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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 1974

Cassazione n. 08988/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/04/1974 avverso la sentenza del 07/09/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG per l'annullamento della sentenza impugnata laica zem,"3

514. 1~44' 6u4& k [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Brescia, con la decisione in epigrafe, accogliendo la richiesta concordata ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato la pena di mesi dieci e giorni 20 di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. perché questi era stato trovato in possesso di una carta d'identità contraffatta a lui intestata, recante la sua fotografia, apparentemente rilasciata in data 5.5.2019 dalle Autorità della Romania.

2. Ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia deducendo un unico motivo di censura con cui evidenzia l'illegalità della pena inflitta al di sotto del minimo legale consentito dal comma secondo dell'art. 497-bis cod. pen., da ritenersi ipotesi di reato contestata in fatto, alla luce della chiara indicazione dell'imputazione all'apposizione della fotografia dell'imputato sul documento, il che determina il suo concorso nella contraffazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La giurisprudenza di legittimità ritiene in modo costante che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. peri., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione; si è precisato, altresì, che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (così, tra le più recenti, Sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842).

Orbene, nel caso di specie, la diversa qualificazione giuridica invocata non è di immediata percezione.

In linea generale, va premesso che l'orientamento interpretativo dominante in materia ritiene che la detenzione di un documento falso, anche solo ideologicamente, alla cui formazione non si sia concorso, integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale o personale, se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie autonoma più grave di cui al secondo comma della medesima norma (tra le più recenti, cfr. Sez. 5, n. 48241 del 4/11/2019, Kanthasamy, Rv. 277427; Sez. 5, n. 18535 del 15/2/2013, Lorbek, Rv. 255468).

In applicazione di tale principio, molteplici pronunce hanno ritenuto configurabile il delitto di cui al secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. nei confronti di chi abbia esibito un documento contraffatto raffigurante la propria fotografia, per aver concorso nella contraffazione, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di questi alla contraffazione (oltre alla sentenza n. 48241 del 2019, anche Sez. 5, n. 5355 del 12/12/2014, dep. 2015, Amir, Rv. 262221; Sez. 2, n. 15681 del 22/3/2016, Hamzaoui, Rv. 266554).

2.1. Basandosi su tali arresti, il ricorrente ritiene che sia palesemente erronea la qualificazione giuridica dei fatti, dimenticando, tuttavia, che il piano interpretativo entro cui si muovono le sentenze espressione dell'opzione ermeneutica dominante non connette automaticamente alla mera apposizione della fotografia sul documento contraffatto la responsabilità del detentore del documento ritratto nella foto, chè altrimenti si tratterebbe di presunzione assoluta di colpevolezza non ammissibile; piuttosto, dai dati di contesto, valorizzando l'inferenza logica del dato di fatto costituito dall'apposizione sul documento della foto di chi sia stato trovato in possesso di esso, deduce in concreto la configurabilità della fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen.

Tali argomenti, tuttavia, non autorizzano a ritenere che, in un ambito processuale caratterizzato dall'accordo delle parti sul trattamento sanzionatorio, fondato su una determinata contestazione, anch'essa oggetto di valutazione combinata e di verifica da parte del giudice che procede, esista una presunzione assoluta di tale evidenza, desumibile dal dato dell'apposizione della fotografia sul documento contraffatto, da integrare il presupposto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità consolidata per ammettere di incidere il "patteggiamento" e sindacarne gli esiti dal punto di vista della qualificazione giuridica. 2.1 In altre parole, quello che è un punto di arrivo interpretativo, rispettoso degli elementi concreti della fattispecie esaminata, non può costituire un argomento aprioristico per azionare il sindacato di legittimità sul patteggiamento per erronea qualificazione giuridica, che rimane limitato ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione con conseguente inammissibilità dell'innpugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione e dalla succinta motivazione.

Ciò non si è verificato nel caso sottoposto al Collegio.

2.3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.P.

Q. m.

Dichiara inammissibile il ricorso del PG.

