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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 ottobre 2022

Cassazione n. 35952/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22144-2018r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA](cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), quale titolare della cessata impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA] dei Chiosi n. 8, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AvvocatoGiuseppe Rossini, con cui elettivamente domicilia in Roma,Corso d’Italia n. 83 , pre sso lo studio dell’AvvocatoFilippo [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I TRGOVINA – GAJ D.O.O. e [OSCURATO:PERSONA] - intimat i - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano , depositata in data 6.6.2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/10/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Milano ha rigettato il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta individuale, contro la sentenza del 15.2.2018 , con la quale il Tribunale di Monza, su istanza della società [OSCURATO:PERSONA] I TRGOVINA–GAJ D.O.O., con sede in Zagabria (Croazia), aveva dichiarato ilsuo fallimento .

La corte del merito, per ciò che in questa sede ancora rileva, ha ritenuto che: a) era infondata l’eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata dalla società creditrice per la presentazione dell’istanza di fallimento, posto che, come già correttamente rilevato dal primo giudice: i) in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato non ha, in via generale, l’onere di dimostrare tale sua qualità, avendo i terzi la possibilità di accertarla med iante il sistema di pubblicità legale previsto per gli atti che danno conto dell’esistenza di poteri rappresentativi,con la conseguenza che ricade sul terzo fornire l’eventuale prova negativa, prova nel caso di specie del tutto mancante; ii) non valeva replicare che, nella specie, essendo [OSCURATO:PERSONA] I TRGOVINA società estera, non iscritta nel registro delle imprese italiano, un tale controllo sarebbestato in radice precluso, in quanto la creditrice istante avevaprodotto u n estratto notarile del registro delle imprese della Repubblica di Croazia,corredato da traduzione giurata, nel quale [OSCURATO:PERSONA] – ossia la persona fisica che aveva firmato la procura alle liti – era indicato come titolare del potere di rappresentanza della società (unitamente al socio unico) in forza dell’atto costitutivo della società medesima, con la specificazione che allo stesso era statoconferito potere di firma singolare e disgiunta, potere che il reclamante non aveva in alcun modo specificamente contestato nemmeno in sede di impugnazione; b) andava confermata la legittimazione ad agire ex art. 6 l. fall. dell’istante, il cui credito– pari ad euro 139.000 – risultava fondato su decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ed era documentato dalla scrittura privata datata 13.12.2016 con la quale Antonino SANTONOCITO si era impegnato a consegnare alla società entro il 31.12.2016 i macchinari che le aveva venduto ovvero arestituirle la somma di euro 139.000 già versatagli a saldo del prezzo;c) sussisteva lo stato di insolvenza in quanto :i) oltre al non trascurabile debito verso la società istante, che aveva anche tentato vanamente il recupero tramite l’attivazione di una infruttuosa procedura di pignoramento presso terzi, SANTONOCITO doveva all’erario la somma di euro 500.000, per debiti ampiamente scaduti alla data della dichiarazione di fallimento, come emergevadagli estratti delle cartelle emesse a suo carico ed acquisite dal Tribunale di Monza in sede prefallimentaree come risultava confermato dal comportamento concludente del lo stesso reclamante, che aveva avanzatodomanda di definizione agevolata ex art. 1, 5 comma, d.l. n. 148/2017 (convertito nella legge 172/2017 ) , che, ove accolta, gli avrebbe comunque imposto il pagamento, ancorché rateizzato, della somma di euro 231.170,97, cui doveva essere aggiunto l’ulteriore importo di euro 47.598,54, immediatamente esigibile perché corrispondente a un de bito tributario non rientrantenell’ambito applicativo del citato d.l.; ii) l’insolvenza del reclamante, che aveva cessato l’attività di impresa nel 2016 ed era stato dichiarato fallito entro l’anno dalla sua cancellazione dal R.I., non poteva che essere valutata in relazione all’attuale consistenza del suo patrimonio, costituito da un modesto reddito da lavoro dipendente e da un immobile del valore stimato di € 27.000, e dunque del tutto insufficiente a fronteggiare i debitiin tempi ragionevolmente adeguati.

