CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 48376/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 15/12/2020 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 15 dicembre 2020, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 31 ottobre 2017, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri nonché la i / condanna dello stesso alla pena di due anni di reclusione e di 145.000,00 euro di multa e gli ha concesso la sospensione condizionale della pena detentiva. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, in data 9 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe introdotto illegalmente nel territorio dello Stato 29 kg. di tabacchi lavorati esteri, costituiti da 145 stecche di sigarette prive del timbro del monopolio, detenute a bordo di un veicolo sbarcato da una nave proveniente dalla Tunisia, in vani appositamente realizzati ed utili ad occultare quanto trasportato. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe, per conto di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di ufficio, articolando un unico motivo di ricorso. Con l'unico motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 420-bis, 420-quater e 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta conoscenza del processo da parte dell'imputato. Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente rigettato l'eccezione con la quale la difesa aveva chiesto di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, deducendo che il processo era stato celebrato sulla base di una dichiarazione di assenza dell'imputato emessa senza che a quest'ultimo fosse stata mai notificato un provvedimento di vocatio in iudicium. Si rappresenta che le notifiche relative alla citazione a giudizio sono state effettuate presso il difensore di ufficio, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., per l'inidoneità del domicilio eletto dal ricorrente. Si aggiunge che, presso il domicilio eletto, sono state effettuate soltanto due notifiche, una relativa al verbale di sequestro e l'altra relativa al dissequestro del veicolo, nessuna delle quali contenente informazioni sulla celebrazione del processo. Si precisa che, al momento della seconda notifica, l'attuale ricorrente all'epoca non ancora imputato, ha comunicato una nuova residenza in [OSCURATO:PERSONA], la quale è stata cancellata il 13 maggio 2016 per irreperibilità Si osserva che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, è necessario che l'imputato abbia conoscenza del processo, come destinatario di un formale provvedimento di vocatio in iudicium, non essendo sufficiente che il medesimo abbia conoscenza della pendenza di una indagine a suo carico (si cita Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro). Si richiamano poi i principi desumibili dall'art. 14, comma 3, lett. d), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a [OSCURATO:PERSONA] il 16 dicembre 1966, nonché dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, evidenziandosi che gli stessi hanno indotto il legislatore italiano ad abolire l'istituto della contumacia e a prevedere quello del processo in assenza, caratterizzato dalla necessità che l'imputato abbia notizia personalmente dell'esistenza del processo a suo carico e del suo diritto a parteciparvi. 3. Sempre per conto di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha presentato motivi nuovi, denunciando violazione di legge, in riferimento agli artt. 420-bis, 420-quater e 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta conoscenza del processo da parte dell'imputato. Nei motivi nuovi si ribadiscono le censure enunciate nell'originario ricorso e si cita ulteriore giurisprudenza (in particolare, si richiamano: Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail; Sez. U, n. 14498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric; Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino; Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D.). Si deduce, poi, che, nelle more del giudizio di legittimità, sono decorsi i termini di prescrizione del reato per il quale l'imputato è stato condannato. 