CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 47863/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 16 febbraio 2023, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado del Tribunale di Frosinone del 1° febbraio 2019, assolvendolo dalla condotta distrattiva della somma di 731.990,00 e previa giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche rideterminando la pena, confermando nel resto la condanna in ordine ai reati di cui all'art. 223 in relazione all'art. 216 co. 1 e 2 L. Fall. e di quello all'art. 224 in relazione all'art. 217 co. 2 L, Fall. (bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale). -Rilevato che il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha inviato memoria difensiva con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. -Considerato che il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione ed erronea valutazione del compendio probatorio in atti risulta generico nonché manifestamente infondato: risulta generico nella parte in cui in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; è manifestamente infondato, deducendo mere doglianze in punto di fatto e non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata posto che il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, con motivazione immune da vizi logici, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità (particolare, pag. 4 e 5 del provvedimento impugnato). -Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato perché reiterativo di quelli già dedotti in appello già disattesi con congrua motivazione e perché non si confronta con la sentenza impugnata che, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, ha operato un riferimento agli elementi ritenuti decisivi o devanti quale il complessivo valore dei beni oggetto di distrazione superiore quantomeno ai trentamila euro ( pag. 6). -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q.. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 novembre 2