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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 09114/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto del 2 luglio 2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di appropriazione indebita e minaccia. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello, nel motivare il rigetto dell'eccezione sulla tardività della querela, si era discostata dall'orientamento di questa Corte, apparendo poco credibile che a fronte del prestito di una autovettura, avvenuto a dire dei denuncianti a maggio 2021, la querela per il reato di cui all'art. 646 cod.pen. fosse stata sporta circa un anno e mezzo dopo; qualora fosse stata vera la circostanza secondo la quale l'autovettura sarebbe stata prestata al ricorrente, i denuncianti avrebbero potuto accertarsi in tempo ragionevole circa la volontà dello stesso di appropriarsi dell'auto, mentre il loro comportamento appariva contraddistinto da una totale inerzia per circa un anno e mezzo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.),, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta"' (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). 'fV•s\., Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello contenuta nelle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, nelle quale si evidenzia che lo stesso ricorrente aveva ammesso che i rapporti tra lui e le persone offese erano ottimi, per cui era logico ritenere che avessero atteso tempo per chiedere la restituzione dell'autovettura; la Corte di appello ha anche risposto alle eccezioni sul fatto che la data della interversione del possesso avrebbe dovuto desumersi dalla restituzione dei documento alla persona offesa Cinieri contenuti nell'autovettura o dal blocco del conto bancario conseguente al fatto che nella macchina vi era un assegno, ritenendo irrilevante il primo episodio e incerto nella data il secondo, con valutazioni di merito sulle quali non è ammesso sindacato nella presente sede.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto del 2 luglio 2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di appropriazione indebita e minaccia. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello, nel motivare il rigetto dell'eccezione sulla tardività della querela, si era discostata dall'orientamento di questa Corte, apparendo poco credibile che a fronte del prestito di una autovettura, avvenuto a dire dei denuncianti a maggio 2021, la querela per il reato di cui all'art. 646 cod.pen. fosse stata sporta circa un anno e mezzo dopo; qualora fosse stata vera la circostanza secondo la quale l'autovettura sarebbe stata prestata al ricorrente, i denuncianti avrebbero potuto accertarsi in tempo ragionevole circa la volontà dello stesso di appropriarsi dell'auto, mentre il loro comportamento appariva contraddistinto da una totale inerzia per circa un anno e mezzo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.),, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta"' (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). 'fV•s\., Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello contenuta nelle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, nelle quale si evidenzia che lo stesso ricorrente aveva ammesso che i rapporti tra lui e le persone offese erano ottimi, per cui era logico ritenere che avessero atteso tempo per chiedere la restituzione dell'autovettura; la Corte di appello ha anche risposto alle eccezioni sul fatto che la data della interversione del possesso avrebbe dovuto desumersi dalla restituzione dei documento alla persona offesa Cinieri contenuti nell'autovettura o dal blocco del conto bancario conseguente al fatto che nella macchina vi era un assegno, ritenendo irrilevante il primo episodio e incerto nella data il secondo, con valutazioni di merito sulle quali non è ammesso sindacato nella presente sede. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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