2. La sentenza, pubblicata il 6.6.2018, è stata impugnata da ANTONINO SANTONOCITOcon ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] SANTONOCITO e la creditrice istante non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, che lamentaviolazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c., il ricorrente deduce di non essersi limitato a contestare genericamente la validità della procuraalla lite conferita al difensore della creditrice istante, ma di aver eccepito il difetto di prova della qualità del soggetto conferente, sig. [OSCURATO:PERSONA], di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] I TRGOVINA – GAJ D.O.O. sotto profili non esaminati dalla corte del merito, ovvero per l’invalidità della traduzione della visura prodotta dalla reclamata, che includevaBerzjak fra i soggetti muniti di potere di rappresentanza,come “direttore”, senza però chiarire se fra tali poteri rientr asse anche quello d i rappresentanza processuale, spettantedi regola in via esclusiva agli amministratori, e per la mancata produzione dello statuto societario, unico documento dal quale poteva evincersi che anche il “direttore” poteva stare in giudizio in nome e per conto della società. 1.2 Il motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, richiamata dal giudice del reclamo, quando la fonte del potere rappresentativo della persona giuridica deriva da un atto soggetto a pubblicità legale, spetta alla controparte, qualora contesti che colui che ha sottoscritto la procura possa agire in giudizio in rappresentanza della società, di provare l’irregolarità dell’atto di conferimento (cfr., per tutte, Cass.

S.U. n. 20596/07).

Nella specie la corte d’appello non solo ha affermato che la prova in questione non era stata fornita dal reclamante, ma ha pure accertato che la creditrice istante (andando con ciò al di là del proprio onere) aveva prodotto in giudizio un estratto notarile del registro delle imprese della Repubblica di Croazia corredato da traduzione giurata,nel quale [OSCURATO:PERSONA] – ossia la persona fisica che aveva firmato la procura alle liti –veniva indicato come titolare del potere di rappresentanza (unitamente al socio unico) in forza dell’atto costitutivo della società medesima, con la specificazione che allo stesso era stato conferito potere di firma singolare e disgiuntae che inoltre , come già rilevato dal tribunale, il reclamante non aveva contrapposto alcuna specifica contestazionealle risultanze di tale documento.

Ciò posto, appare sufficiente osservare che, poiché il ricorrente neppure deduce di aver fornito la prova di cui era onerato, resta del tutto privo di rilievo stabilire se le eccezioni da lui sollevate per contestare il potere di rappresentanza di Bornjakfossero generiche o specifiche.

Va aggiunto che la censura è totalmente priva di specificità, in quantoda un lato non chiarisce dove e quando sarebbe stata sollevata l’eccezione , asseritamente non esaminata dalla corte d’appello, di “invalidità della traduzione” (giurata) dell’estratto notarile esibito dalla creditrice istante (documento che non è stato allegato al ricorso, secondo quanto richiesto dall’art. 369, 2 comma, n. 4, cod. proc. civ)e neppure ne riproduce l’esatto contenuto nel motivoe, dall’altro, non contrasta l’accertamento del giudice del merito, evidentemente idoneo a superare l’ulteriore eccezione che si assume non esaminata, secondo il quale il potere rappresentativo di Borjak risultava dall’atto costitutivo della società.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l.fall, per avere la corte di appello ritenuto la società croata legittimata alla presentazione dell’istanza di fallimento nonostante il suo credito fosse contestato giudizialmente e non potesse pertanto ritenersi né certo né esigibile.

Osserva al riguardo il ricorrente che non rientra fra i poteri del giudice adito col ricorso di fallimento quello di valutare la fondatezza nel merito delle contestazioni mosse dal debitore alle ragioni dei propri creditori, posto che, diversamente opinando, la valutazione espressa dal tribunale nella sentenza dichiarativa si risolverebbe in un giudizio prognostico sull’esito della lite,senza tuttavia le garanzie tipiche di un giudizio di cognizione piena, quale è – nel caso di specie – quello d a lui instaurato, d i opposizione a l decreto ingiuntivo notificatogli dalla GRADNJA,pendente avanti al Tribunale di Monza; richiama a conforto dell’assunto la giurisprudenza consolidata di legittimità che afferma che solo il decreto ingiuntivo munito dell’attestazione di definitiva esecutività ex art. 647 cod. proc. civ.è opponibile alla procedu ra fallimentare, asserendo che da tale principio si trarrebbe conferma che il credito contestato con l’opposizione al provvedimento monitorio non può essere accertato in sede di istruttoria prefallimentare. 2.1 Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. perché il provvedimento impugnato ha decisola questione di diritto in modo conforme al costante insegnamento di questa Corte secondo il quale, i n tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l.fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice,all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (così, Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 16853 del 25/05/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018; Cass. n. 576 del ; Cass.

Sezioni Unite: n. 1521 del 2013 ).

Va solo aggiunto che l’esame del motivo non offre elementi per mutare questo orientamento, atteso che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente attiene alla questione, del tutto estranea a quella qui dibattuta, dell’opponibilità al fallimento, in sede di insinuazione allo stato passivo, del decreto ingiuntivo non divenuto definitivo prima della pronuncia della sentenza dichiarativa.

3. Con il terzo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazionedell’art. 5 l. fall., sostenendo che la corte di appello avrebbe svolto un’erronea valutazione prognostica della sua incapacità al pagamento del debito tributario, senza considerare che al momento della celebrazione del giudizio di reclamo la procedura di definizione agevolata non si era ancora conclusae che la sua successiva, intervenuta ammissione alla rateazione del debito (ivi compreso quello ritenuto dal giudice non rientrante nell’ambito applicativo del d.l. 148/017) gli avrebbe consentito di saldare ogni pendenza con l’erario, rispettando le scadenze programm ate, previo ricorso al credito bancario - cui egli avrebbe avuto accesso grazie al reddito da lavoro dipendente di cui gode- ed alla vendita dell’immobile d el quale è proprietario, di valore certamente superiore ai 27.000 euro. 3.1 Il motivo è inammissibile, perché, ancorché rubricato sotto il profilo della violazione di legge, è in realtà rivolto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione dell’accertamento compiuto dalla corte d’appello in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza, sindacabile nella presente sede di legittimità nei soli ristretti limiti stabiliti dall’attuale testo dell’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c., ovvero mediante la specifica indicazione del fatto storico, oggetto di discussione fra le parti, di cui il giudice del merito avrebbe omesso l’esame e che, ove considerato, avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia.

Ciò senza tener conto che l’eventuale, avvenuto accoglimento della domanda di definizione agevolata del debito erariale costituisce un fatto sopravvenuto alla dichiarazione di fallimento, che non si vede come avrebbe potuto essere valutato dal giudice del merito, e comunque irrilevante ai fini della valutazione dello stato di insolvenza.

