Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32145/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ella Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili poiché lededotte violazioni di legge e i prospettati vizi di motivazione si risolvono nellamera sollecitazione di una diversa lettura delle risultanze probatorie estranea alsindacato di legittimità, essendo preclusa alla Corte di cassazione la riletturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonomavalutazione delle prove, riservate al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402 del30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01); né è configurabile il denunciato viziomotivazionale, posto che il controllo di legittimità è limitato alla verificadell’illogicità manifesta e immediatamente percepibile, non essendo consentitoalla Corte verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processualiné sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito (Sez.

U, n.47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999,dep. 2000, Spina, Rv. 214794-01);[OSCURATO:PERSONA] che le censure, benché formalmente prospettate come violazioni dilegge e vizi motivazionali, sono in realtà dirette a ottenere una diversaricostruzione dei fatti e una rinnovata valutazione del materiale probatorio inordine alla configurabilità dei delitti contestati; a fronte della motivazionecompleta e priva di manifeste illogicità resa dalla Corte territoriale, il ricorrente silimita, infatti, a contrapporre una lettura alternativa delle emergenze processuali,inammissibile in sede di legittimità, dovendosi ribadire che il giudizio dicassazione non costituisce un terzo giudizio di merito, essendo demandato allaCorte il solo controllo sulla correttezza giuridica e sulla tenuta logica delladecisione impugnata (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, cit.; Sez.

U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.);Ritenutoche il terzo motivo, relativo al mancato giudizio di prevalenzadell’attenuante riconosciuta in applicazione della sentenza della Cortecostituzionale n. 86 del 2024 sulla recidiva, è parimenti inammissibile,risolvendosi in una censura non consentita in sede di legittimità a fronte di unamotivazione immune da manifesta illogicità;[OSCURATO:PERSONA], infatti, che la dosimetria della pena, ivi compresa la comparazionetra circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ove esercitatanel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., e che, nel caso dispecie, l’onere motivazionale risulta adeguatamente assolto mediante il richiamoal trattamento sanzionatorio già sensibilmente contenuto per effetto dellaconcessione delle circostanze attenuanti generiche e del riconoscimento dellalieve entità del fatto;Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili poiché lededotte violazioni di legge e i prospettati vizi di motivazione si risolvono nellamera sollecitazione di una diversa lettura delle risultanze probatorie estranea alsindacato di legittimità, essendo preclusa alla Corte di cassazione la riletturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonomavalutazione delle prove, riservate al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01); né è configurabile il denunciato viziomotivazionale, posto che il controllo di legittimità è limitato alla verificadell’illogicità manifesta e immediatamente percepibile, non essendo consentitoalla Corte verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processualiné sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito (Sez. U, n.47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999,dep. 2000, Spina, Rv. 214794-01);[OSCURATO:PERSONA] che le censure, benché formalmente prospettate come violazioni dilegge e vizi motivazionali, sono in realtà dirette a ottenere una diversaricostruzione dei fatti e una rinnovata valutazione del materiale probatorio inordine alla configurabilità dei delitti contestati; a fronte della motivazionecompleta e priva di manifeste illogicità resa dalla Corte territoriale, il ricorrente silimita, infatti, a contrapporre una lettura alternativa delle emergenze processuali,inammissibile in sede di legittimità, dovendosi ribadire che il giudizio dicassazione non costituisce un terzo giudizio di merito, essendo demandato allaCorte il solo controllo sulla correttezza giuridica e sulla tenuta logica delladecisione impugnata (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, cit.; Sez. U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.);Ritenutoche il terzo motivo, relativo al mancato giudizio di prevalenzadell’attenuante riconosciuta in applicazione della sentenza della Cortecostituzionale n. 86 del 2024 sulla recidiva, è parimenti inammissibile,risolvendosi in una censura non consentita in sede di legittimità a fronte di unamotivazione immune da manifesta illogicità;[OSCURATO:PERSONA], infatti, che la dosimetria della pena, ivi compresa la comparazionetra circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ove esercitatanel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., e che, nel caso dispecie, l’onere motivazionale risulta adeguatamente assolto mediante il richiamoal trattamento sanzionatorio già sensibilmente contenuto per effetto dellaconcessione delle circostanze attenuanti generiche e del riconoscimento dellalieve entità del fatto;Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32145/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris