CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 19877/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze confermava la decisione di primo grado, nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di detenzione illegale di 57 munizioni a palla, relative ad arma per cui era stata rilasciata mera licenza per collezione (art. 10, nono e undicesimo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, sub capo C della rubrica), ed era stato condannato, in relazione, alla pena di un anno di reclusione e 1.500 euro di multa. La Corte territoriale dichiarava invece prescritto l'ulteriore reato di detenzione di 320 cartucce a palla, eccedenti il limite autorizzato (art. 697 cod. pen., sub capo D), già accertato dal primo giudice. 2. L'imputato ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., concernente la particolare tenuità del fatto. Il suo mancato riconoscimento risulta motivato mediante richiamo alla circostanza che l'imputato «detene[sse], sia pure con le dovute cautele, un piccolo arsenale». Ciò posto, il ricorrente osserva che, per arsenale, deve intendersi un deposito di armi. Le armi in possesso dell'imputato erano regolarmente autorizzate e adeguatamente custodite. Non sarebbe dato allora comprendere perché la circostanza dovesse rivestire, sul punto, rilievo preclusivo. Le pertinenti valutazioni sulle modalità della condotta e sull'entità del danno sarebbero state viceversa omesse dalla sentenza impugnata, nonostante l'avvenuta quantificazione della pena al minimo edittale lasciasse intendere l'esiguità dell'una e dell'altro. 2.2. Con i motivi secondo, terzo e quarto, passibili d'illustrazione congiunta, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il relativo diniego risulta motivato mediante richiamo alla circostanza che gli elementi in proposito addotti, ossia il comportamento processuale collaborativo e la diligente custodia delle armi, fossero già valsi, sin dal primo grado, il contenimento della pena al minimo edittale. La circostanza sarebbe ininfluente, perché gli indici ricavabili dall'art. 133 cod. pen. sarebbero utilizzabili per entrambe le valutazioni. La diligente custodia delle armi, peraltro, non sarebbe stata affatto considerata, ai fini della pena, dal primo giudice, ma sarebbe stata dedotta solo nei motivi di appello. Mancherebbe dunque una legittima e convincente spiegazione della decisione al riguardo adottata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. E' noto che, ai fini dell'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., rilevino la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il giudizio sull'entità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione ivi previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Deplano; Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Milone, Rv. 274647-01; Sez. 3, n. 34151 del 18/6/2018, Foglietta, Rv. 273678-01). L'offesa, inoltre, assume rilievo nella sua eventuale dimensione plurima, nell'ambito di un apprezzamento complessivo, in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui la condotta si articola (Sez. 5, n. 26813 del 10/2/2016, Grosoli, Rv. 267262-01). In tale corretta prospettiva decisoria si pone il passaggio argomentativo della sentenza impugnata, nel motivo censurato, con cui sostanzialmente si afferma che il numero complessivo di munizioni illegalmente detenute (377, includendo anche il reato sub D, accertato e andato prescritto) - in questo senso si parla di «arsenale», il termine è da riferire, per metonimia, ai proiettili - rendeva nient'affatto esigua l'offesa, sotto il profilo del pericolo derivante dall'illecito. Si tratta di valutazione logica e plausibile, che passa indenne il vaglio di legittimità. 2. Sono altresì infondati i motivi di ricorso ulteriori, convergenti sul tema delle attenuanti generiche e congiuntamente esaminabili. La Corte territoriale ha valutato congruo il minimo della pena, sulla base del comportamento processuale dell'imputato, nonché dell'elemento della pregressa diligente custodia delle armi, evidenziata nei motivi di appello. Ciò considerato, e posto che le circostanze attenuanti generiche hanno anche la funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi (Sez. 2, n.5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639-01), la Corte stessa non ha ravvisato, nella specificità della vicenda, la necessità di interventi correttivi ulteriori al riguardo, avendo giudicato la pena conclusivamente irrogata già rispettosa del principio di ragionevolezza e coerente con la finalità rieducativa ad essa assegnata dall'ordinamento. Trattasi di apprezzamento in questa sede ineccepibile. 3. Il ricorso è conseguentemente respinto. A tanto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] ncesc Centofant