Non v’è necessità di regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa delle parti intimate.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un.23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte dichiarainammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22144-2018r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA](cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), quale titolare della cessata impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA] dei Chiosi n. 8, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AvvocatoGiuseppe Rossini, con cui elettivamente domicilia in Roma,Corso d’Italia n. 83 , pre sso lo studio dell’AvvocatoFilippo [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I TRGOVINA – GAJ D.O.O. e [OSCURATO:PERSONA] - intimat i - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano , depositata in data 6.6.2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/10/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Milano ha rigettato il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta individuale, contro la sentenza del 15.2.2018 , con la quale il Tribunale di Monza, su istanza della società [OSCURATO:PERSONA] I TRGOVINA–GAJ D.O.O., con sede in Zagabria (Croazia), aveva dichiarato ilsuo fallimento . La corte del merito, per ciò che in questa sede ancora rileva, ha ritenuto che: a) era infondata l’eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata dalla società creditrice per la presentazione dell’istanza di fallimento, posto che, come già correttamente rilevato dal primo giudice: i) in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato non ha, in via generale, l’onere di dimostrare tale sua qualità, avendo i terzi la possibilità di accertarla med iante il sistema di pubblicità legale previsto per gli atti che danno conto dell’esistenza di poteri rappresentativi,con la conseguenza che ricade sul terzo fornire l’eventuale prova negativa, prova nel caso di specie del tutto mancante; ii) non valeva replicare che, nella specie, essendo [OSCURATO:PERSONA] I TRGOVINA società estera, non iscritta nel registro delle imprese italiano, un tale controllo sarebbestato in radice precluso, in quanto la creditrice istante avevaprodotto u n estratto notarile del registro delle imprese della Repubblica di Croazia,corredato da traduzione giurata, nel quale [OSCURATO:PERSONA] – ossia la persona fisica che aveva firmato la procura alle liti – era indicato come titolare del potere di rappresentanza della società (unitamente al socio unico) in forza dell’atto costitutivo della società medesima, con la specificazione che allo stesso era statoconferito potere di firma singolare e disgiunta, potere che il reclamante non aveva in alcun modo specificamente contestato nemmeno in sede di impugnazione; b) andava confermata la legittimazione ad agire ex art. 6 l. fall. dell’istante, il cui credito– pari ad euro 139.000 – risultava fondato su decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ed era documentato dalla scrittura privata datata 13.12.2016 con la quale Antonino SANTONOCITO si era impegnato a consegnare alla società entro il 31.12.2016 i macchinari che le aveva venduto ovvero arestituirle la somma di euro 139.000 già versatagli a saldo del prezzo;c) sussisteva lo stato di insolvenza in quanto :i) oltre al non trascurabile debito verso la società istante, che aveva anche tentato vanamente il recupero tramite l’attivazione di una infruttuosa procedura di pignoramento presso terzi, SANTONOCITO doveva all’erario la somma di euro 500.000, per debiti ampiamente scaduti alla data della dichiarazione di fallimento, come emergevadagli estratti delle cartelle emesse a suo carico ed acquisite dal Tribunale di Monza in sede prefallimentaree come risultava confermato dal comportamento concludente del lo stesso reclamante, che aveva avanzatodomanda di definizione agevolata ex art. 1, 5 comma, d.l. n. 148/2017 (convertito nella legge 172/2017 ) , che, ove accolta, gli avrebbe comunque imposto il pagamento, ancorché rateizzato, della somma di euro 231.170,97, cui doveva essere aggiunto l’ulteriore importo di euro 47.598,54, immediatamente esigibile perché corrispondente a un de bito tributario non rientrantenell’ambito applicativo del citato d.l.; ii) l’insolvenza del reclamante, che aveva cessato l’attività di impresa nel 2016 ed era stato dichiarato fallito entro l’anno dalla sua cancellazione dal R.I., non poteva che essere valutata in relazione all’attuale consistenza del suo patrimonio, costituito da un modesto reddito da lavoro dipendente e da un immobile del valore stimato di € 27.000, e dunque del tutto insufficiente a fronteggiare i debitiin tempi ragionevolmente adeguati. 2. La sentenza, pubblicata il 6.6.2018, è stata impugnata da ANTONINO SANTONOCITOcon ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] SANTONOCITO e la creditrice istante non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, che lamentaviolazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c., il ricorrente deduce di non essersi limitato a contestare genericamente la validità della procuraalla lite conferita al difensore della creditrice istante, ma di aver eccepito il difetto di prova della qualità del soggetto conferente, sig. [OSCURATO:PERSONA], di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] I TRGOVINA – GAJ D.O.O. sotto profili non esaminati dalla corte del merito, ovvero per l’invalidità della traduzione della visura prodotta dalla reclamata, che includevaBerzjak fra i soggetti muniti di potere di rappresentanza,come “direttore”, senza però chiarire se fra tali poteri rientr asse anche quello d i rappresentanza processuale, spettantedi regola in via esclusiva agli amministratori, e per la mancata produzione dello statuto societario, unico documento dal quale poteva evincersi che anche il “direttore” poteva stare in giudizio in nome e per conto della società. 1.2 Il motivo è inammissibile. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, richiamata dal giudice del reclamo, quando la fonte del potere rappresentativo della persona giuridica deriva da un atto soggetto a pubblicità legale, spetta alla controparte, qualora contesti che colui che ha sottoscritto la procura possa agire in giudizio in rappresentanza della società, di provare l’irregolarità dell’atto di conferimento (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 20596/07). Nella specie la corte d’appello non solo ha affermato che la prova in questione non era stata fornita dal reclamante, ma ha pure accertato che la creditrice istante (andando con ciò al di là del proprio onere) aveva prodotto in giudizio un estratto notarile del registro delle imprese della Repubblica di Croazia corredato da traduzione giurata,nel quale [OSCURATO:PERSONA] – ossia la persona fisica che aveva firmato la procura alle liti –veniva indicato come titolare del potere di rappresentanza (unitamente al socio unico) in forza dell’atto costitutivo della società medesima, con la specificazione che allo stesso era stato conferito potere di firma singolare e disgiuntae che inoltre , come già rilevato dal tribunale, il reclamante non aveva contrapposto alcuna specifica contestazionealle risultanze di tale documento. Ciò posto, appare sufficiente osservare che, poiché il ricorrente neppure deduce di aver fornito la prova di cui era onerato, resta del tutto privo di rilievo stabilire se le eccezioni da lui sollevate per contestare il potere di rappresentanza di Bornjakfossero generiche o specifiche. Va aggiunto che la censura è totalmente priva di specificità, in quantoda un lato non chiarisce dove e quando sarebbe stata sollevata l’eccezione , asseritamente non esaminata dalla corte d’appello, di “invalidità della traduzione” (giurata) dell’estratto notarile esibito dalla creditrice istante (documento che non è stato allegato al ricorso, secondo quanto richiesto dall’art. 369, 2 comma, n. 4, cod. proc. civ)e neppure ne riproduce l’esatto contenuto nel motivoe, dall’altro, non contrasta l’accertamento del giudice del merito, evidentemente idoneo a superare l’ulteriore eccezione che si assume non esaminata, secondo il quale il potere rappresentativo di Borjak risultava dall’atto costitutivo della società. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l.fall, per avere la corte di appello ritenuto la società croata legittimata alla presentazione dell’istanza di fallimento nonostante il suo credito fosse contestato giudizialmente e non potesse pertanto ritenersi né certo né esigibile. Osserva al riguardo il ricorrente che non rientra fra i poteri del giudice adito col ricorso di fallimento quello di valutare la fondatezza nel merito delle contestazioni mosse dal debitore alle ragioni dei propri creditori, posto che, diversamente opinando, la valutazione espressa dal tribunale nella sentenza dichiarativa si risolverebbe in un giudizio prognostico sull’esito della lite,senza tuttavia le garanzie tipiche di un giudizio di cognizione piena, quale è – nel caso di specie – quello d a lui instaurato, d i opposizione a l decreto ingiuntivo notificatogli dalla GRADNJA,pendente avanti al Tribunale di Monza; richiama a conforto dell’assunto la giurisprudenza consolidata di legittimità che afferma che solo il decreto ingiuntivo munito dell’attestazione di definitiva esecutività ex art. 647 cod. proc. civ.è opponibile alla procedu ra fallimentare, asserendo che da tale principio si trarrebbe conferma che il credito contestato con l’opposizione al provvedimento monitorio non può essere accertato in sede di istruttoria prefallimentare. 2.1 Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. perché il provvedimento impugnato ha decisola questione di diritto in modo conforme al costante insegnamento di questa Corte secondo il quale, i n tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l.fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice,all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (così, Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 16853 del 25/05/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018; Cass. n. 576 del ; Cass. Sezioni Unite: n. 1521 del 2013 ). Va solo aggiunto che l’esame del motivo non offre elementi per mutare questo orientamento, atteso che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente attiene alla questione, del tutto estranea a quella qui dibattuta, dell’opponibilità al fallimento, in sede di insinuazione allo stato passivo, del decreto ingiuntivo non divenuto definitivo prima della pronuncia della sentenza dichiarativa. 3. Con il terzo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazionedell’art. 5 l. fall., sostenendo che la corte di appello avrebbe svolto un’erronea valutazione prognostica della sua incapacità al pagamento del debito tributario, senza considerare che al momento della celebrazione del giudizio di reclamo la procedura di definizione agevolata non si era ancora conclusae che la sua successiva, intervenuta ammissione alla rateazione del debito (ivi compreso quello ritenuto dal giudice non rientrante nell’ambito applicativo del d.l. 148/017) gli avrebbe consentito di saldare ogni pendenza con l’erario, rispettando le scadenze programm ate, previo ricorso al credito bancario - cui egli avrebbe avuto accesso grazie al reddito da lavoro dipendente di cui gode- ed alla vendita dell’immobile d el quale è proprietario, di valore certamente superiore ai 27.000 euro. 3.1 Il motivo è inammissibile, perché, ancorché rubricato sotto il profilo della violazione di legge, è in realtà rivolto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione dell’accertamento compiuto dalla corte d’appello in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza, sindacabile nella presente sede di legittimità nei soli ristretti limiti stabiliti dall’attuale testo dell’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c., ovvero mediante la specifica indicazione del fatto storico, oggetto di discussione fra le parti, di cui il giudice del merito avrebbe omesso l’esame e che, ove considerato, avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia. Ciò senza tener conto che l’eventuale, avvenuto accoglimento della domanda di definizione agevolata del debito erariale costituisce un fatto sopravvenuto alla dichiarazione di fallimento, che non si vede come avrebbe potuto essere valutato dal giudice del merito, e comunque irrilevante ai fini della valutazione dello stato di insolvenza. Non v’è necessità di regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa delle parti intimate.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.M. La Corte dichiarainammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni
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