CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 38462/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha ammesso [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena da espiare, alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la Procura generale presso la Corte di appello di Lecce, deducendo violazione di legge. Rileva il ricorrente che: - [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto il 17 aprile 2023 alla Corte di appello di Lecce istanza di detenzione domiciliare sostitutiva, accolta con sostituzione della pena della reclusione di quattro anni con la detenzione domiciliare sostitutiva; - a seguito di ordine di esecuzione emesso dal Procuratore generale di Lecce il 30 maggio 2023, il suddetto proponeva istanza di misura alternativa al Tribunale di sorveglianza di Lecce che, ritenendo non esecutiva la detenzione domiciliare, deliberava su tale istanza concedendo l'affidamento in prova. Lamenta che in tal modo è stato violato il principio di inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione al condannato in espiazione di pene sostitutive, previsto dall'art. 67 I. 24 novembre 1981, n. 689. Il P. g. ricorrente insiste per l'annullamento, con le conseguenze di legge, del provvedimento impugnato. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deposita memoria scritta, insistendo sull'inammissibilità o, in subordine, infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. L'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede, al primo comma, che «Salvo quanto previsto dall'art. 47, comma 3-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della medesima legge n. 354 del 1975, non si applicano al condannato in espiazione di pena sostitutiva». Il testo è chiaro e fa leva sull'espiazione della pena sostitutiva. Nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza di Lecce dà atto che: - la Corte di appello di Lecce con provvedimento del 15 aprile 2024 concedeva a [OSCURATO:PERSONA] la detenzione domiciliare sostitutiva in relazione alla pena di anni quattro di reclusione; - la Procura generale presso la Corte di appello di Lecce con provvedimento del 19 aprile 2024 trasmetteva dette determinazioni al Magistrato di sorveglianza di Lecce, il quale non emetteva il provvedimento di conferma o modifica delle prescrizioni contenute in detto provvedimento del 15 aprile 2024. Muovendo, quindi, dal presupposto della non esecutività della detenzione domiciliare sostitutiva, avuto riguardo alla complessa procedura di cui all'art. 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la Corte di appello correttamente ha ritenuto di concedere a [OSCURATO:PERSONA] la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, non incorrendo in alcuna violazione di legge. Ne consegue il rigetto del ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso i