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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2026

Cassazione n. 14544/2026

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tante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello StatoricorrenteCONTROLOSAVIO FABIO, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Carbonecontroricorrente- incidentaleavverso la sentenza n. 3113/22 della Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, pubblicata in data 21novembre 2022.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Puglia ha accolto l’appello diNumero registro generale 6481/2024Numero sezionale 3700/2026Numero di raccolta generale 14544/2026Data pubblicazione 16/05/2026dell’Agenzia delle Entrate- avverso la sentenza n. 2553/16della [OSCURATO:PERSONA] di Bari, con la qualeera stato parzialmente accolto il ricorso del contribuente -e,segnatamente, con riferimento alle sanzioni- avverso l’avviso diliquidazione n. 2013 S. 1T 010793000, emesso in relazioneall’imposta di registro dovuta per la stipula, avvenuta in data25 novembre 2013, di un atto di compravendita ed, inparticolare, per la decadenza dalle agevolazioni di cui all’art. 2,comma 4-bis d.l. n. 194 del 2009, conv., con modif., dallalegge n. 25 del 2010, in conseguenza della riscontratamancanza del carattere di ruralità del locale oggetto dialienazione, costituito un da deposito di vecchia costruzione,adibito a ricovero di attrezzi agricoli, ubicato in Putignano (BA).2.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento aquattro motivi di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito, depositando ricorso incidentale,affidato ad un unico motivo di impugnazione, e,successivamente, memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso principale non è fondato ed, in quanto tale, nonmerita accoglimento.2.

Con il primo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha prospettato la violazione ofalsa applicazione dell’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194 del2009, conv., con modif., dalla legge n. 25 del 2010, per esserestata erroneamente reputata applicabile l’agevolazionenonostante il fabbricato compravenduto fosse privo dei requisitidi ruralità necessari per beneficiarne, tenuto conto, oltre tutto,Numero registro generale 6481/2024Numero sezionale 3700/2026Numero di raccolta generale 14544/2026Data pubblicazione 16/05/2026che era stato alienato isolatamente e non unitamente ad unterreno agricolo del quale fosse pertinenza.3.

Il motivo è infondato.3.1.

I giudici di secondo grado, infatti, hanno accoltol’appello del contribuente reputando “pertinenziale” ilmanufatto compravenduto -sulla scorta di un giudizio di fattonon sindacabile in questa sede- e, nel contempo, irrilevanti -contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate-il classamento catastale e l’annotazione di ruralità del bene(cfr. la sentenza impugnata, alle pagg. 14, 15, 16 e 17).Ed, in tal modo, hanno fatto corretta applicazionedell’orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema diagevolazioni per la piccola proprietà contadina, il riferimentodell’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194 del 2009, conv., conmodif., dalla legge n. 25 del 2010, agli “atti di trasferimento atitolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoliin base a strumenti urbanistici vigenti”, implica la ricorrenzadel vincolo pertinenziale tra il bene principale e quelloaccessorio, che va accertato in concreto, prescindendo, quindi,dal classamento catastale e dall’annotazione di ruralità delleunità immobiliari, che non devono essere necessariamentequalificate come rurali (cfr. Cass. n. 31840/24).3.2.

E’ invece inammissibile il motivo, in parte qua,concernente la questione relativa al trasferimento delfabbricato indipendentemente da un terreno agricolo, perchédel tutto nuova, in quanto, con l’atto impugnato e,successivamente, con le difese articolate nel corso di entrambii gradi di merito, l’Agenzia delle Entrate ha fondato le suedifese esclusivamente sulla carenza di ruralità del bene, chesarebbe dovuta emergere dalla categoria catastale ad essoNumero registro generale 6481/2024Numero sezionale 3700/2026Numero di raccolta generale 14544/2026Data pubblicazione 16/05/2026tempestivamente esercitata dal contribuente, di ottenerne lavariazione, e, quindi, su circostanze -ed argomentazioni- nonsovrapponibili a quelle -inerenti all’oggetto del contratto dicompravendita ed alla necessità che riguardasse anche unterreno agricolo- mai dibattute prima.4.

Con il secondo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione ofalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., anche in relazione all’art.13 d.lgs. n. 471 del 1997, per essere state annullate lesanzioni nonostante non ne fosse stato mai chiesto -ed in ciò ladecisione era viziata da ultrapetizione- l’annullamento, attesoche l’atto impugnato non le contemplava.5.Con il terzo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., ha dedotto la violazione o falsaapplicazione dell’art. 132, num. 4, c.p.c. e dell’art. 36, secondocomma, num. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, essendo la sentenzaimpugnata priva di motivazione, in quanto ancorata solamentea “principi generali e fattispecie astratte senza tuttavia esporrealcuna ragione sul perché la loro applicazione al caso concretoavrebbe dovuto condurre all’annullamento delle sanzioni”.6.Con il quarto motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha perorato la violazione o falsaapplicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, per non avere igiudici di secondo grado debitamente considerato che, in casodi mancato pagamento delle sanzioni, entro sessanta giornidalla notifica dell’atto, la colpevolezza doveva reputarsi in reipsa.7.

I motivi -esaminabili congiuntamente perché tutti attinential tema delle sanzioni annullate dai giudici di primo grado, inNumero registro generale 6481/2024Numero sezionale 3700/2026Numero di raccolta generale 14544/2026Data pubblicazione 16/05/2026virtù di una statuizione confermata dalla corte regionale- sonoinammissibili.7.1.

La Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] dellaPuglia, invero, ha riformato la sentenza di prime cure, cheaveva rigettato, nel merito, il ricorso del contribuente (cfr. lasentenza n. 2553/16 della [OSCURATO:PERSONA], alle pagg. 2 e 3), accogliendo l’appello principale daquest’ultimo proposto ed annullando l’atto impugnato.E’ pur vero che, con tale sentenza, è stato rigettato l’appelloincidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate, avente adoggetto le sanzioni che erano state annullate dalla corte diprossimità, ma è altrettanto vero che, con l’annullamento intoto dell’atto impugnato, qualsivoglia questione inerente allesanzioni doveva reputarsi priva di interesse.7.2.

E ciò ancor più considerando l’infondatezza del primomotivo del ricorso principale, del quale si è detto nelle pagineche precedono, giacché la conferma della sentenza impugnatanella parte in cui ha annullato l’avviso di accertamento de quofa venir meno definitivamente qualsivoglia interesse alladisamina del tema inerente alla stessa sussistenza o meno disanzioni con esso irrogate.8.

Il ricorso incidentale è fondato ed, in quanto tale, meritaaccoglimento.9.

Con l’unico motivo addotto a sostegno dell’impugnazione ilcontribuente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c., ha lamentato la violazione o falsa applicazione degli artt.1 e 15, commi 1, 2-ter e 2-quinquies, d.lgs. n. 546 del 1992,dell’art. 24 Cost. e del d.m. n. 55 del 2014, per erronealiquidazione delle spese di lite, omnicomprensivamentequantificate -nonostante il deposito di una nota speseNumero registro generale 6481/2024Numero sezionale 3700/2026Numero di raccolta generale 14544/2026Data pubblicazione 16/05/2026specifica- al di sotto dei minimi e nemmeno comprendenti lespese borsuali.10.

Il motivo è fondato.10.1.

In tema di liquidazione delle spese processualisuccessiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più ilvincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, iparametri di determinazione del compenso per la prestazionedefensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimentocostituiscono criteri di orientamento ed individuano la misuraeconomica standard del valore della prestazione professionale,di talché l’autorità giudiziaria adita è tenuta a specificare icriteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamentoapprezzabile dai parametri medi (cfr. Cass. n. 30286/17, Cass.n. 10343/20, Cass. n. 15313/21, Cass. n. 3357/22, Cass. n.2820/23, Cass. n. 24051/24 e Cass. n. 4848/25).Sulla scorta del ritenuto carattere non vincolante deiparametri di liquidazione, questa Corte è giunta a sostenereche la quantificazione del compenso e delle spese processualisia espressione di un potere discrezionale riservato al giudice eche la liquidazione, se contenuta entro i valoritabellari minimi e massimi, non richiede un’appositamotivazione e non è sottoposta al controllo di legittimità,dovendosi giustificare, invece, la scelta di aumentare odiminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvol’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoroprofessionale (cfr. Cass. n. 89/21, Cass. n. 28325/22, Cass.19025/24 e Cass. n. 11456/25).Inoltre, la liquidazione dei compensi, in applicazione del d.m.n. 55 del 2014, deve essere effettuata per ciascuna fase delgiudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza deiNumero registro generale 6481/2024Numero sezionale 3700/2026Numero di raccolta generale 14544/2026Data pubblicazione 16/05/2026parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle (cfr.Cass. n. 19482/18, Cass. n. 15533/22, Cass. n. 3265724,Cass. n. 21502/25 e Cass. n. 33862/25).10.2.

