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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 ottobre 2023

Cassazione n. 51609/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado (di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per furto aggravato in abitazione), ha accolto il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., circa il trattamento sanzionatorío e con rinuncia agli altri motivi d'impugnazione.

2. Avverso la sentenza d'appello è stato proposto nell'interesse dell'imputato ricorso per cassazione fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deduce l'errore che avrebbe commesso il giudice d'appello nel non pronunciare sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., avendo in particolare escluso il proscioglimento nel merito esprimendosi in termini di mera probabilità e verosimiglianza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Secondo il costante orientamento di legittimità in materia, la rinuncia dell'imputato ai motivi d'appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599- bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore il 3 agosto 2017), limita la cognizione del giudice di secondo grado ai motivi non oggetto di rinuncia.

L'accordo in esame produce quindi effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione (cfr. Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

2.1. La rinuncia è irretrattabile; pertanto, si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sostanziale sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277381, in motivazione; in merito agli effetti del concordato in termini di inammissibilità del ricorso per cassazione, si vedano altresì Sez. 4, n. 2644 del 2023, Fiore, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione Sez. 4, n. 29866 del 08/07/2022, Ademi, Rv. 283451, in motivazione).

2.2. In definitiva, per l'attuale orientamento di legittimità in esame, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico Ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, e, come nella specie, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen. nonché a vizi attinenti alla determinazione 2 \J della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (ex plurimis: Sez. 4, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).

2.3. In quanto rilevante con riferimento alla fattispecie concreta, merita altresì richiamare il principio per cui il giudice di secondo grado nell'accogliere la richiesta di concordato non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis: Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853).

3. I detti approdi sono stati recentemente ribaditi da Sez. 4, n. 46847 del 11/10/2023, Roselli, non massimata, che li ha ritenuti non contrastanti con l'iter logico-giuridico seguito da Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481, nell'affermare la ricorribilità per cassazione della sentenza di accoglimento del concordato per aver omesso di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia stessa (sul punto si veda altresì la successiva Sez. 5, n. 33266 del 09/05/2023, Pane, Rv. 284990, la quale, in considerazione della citata sentenza «Fazio», ha ritenuto comunque inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di accoglimento del concordato con il quale si deduca la prescrizione, allorché la rinuncia ai motivi di appello abbia riguardato anche il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato, da intendersi, quindi, come rinuncia espressa alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma settimo, cod. pen.).

È stato in particolare evidenziato dalla citata sentenza «Roselli» che le citate Sezioni Unite hanno sancito il detto principio con riferimento a una causa di estinzione del reato, l'intervenuta prescrizione, e non in merito a un dedotto difetto di motivazione in merito all'insussistenza di cause di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen., peraltro argomentando da principio, la cui operatività non si attaglia all'ipotesi attualmente in esame, affermato in merito al diverso istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (da Sez.

U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333, già espresso, in tema di rinuncia alla prescrizione da Sez.

U, n. 43055 del 30/09/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248379in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti), per cui la proposizione dell'accordo non implica di per sé rinuncia alla prescrizione ex art. 157, comma settimo, cod. pen.t.,' che invece richiede la forma espressa che non ammette equipollenti) causa estintiva alla quale consegue l'obbligo di immedi declaratoria previsto dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. 4.

Concludendo, all'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado (di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per furto aggravato in abitazione), ha accolto il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., circa il trattamento sanzionatorío e con rinuncia agli altri motivi d'impugnazione. 2. Avverso la sentenza d'appello è stato proposto nell'interesse dell'imputato ricorso per cassazione fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deduce l'errore che avrebbe commesso il giudice d'appello nel non pronunciare sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., avendo in particolare escluso il proscioglimento nel merito esprimendosi in termini di mera probabilità e verosimiglianza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo il costante orientamento di legittimità in materia, la rinuncia dell'imputato ai motivi d'appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599- bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore il 3 agosto 2017), limita la cognizione del giudice di secondo grado ai motivi non oggetto di rinuncia. L'accordo in esame produce quindi effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione (cfr. Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). 2.1. La rinuncia è irretrattabile; pertanto, si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sostanziale sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277381, in motivazione; in merito agli effetti del concordato in termini di inammissibilità del ricorso per cassazione, si vedano altresì Sez. 4, n. 2644 del 2023, Fiore, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione Sez. 4, n. 29866 del 08/07/2022, Ademi, Rv. 283451, in motivazione). 2.2. In definitiva, per l'attuale orientamento di legittimità in esame, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico Ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, e, come nella specie, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen. nonché a vizi attinenti alla determinazione 2 \J della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (ex plurimis: Sez. 4, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). 2.3. In quanto rilevante con riferimento alla fattispecie concreta, merita altresì richiamare il principio per cui il giudice di secondo grado nell'accogliere la richiesta di concordato non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis: Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853). 3. I detti approdi sono stati recentemente ribaditi da Sez. 4, n. 46847 del 11/10/2023, Roselli, non massimata, che li ha ritenuti non contrastanti con l'iter logico-giuridico seguito da Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481, nell'affermare la ricorribilità per cassazione della sentenza di accoglimento del concordato per aver omesso di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia stessa (sul punto si veda altresì la successiva Sez. 5, n. 33266 del 09/05/2023, Pane, Rv. 284990, la quale, in considerazione della citata sentenza «Fazio», ha ritenuto comunque inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di accoglimento del concordato con il quale si deduca la prescrizione, allorché la rinuncia ai motivi di appello abbia riguardato anche il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato, da intendersi, quindi, come rinuncia espressa alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma settimo, cod. pen.). È stato in particolare evidenziato dalla citata sentenza «Roselli» che le citate Sezioni Unite hanno sancito il detto principio con riferimento a una causa di estinzione del reato, l'intervenuta prescrizione, e non in merito a un dedotto difetto di motivazione in merito all'insussistenza di cause di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen., peraltro argomentando da principio, la cui operatività non si attaglia all'ipotesi attualmente in esame, affermato in merito al diverso istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (da Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333, già espresso, in tema di rinuncia alla prescrizione da Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248379in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti), per cui la proposizione dell'accordo non implica di per sé rinuncia alla prescrizione ex art. 157, comma settimo, cod. pen.t.,' che invece richiede la forma espressa che non ammette equipollenti) causa estintiva alla quale consegue l'obbligo di immedi declaratoria previsto dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. 4. Concludendo, all'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
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