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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 gennaio 1990

Cassazione n. 23746/2026

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o a Como il 12/01/1990 avverso l'ordinanza del 23/03/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di riqualificare il ricorso come opposizione ai sensi dell'artt. 667, comma 4, cod. peoc.

Pen. e disporre la trasmissione degli atti al Tribunale competente per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23 marzo 2026, depositata in data 24 marzo 2026, il Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di revoca della confisca di 29 cuccioli di cane e 4 cuccioli di gatto, disposta, con sentenza del 20 gennaio 2023, irrevocabile il 27 maggio 2023, nell'ambito del processo penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 544-ter e 489 cod. pen., 4 legge 201 del 2010.La richiesta di revoca, previamente acquisito il parere negativo espresso dal pubblico ministero, è stata respinta in quanto i cuccioli non avevano idonea documentazione per essere compiutamente identificati, quella prodotta essendo risultata essere falsa, né era stato possibile individuare con certezza gli eventuali proprietari, per cui lo [OSCURATO:PERSONA] non poteva vantare alcun titolo ed era altresì carente la sua legittimazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Udine indicata in epigrafe, con atto sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 666, commi 2 e 3, e 676 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riguardo alla illegittimità dell'ordinanza impugnata, siccome emessa de plano.

Si deduce che illegittimamente l'ordinanza è stata pronunciata de plano, perché, a norma dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., questa modalità di procedere è limitata ai soli casi di manifesta infondatezza o di mera riproposizione di istanze già rigettate, mentre, nella specie, il giudice aveva ritenuto di rigettare l'istanza nel merito, per cui avrebbe dovuto fissare udienza in camera di consiglio dandole avviso alle parti e ai difensori.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 4 legge n. 201 del 2010, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la confisca essendo stata disposta in difetto di previa condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti.

Si deduce che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata emessa sentenza irrevocabile di non doversi procedere per il buon esito positivo della messa alla prova, per cui, non essendovi alcun accertamento della sua penale responsabilità, quale richiesto dall'art. 4 cit., egli deve considerarsi persona estranea al reato; inoltre il Tribunale ha errato nell'affermare la falsità della documentazione esibita dagli indagati al momento del sequestro preventivo, la falsità riguardando esclusivamente i documenti identificativi dei cuccioli e quelli necessari alla loro movimentazione nell'ambito della UE, ma non le fatture di acquisto, sicché in virtù del disposto di cui all'art. 1153 cod. civ., gli animali costituendo dei beni mobili, il ricorrente ne aveva comunque acquistato la proprietà mediante il possesso unito al titolo idoneo al trasferimento.

3. Il Procuratore Generale, con la requisitoria tempestivamente depositata, ha chiesto che la Corte, riqualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art667, comma 4, cod. proc. pen., voglia disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Udine, in funzione del giudice dell'esecuzione, per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Udine in funzione di giudice dell'esecuzione, perché provveda sulla opposizione nel rispetto delle forme di cui all'art. 666 cod. proc. pen. 2.

Il ricorso contesta un provvedimento del giudice dell'esecuzione di rigetto di richiesta di revoca della confisca disposta, nell'ambito di un processo penale, per come prospettato, a carico di persona diversa dall'attuale ricorrente.

La materia in questione rientra esattamente tra quelle elencate dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., il quale prevede, per quanto di specifico interesse in questa sede: «Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine [...] alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate [...1.

In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667 comma 4».

Secondo la disciplina di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione «provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata al difensore», avverso la quale è possibile proporre opposizione davanti al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento de plano, opposizione da trattare secondo disciplina di cui all'art. 666 cod. proc. pen.

Individuata nei termini che precedono la disciplina fissata dalla legge, va rilevato innanzitutto che correttamente il Giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata ha proceduto senza formalità, così come espressamente precisato nella premessa del provvedimento dal medesimo adottato.

Ciò posto, va poi osservato che il ricorso proposto direttamente contro il provvedimento de plano, senza la preventiva presentazione di opposizione, deve essere qualificato come opposizione e trasmesso al giudice che ha deciso senza formalità perché esamini le relative deduzioni.