Così deciso il 19 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] CORTÉ Di CA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/04/1974 avverso la sentenza del 07/09/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG per l'annullamento della sentenza impugnata laica zem,"3 514. 1~44' 6u4& k [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Brescia, con la decisione in epigrafe, accogliendo la richiesta concordata ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato la pena di mesi dieci e giorni 20 di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. perché questi era stato trovato in possesso di una carta d'identità contraffatta a lui intestata, recante la sua fotografia, apparentemente rilasciata in data 5.5.2019 dalle Autorità della Romania. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia deducendo un unico motivo di censura con cui evidenzia l'illegalità della pena inflitta al di sotto del minimo legale consentito dal comma secondo dell'art. 497-bis cod. pen., da ritenersi ipotesi di reato contestata in fatto, alla luce della chiara indicazione dell'imputazione all'apposizione della fotografia dell'imputato sul documento, il che determina il suo concorso nella contraffazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La giurisprudenza di legittimità ritiene in modo costante che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. peri., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione; si è precisato, altresì, che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (così, tra le più recenti, Sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842). Orbene, nel caso di specie, la diversa qualificazione giuridica invocata non è di immediata percezione. In linea generale, va premesso che l'orientamento interpretativo dominante in materia ritiene che la detenzione di un documento falso, anche solo ideologicamente, alla cui formazione non si sia concorso, integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale o personale, se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie autonoma più grave di cui al secondo comma della medesima norma (tra le più recenti, cfr. Sez. 5, n. 48241 del 4/11/2019, Kanthasamy, Rv. 277427; Sez. 5, n. 18535 del 15/2/2013, Lorbek, Rv. 255468). In applicazione di tale principio, molteplici pronunce hanno ritenuto configurabile il delitto di cui al secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. nei confronti di chi abbia esibito un documento contraffatto raffigurante la propria fotografia, per aver concorso nella contraffazione, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di questi alla contraffazione (oltre alla sentenza n. 48241 del 2019, anche Sez. 5, n. 5355 del 12/12/2014, dep. 2015, Amir, Rv. 262221; Sez. 2, n. 15681 del 22/3/2016, Hamzaoui, Rv. 266554). 2.1. Basandosi su tali arresti, il ricorrente ritiene che sia palesemente erronea la qualificazione giuridica dei fatti, dimenticando, tuttavia, che il piano interpretativo entro cui si muovono le sentenze espressione dell'opzione ermeneutica dominante non connette automaticamente alla mera apposizione della fotografia sul documento contraffatto la responsabilità del detentore del documento ritratto nella foto, chè altrimenti si tratterebbe di presunzione assoluta di colpevolezza non ammissibile; piuttosto, dai dati di contesto, valorizzando l'inferenza logica del dato di fatto costituito dall'apposizione sul documento della foto di chi sia stato trovato in possesso di esso, deduce in concreto la configurabilità della fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. Tali argomenti, tuttavia, non autorizzano a ritenere che, in un ambito processuale caratterizzato dall'accordo delle parti sul trattamento sanzionatorio, fondato su una determinata contestazione, anch'essa oggetto di valutazione combinata e di verifica da parte del giudice che procede, esista una presunzione assoluta di tale evidenza, desumibile dal dato dell'apposizione della fotografia sul documento contraffatto, da integrare il presupposto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità consolidata per ammettere di incidere il "patteggiamento" e sindacarne gli esiti dal punto di vista della qualificazione giuridica. 2.1 In altre parole, quello che è un punto di arrivo interpretativo, rispettoso degli elementi concreti della fattispecie esaminata, non può costituire un argomento aprioristico per azionare il sindacato di legittimità sul patteggiamento per erronea qualificazione giuridica, che rimane limitato ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione con conseguente inammissibilità dell'innpugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione e dalla succinta motivazione. Ciò non si è verificato nel caso sottoposto al Collegio. 2.3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.P. Q. m. Dichiara inammissibile il ricorso del PG. Così deciso il 19 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] CORTÉ Di CA
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