4. Ancora per conto [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Innanzitutto, risulta necessaria una premessa. La questione relativa alla mancata conoscenza del processo, qualora si assume sia determinata da notificazione effettuata in violazione della disciplina prevista per la celebrazione del giudizio in assenza, attiene alla omessa citazione dell'imputato, e, quindi, ad una nullità assoluta ed insanabile, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen. In effetti, come precisato con enunciazione di carattere generale dalle Sezioni Unite, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre quando la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre si configura una nullità a regime intermedio nei casi in cui, invece, vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (v., in particolare, Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539-01, e Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028-01). Ora, se si ritiene che la disciplina del processo in assenza imponga "sempre" di accertare «in fatto» se l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo o abbia volontariamente impedito alle autorità di informarlo ufficialmente in proposito (cfr., per questa conclusione, specificamente, Sez. U- n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, § 14 del Considerato in Diritto), deve inferirsi, in via consequenziale, che la notificazione degli atti del processo al difensore di ufficio, pur in presenza di una delle situazioni tipizzate dall'art. 420- bis cod. proc. pen. (dichiarazione o elezione di domicilio, arresto, fermo o sottoposizione a misura cautelare personale, nomina del difensore di fiducia), qualora sia avvenuta senza un'affidabile verifica in concreto circa la volontaria sottrazione dell'imputato alla conoscenza del processo, è, insieme, inidonea a determinare la conoscenza effettiva, per l'imputato, della citazione a giudizio, nonché eseguita in forme diverse da quelle prescritte. Una conferma di questa conclusione sembra offerta dalla disciplina della rescissione del giudicato. Invero, a norma dell'art. 629-bis, comma 1, cod. proc. pen., «[i]l condannato [...] con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo». Ed infatti, la previsione di un rimedio esperibile anche dopo la formazione del giudicato nel caso di celebrazione del processo in assenza, determinata da incolpevole mancata conoscenza della celebrazione dello stesso, evidenzia come la notifica della citazione a giudizio all'imputato, anche quando è stata eseguita in presenza di una delle situazioni tipizzate dall'art. 420-bis cod. proc. pen., se non risulta la effettiva conoscenza del processo da parte del medesimo, o un suo colposo comportamento che abbia impedito alle autorità di informarlo ufficialmente in proposito, equivale ad una omessa citazione, perché non è "consolidata" nemmeno dalla formazione del giudicato. Nell'indicato ordine di idee, del resto, si è già espressa più volte la giurisprudenza. Si è infatti affermato che, nel giudizio in assenza, è affetta da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica del decreto di citazione all'imputato eseguita presso il difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata la sussistenza dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l'imputato o di altri elementi idonei a far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento (così Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021, Georgieva, Rv. 281315-01; cfr., in termini analoghi, Sez. 5, n. 37185 del 01/07/2019, Della Torre, Rv. 277339-01). 3. Posta la premessa della sua rilevabilità di ufficio anche nel giudizio di appello, la questione della invalidità della notificazione della citazione a giudizio e della conseguente celebrazione del processo in assenza nei confronti dell'attuale ricorrente è fondata, perché la conclusione della sentenza impugnata secondo cui l'imputato era a conoscenza del processo a suo carico è erronea, quanto meno per difetto di una corretta motivazione. 3.1. Le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che la disciplina di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. ammette la celebrazione del processo in assenza solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza della pendenza del giudizio da parte dell'imputato, ovvero della volontà del medesimo di sottrarsi a tale conoscenza (v. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, §§ 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 e 14 del Considerato in Diritto). In particolare, l'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. è letto come una previsione tendente a facilitare il compito del giudice, ma non a fissare una presunzione di conoscenza. Tra l'altro, si afferma specificamente: «Alcun effetto, invece, conseguirà ad una impossibilità di regolare notifica: risultare sloggiato al domicilio eletto non consentirà di procedere in assenza sulla scorta della notifica quale soggetto irreperibile o presso la casa comunale; risultare irreperibile non consentirà che la pur valida notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. prevalga sul dato sostanziale della non conoscenza; aver nominato un difensore di fiducia che ha poi rinunciato al mandato o che sia stato revocato parimenti non consentirà di procedere senza certezza della conoscenza» (cfr. Sez. U, n. 23948 del 2020, cit., § 13.2). Si precisa: «l'art. 420-bis cod. proc. pen. estende la possibilità di procedere in absentia ai casi in cui, ricorrendo le date situazioni, tali da giustificare una esigibile diligenza dell'interessato, la notifica sia stata "possibile" a mani di soggetti diversi dall'interessato. In questi soli casi, si "tipizza" la certezza di conoscenza della chiamata in giudizio per il dato giorno» (così Sez. U, n. 23948 del 2020, cit., § 13.6). Si osserva: «Con una tale interpretazione, fedele al dato testuale ed alla ratio, il sistema risulta pienamente conforme ai principi e alla evoluzione di quanto già era stato raggiunto nel 2005: si procede solo a fronte della certezza della conoscenza del processo (o della volontaria sottrazione alla conoscenza). Vi corrisponde anche la disciplina della rescissione del giudicato che (pur ragionevolmente non potendo certo escludersi che venga dedotto l'errore di valutazione del giudice nel considerare la parte a conoscenza della chiamata in giudizio) fa chiaramente riferimento non al superamento di una presunzione ma alla indicazione di vicende concrete, non note al giudice, che hanno impedito la partecipazione al processo» (v. ancora Sez. U, n. 23948 del 2020, cit., § 13.7). Conclusivamente, ed in modo inequivocabile, si osserva: «In chiusura, si rammenta come la disposizione [di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen.], per la difesa dai "finti inconsapevoli", valorizzi, quale unica ipotesi in cui possa procedersi pur se la parte ignori la vocatio in ius, la volontaria sottrazione "alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento"». Si puntualizza: «Evidentemente, si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta. L'art. 420-bis cod. proc. pen. non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale; quindi non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali la irreperibilità, il domicilio eletto etc. Certamente la manifesta mancanza diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione": se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita» (così Sez. U, n. 23948 del 2020, cit., § 14). 3.2. L'insegnamento delle Sezioni Unite di cui si è detto, secondo il quale la sussistenza di una delle situazioni tipizzate dall'art. 420-bis cod. proc. pen. non è, di per sé, sufficiente a fornire la certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato, o la volontà del medesimo di sottrarsi alla conoscenza del giudizio, e, quindi, a consentirne la celebrazione in assenza, ha trovato significative conferme nella successiva elaborazione giurisprudenziale. Innanzitutto, in tema di esperibilità del rimedio della rescissione del giudicato, si è affermato che l'effettiva conoscenza del procedimento, siccome deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorché a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l'atto (cfr. Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680-01). La pronuncia appena citata si segnala anche perché ha espressamente precisato che, nel caso di sopravvenuta impossibilità di notifica al domicilio eletto o dichiarato, la notifica della vocatio in iudicium, effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto eseguita in luogo diverso dal domicilio indicato, non consente di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. Altra decisione, poi, ha osservato che, in tema di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza di condanna contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge 28 aprile 2014, n. 67), è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa istanza, che, sul rilievo della regolarità meramente formale della notificazione dell'atto, assegni al comportamento dell'imputato, che abbia omesso di comunicare all'Autorità giudiziaria il mutamento del domicilio a suo tempo dichiarato, il significato di una volontaria sua scelta di sottrarsi alla conoscenza legale del processo e delle sentenze (così Sez. 1, n. 27919 del 30/09/2020, Luraschi, Rv. 29641-01). 3.3. Nella vicenda in esame, la sentenza impugnata conclude «da un lato, che l'imputato ha saputo fin dall'inizio, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 420-bis c.p.p., dell'esistenza del presente procedimento penale a suo carico, avendo in esso eletto domicilio oltre a ricevere copia degli atti relativi al sequestro di beni di sua proprietà, dall'altro che la vocatio in iudicium è stata sempre correttamente eseguita». A fondamento di questa conclusione, si osserva che: -) l'imputato, al momento del sequestro da lui subito, in data 9 febbraio 2014, era già da tempo presente sul territorio nazionale e ne conosceva la lingua, come dimostrato dall'esibizione di patente di guida italiana del medesimo