CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10799/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso diBruno [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01 /0 4 /19 66 , avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, letta per il ricorrente la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 2 otto bre 2025 il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l’appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza in data 10 giugno 2025 del Tribunale di Foggia che aveva rigettato l’istanza di sostituzione della misura di custodia cautelare in carcere con una misura domiciliare da eseguirsi in comunità terapeutica, nell’ambito di un procedimento per violazione degli art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorrente eccepisce la violazione ed erronea applicazione degli art. 273 e 275 comma 3 cod. proc. pen nonché la carenza ed illogicità della motivazione, per omessa valutazione comparativa con un precedente provvedimento di sostituzione della misura carceraria con quella domiciliare in comunità. Con la memoria, corredata da numerosi allegati, insiste nelle sue ragioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il Tribunale del riesame ha rigettato l’appello cautelare in conseguenza dei titoli di reato – art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 – e della negativa personalità del ricorrente, dedito da oltre vent’anni al settore degli stupefacenti. Tale motivazione non è sufficiente perché l’ordinanza non risponde ad altra questione,specificamente devoluta dal ricorrente nell’appello cautelare, e cioè alla ragione dell’ingiustificata differenza di trattamento rispetto ad altro procedimento, denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, in cui l’associazione dedita al traffico di stupefacente di cui era partecipe era addirittura aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1, cod. pen., procedimento nel quale il G.i.p. in data 2 febbraio 2024 ha disposto il collocamento in comunità. S’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con riferimento a tale punto. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso,