CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01553/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3940/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] A. [OSCURATO:PERSONA] M., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (BNCLTR69R47H50MV) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1040/2021 depositata il28/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato: che il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila che aveva respinto il suo gravame nei confronti della decisione del Tribunale di Vasto; che il Tribunale era stato adito da Off.na F.lli [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva richiesto la riduzione del prezzo di un trattore dalla stessa acquistato (in presenza di accertate parti danneggiate riferibili a carrozzeria ed impianto elettrico, a causa di un incendio che aveva subito); che la Corte distrettuale aveva preso atto delle risultanze dell’espletata CTU da cui sarebbe emerso che i danni che impedivano al mezzo di funzionare erano collocati in parti del motore non visibili e per di più riferibili ad incuria nella custodia del mezzo lasciato all’aperto ed alle intemperie, prima della vendita; che Off.na F.lli Pannunzioha resistito notificando un controricorso; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria; che il [OSCURATO:PERSONA] assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 1491 c.c. in relazione all’art. 1176 c.c. ed all’art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 n 3) c.p.c., giacché il materiale probatorio di prime cure avrebbe dimostrato la conoscenza da parte della società acquirente delle condizioni in cui versava il mezzo e dunque l’avvenuta comunicazione da parte del venditore atta a configurare le esclusioni di cui all’art. 1491 c.c. che il predetto motivo è inammissibile; che, nella specie, la Corte abruzzese ha ritenuto – con una motivazione plausibile e logica –che le censure esposte nell’atto di appello muovessero da un assunto assolutamente non condivisibile alla luce dell’espletata istruttoria ossia che il vizio al motore (diverso ed ulteriore rispetto a quelli accettati dai [OSCURATO:PERSONA] all’atto dell’acquisto che investivano la carrozzeria e l’impianto elettrico del mezzo), fosse facilmente riconoscibile, laddove, invece, quelli fatti valere dal compratore sarebbero stati “specifici, ulteriori e diversi vizi” non collegati all’incendio del mezzo, così da non poter essere “prevedibile o riconoscibileconseguenza di tale evento, unico su cui entrambe le parti concordano nella conoscenza da parte del compratore”; che la censura si traduce in una richiesta di revisione del giudizio di fatto e della valutazione delle risultanze istruttorie, già svolti in sede di merito; che, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2 n. 21127 dell’8 agosto 2019); che la censura invece pretende di ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale la Corte d’appello ha raggiunto la propria decisione, laddove l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016); che non può costituire vizio della sentenza la difforme interpretazione rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U., n. 24148 del 25 ottobre 2013); che la memoria ex art. 380 bis c.p.c. non è idonea a modificare il quadro testé delineato; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, comeliquidate in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500 (tremila/cinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis