebbe stata comunque visibile non essendovi ostacoli alla visuale ed anche questo smentisce le affermazioni dell'imputato in ordine alla circostanza che, quando ha iniziato la manovra dì svolta, non vi era nessuno che provenisse dietro di lui (l'imputato non afferma di aver visto la moto distante e di aver ritenuto di poter eseguire la manovra prima che giungesse sul posto ma afferma, contro ogni oggettività, che la moto non c'era - cioè non era visibile)». A fronte di un apparato argomentativo coerente ed esente da vizi logici, il dissenso "di merito" espresso in ricorso non può trovare accoglimento. La doglianza riguardante il cattivo governo dell'art. 41, comma 2 cod. pen. è del tutto generica. I giudici di merito, conformandosi agli orientamenti consolidati di questa Corte hanno evidenziato come il comportamento imprudente del motociclista non sia suscettibile di costituire una causa sopravvenuta idonea ad interrompere il nesso di causa tra l'evento e la condotta ascritta al ricorrente, essendo del tutto prevedibile (cfr. Sez. 4, n. 20823 del 19/02/2019, Rv. 275803 - 01; da ultimo Sez. 4, n. 24414 del 06/05/2021, Rv. 281399 - 01). 3. Il rilievo concernente la mancata contestazione della norma del codice della strada che regola la concreta fattispecie in esame (art. 159 cod. strada) non è dirimente e non è suscettibile di disarticolare la motivazione espressa dai giudici in sentenza. La condotta addebitata al ricorrente è stata precisamente descritta nella nell'imputazione, sebbene in essa si sia fatto riferimento all'art. 140 cod. pen. I giudici di merito, dal canto loro, hanno ribadito in motivazione come la condotta colposa serbata dal ricorrente sia consistita nel non essersi assicurato, compiendo la manovra di svolta a sinistra, di non creare pericolo o intralcio ad altri utenti della strada. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa, evenienza, questa, nemmeno dedotta dalla difesa (cfr., ex multis Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Rv. 276602 - 01). Il mancato esplicito riferimento all'art. 154 cod. strada nel capo d'incolpazione non implica la esclusione della ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., come sostenuto nel ricorso, essendosi realizzato il delitto in conseguenza della violazione di norme in materia di circolazione stradale. 4. Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulla ritenuta aggravante, è il caso di rilevare come la Corte di merito abbia affermato di condividere il giudizio di equivalenza operato dal primo giudice. L'analisi della motivazione offerta sul punto consente di ritenere che la Corte territoriale si sia espressa in termini di congruità e proporzionalità della pena adottata. Tale motivazione deve reputarsi idonea a dare conto della scelta sanzionatoria adottata e dell'implicito diniego della richiesta difensiva. Occorre rilevare come il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere certamente motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l'adeguatezza della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive, non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931: "Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto"; conf. Sez. 2 n. 31543 dell 18/6/2017; Pennelli, Rv. 270450). 5. Il rilievo riguardante la durata della sospensione della patente di guida è stato dedotto per la prima volta in questa sede. Tale motivo è inammissibile. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così ex multis Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745). In proposito si è affermato che, dal combinato disposto dagli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., è ricavabile la regola che non possano formare oggetto di ricorso in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, evenienze, queste, non ricorrenti nel caso in esame. La ratio di tale principio risiede nella necessità di evitare che possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di appello, in quanto non devoluto con l'impugnazione (Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.25663101). Dalla lettura di tali disposizioni in combinato con l'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 25557701; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.23550401; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.19641401). 6. Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al