Costituisce infatti ormai principio ampiamente consolidato quello secondo cui il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza emessa de plano dal giudice dell'esecuzione in materia di confisca non è inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione e, per l'effetto, trasmesso al giudice dell'esecuzione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (cfr., tra le tantissime: Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720 - 01; Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 - 01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 - 01; da ultimo Sez. 3, n. 19354 del 21/04/2026, non mass.).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a Como il 12/01/1990 avverso l'ordinanza del 23/03/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di riqualificare il ricorso come opposizione ai sensi dell'artt. 667, comma 4, cod. peoc. Pen. e disporre la trasmissione degli atti al Tribunale competente per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 marzo 2026, depositata in data 24 marzo 2026, il Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di revoca della confisca di 29 cuccioli di cane e 4 cuccioli di gatto, disposta, con sentenza del 20 gennaio 2023, irrevocabile il 27 maggio 2023, nell'ambito del processo penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 544-ter e 489 cod. pen., 4 legge 201 del 2010.La richiesta di revoca, previamente acquisito il parere negativo espresso dal pubblico ministero, è stata respinta in quanto i cuccioli non avevano idonea documentazione per essere compiutamente identificati, quella prodotta essendo risultata essere falsa, né era stato possibile individuare con certezza gli eventuali proprietari, per cui lo [OSCURATO:PERSONA] non poteva vantare alcun titolo ed era altresì carente la sua legittimazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Udine indicata in epigrafe, con atto sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 666, commi 2 e 3, e 676 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riguardo alla illegittimità dell'ordinanza impugnata, siccome emessa de plano. Si deduce che illegittimamente l'ordinanza è stata pronunciata de plano, perché, a norma dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., questa modalità di procedere è limitata ai soli casi di manifesta infondatezza o di mera riproposizione di istanze già rigettate, mentre, nella specie, il giudice aveva ritenuto di rigettare l'istanza nel merito, per cui avrebbe dovuto fissare udienza in camera di consiglio dandole avviso alle parti e ai difensori. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 4 legge n. 201 del 2010, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la confisca essendo stata disposta in difetto di previa condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti. Si deduce che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata emessa sentenza irrevocabile di non doversi procedere per il buon esito positivo della messa alla prova, per cui, non essendovi alcun accertamento della sua penale responsabilità, quale richiesto dall'art. 4 cit., egli deve considerarsi persona estranea al reato; inoltre il Tribunale ha errato nell'affermare la falsità della documentazione esibita dagli indagati al momento del sequestro preventivo, la falsità riguardando esclusivamente i documenti identificativi dei cuccioli e quelli necessari alla loro movimentazione nell'ambito della UE, ma non le fatture di acquisto, sicché in virtù del disposto di cui all'art. 1153 cod. civ., gli animali costituendo dei beni mobili, il ricorrente ne aveva comunque acquistato la proprietà mediante il possesso unito al titolo idoneo al trasferimento. 3. Il Procuratore Generale, con la requisitoria tempestivamente depositata, ha chiesto che la Corte, riqualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art667, comma 4, cod. proc. pen., voglia disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Udine, in funzione del giudice dell'esecuzione, per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Udine in funzione di giudice dell'esecuzione, perché provveda sulla opposizione nel rispetto delle forme di cui all'art. 666 cod. proc. pen. 2. Il ricorso contesta un provvedimento del giudice dell'esecuzione di rigetto di richiesta di revoca della confisca disposta, nell'ambito di un processo penale, per come prospettato, a carico di persona diversa dall'attuale ricorrente. La materia in questione rientra esattamente tra quelle elencate dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., il quale prevede, per quanto di specifico interesse in questa sede: «Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine [...] alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate [...1. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667 comma 4». Secondo la disciplina di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione «provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata al difensore», avverso la quale è possibile proporre opposizione davanti al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento de plano, opposizione da trattare secondo disciplina di cui all'art. 666 cod. proc. pen. Individuata nei termini che precedono la disciplina fissata dalla legge, va rilevato innanzitutto che correttamente il Giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata ha proceduto senza formalità, così come espressamente precisato nella premessa del provvedimento dal medesimo adottato. Ciò posto, va poi osservato che il ricorso proposto direttamente contro il provvedimento de plano, senza la preventiva presentazione di opposizione, deve essere qualificato come opposizione e trasmesso al giudice che ha deciso senza formalità perché esamini le relative deduzioni. Costituisce infatti ormai principio ampiamente consolidato quello secondo cui il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza emessa de plano dal giudice dell'esecuzione in materia di confisca non è inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione e, per l'effetto, trasmesso al giudice dell'esecuzione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (cfr., tra le tantissime: Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720 - 01; Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 - 01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 - 01; da ultimo Sez. 3, n. 19354 del 21/04/2026, non mass.). P.Q.M
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