acquisita agli atti in copia; -) il verbale di sequestro, sottoscritto dall'imputato, conteneva la precisazione di essere «valido quale notizia di reato», e l'elezione di domicilio presso un immobile specificamente indicato, preceduta dagli avvertimenti di cui all'art. 161, comma 2, cod. proc. pen.; -) il provvedimento di dissequestro è stato notificato all'imputato, in data 7 dicembre 2015, presso il domicilio dal medesimo indicato all'atto del sequestro; -) l'imputato, successivamente, in data 13 maggio 2016, è stato cancellato dall'elenco dei residenti del Comune in cui aveva eletto domicilio; -) tutte le notifiche relative al processo sono state regolarmente effettuate al difensore di ufficio, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in difetto di nomina di difensore di fiducia. Si sottolinea, in particolare, che l'imputato «ebbe a designare un domicilio presso un ben specificato indirizzo che era effettivamente la sua dimora in quel momento, salvo poi trasferirsi altrove omettendo di dare comunicazione del suo nuovo recapito alle Autorità procedenti». 3.4. In considerazione dei principi giuridici applicabili e delle vicende processuali indicate nella sentenza impugnata, le conclusioni della stessa in ordine alla legittimità della dichiarazione di assenza dell'imputato sono giuridicamente errate o comunque non fondate sui presupposti necessari. Precisamente, la conclusione «da un lato, che l'imputato ha saputo fin dall'inizio, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 420-bis c.p.p., dell'esistenza del presente procedimento penale a suo carico, avendo in esso eletto domicilio oltre a ricevere copia degli atti relativi al sequestro di beni di sua proprietà, dall'altro che la vocatio in iudicium è stata sempre correttamente eseguita», è errata se riferita al "procedimento", invece che al "processo", ed è comunque avvenuta in assenza di effettivi accertamenti idonei a giustificare il convincimento che l'imputato abbia avuto conoscenza del "processo" o abbia voluto sottrarsi alla conoscenza della instaurazione e celebrazione di questo. Innanzitutto, ai fini della validità della celebrazione del giudizio in assenza non basta la conoscenza di essere sottoposto a "procedimento", ma occorre la conoscenza di essere accusato in un "processo", o, comunque, la volontà di sottrarsi alla conoscenza del "processo". E le uniche conoscenze certe dell'imputato, nella specie, si riferiscono ad atti delle indagini preliminari. Inoltre, la effettuazione della notifica del provvedimento di dissequestro presso il domicilio eletto prima del processo, la cancellazione dell'imputato dall'elenco dei residenti del Comune in cui aveva eletto domicilio, e la mancata comunicazione del nuovo recapito alle Autorità procedenti, non sono elementi idonei a far concludere che l'imputato avesse la volontà di evitare la conoscenza degli atti del processo. Invero, l'ultimo atto di cui l'imputato ha avuto effettivamente contezza è quello concernente il dissequestro; questo atto, però, non era certo idoneo ad indurre nell'attuale ricorrente il ragionevole "sospetto" del successivo esercizio dell'azione penale a suo carico. La cancellazione dell'imputato dall'elenco dei residenti del Comune in cui aveva eletto domicilio, poi, non necessariamente è stata portata a conoscenza del medesimo, né la sentenza offre prova di ciò, anzi dagli atti risulta che la cancellazione è stata disposta per l'accertata irreperibilità della persona; in ogni caso, non vi sono elementi per collegare la cancellazione dell'imputato dall'elenco dei residenti del Comune in cui aveva eletto domicilio, e tanto meno la sua irreperibilità, alla volontà di sottrarsi al processo. Anche la circostanza della mancata comunicazione del nuovo recapito alle Autorità procedenti non è di per sé dirimente, sia perché il domicilio eletto non era inesistente o inesatto, ed aveva consentito di effettuare notificazioni personali all'imputato, sia perché non è possibile ricostruire le ragioni della sua irreperibilità. 4. Alla fondatezza della questione relativa alla invalidità della notificazione della citazione a giudizio e della conseguente celebrazione del processo in assenza nei confronti dell'imputato segue la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Occorre infatti considerare che il termine di prescrizione, pur considerando un periodo di sospensione pari a 126 giorni, è maturato il 15 dicembre 2021, essendo il fatto in contestazione indicato nel capo di accusa come commesso in data 9 febbraio 2014. Né dagli atti risultano elementi da cui inferire l'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato, come richiede l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ai fini del