Nel caso di specie, la corte regionale pugliese, violandoi principi ai quali si è testé fatto cenno, ha liquidato le spese dilite al di sotto dei valori tabellari minimi, senza specificare inalcun modo le ragioni che l’hanno indotta non solo adisattendere la nota spese depositata dall’appellante, ma anche-e soprattutto- a liquidare una somma -omnicomprensiva dellaliquidazione per le attività defensionali espletate in primo ed insecondo grado e senza precisare l’ammontare riconducibile allediverse fasi all’interno di ciascun grado- davvero esigua, senzanemmeno tenere conto degli esborsi (cfr. la sentenzaimpugnata, a pag. 18, in cui è rinvenibile l’ammontarericonosciuto, con clausola di antistatarietà, al ricorrente, pariad euro 600,00, “oltre accessori di legge”).11.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso principale deve essere rigettato, mentre deve essereaccolto quello incidentale e, per l’effetto, la sentenzaimpugnata deve essere cassata, nella parte in cui ha statuitosulle spese di lite, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria diSecondo Grado della Puglia, in diversa composizione, affinchéeffettui un nuovo giudizio e provveda, altresì, alla liquidazionedelle spese del giudizio di legittimità.12.

Non sussiste -e, quindi, non deve essere fatta la relativadichiarazione- l’obbligo -da parte dell’Agenzia delle Entrate- diversare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115del 2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,non trovando applicazione tale norma nei confronti delleamministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo dellaNumero registro generale 6481/2024Numero sezionale 3700/2026Numero di raccolta generale 14544/2026Data pubblicazione 16/05/2026prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delleimposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 2615/22,Cass. n. 29956/23, Cass. n. 26720/24 e Cass. n.18523/25).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale ed accoglie quelloincidentale e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata nellaparte in cui ha statuito sulle spese di lite; rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello StatoricorrenteCONTROLOSAVIO FABIO, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Carbonecontroricorrente- incidentaleavverso la sentenza n. 3113/22 della Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, pubblicata in data 21novembre 2022.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Puglia ha accolto l’appello diNumero registro generale 6481/2024Numero sezionale 3700/2026Numero di raccolta generale 14544/2026Data pubblicazione 16/05/2026dell’Agenzia delle Entrate- avverso la sentenza n. 2553/16della [OSCURATO:PERSONA] di Bari, con la qualeera stato parzialmente accolto il ricorso del contribuente -e,segnatamente, con riferimento alle sanzioni- avverso l’avviso diliquidazione n. 2013 S. 1T 010793000, emesso in relazioneall’imposta di registro dovuta per la stipula, avvenuta in data25 novembre 2013, di un atto di compravendita ed, inparticolare, per la decadenza dalle agevolazioni di cui all’art. 2,comma 4-bis d.l. n. 194 del 2009, conv., con modif., dallalegge n. 25 del 2010, in conseguenza della riscontratamancanza del carattere di ruralità del locale oggetto dialienazione, costituito un da deposito di vecchia costruzione,adibito a ricovero di attrezzi agricoli, ubicato in Putignano (BA).2. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento aquattro motivi di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito, depositando ricorso incidentale,affidato ad un unico motivo di impugnazione, e,successivamente, memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso principale non è fondato ed, in quanto tale, nonmerita accoglimento.2. Con il primo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha prospettato la violazione ofalsa applicazione dell’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194 del2009, conv., con modif., dalla legge n. 25 del 2010, per esserestata erroneamente reputata applicabile l’agevolazionenonostante il fabbricato compravenduto fosse privo dei requisitidi ruralità necessari per beneficiarne, tenuto conto, oltre tutto,Numero registro generale 6481/2024Numero sezionale 3700/2026Numero di raccolta generale 14544/2026Data pubblicazione 16/05/2026che era stato alienato isolatamente e non unitamente ad unterreno agricolo del quale fosse pertinenza.3. Il motivo è infondato.3.1. I giudici di secondo grado, infatti, hanno accoltol’appello del contribuente reputando “pertinenziale” ilmanufatto compravenduto -sulla scorta di un giudizio di fattonon sindacabile in questa sede- e, nel contempo, irrilevanti -contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate-il classamento catastale e l’annotazione di ruralità del bene(cfr. la sentenza impugnata, alle pagg. 14, 15, 16 e 17).Ed, in tal modo, hanno fatto corretta applicazionedell’orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema diagevolazioni per la piccola proprietà contadina, il riferimentodell’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194 del 2009, conv., conmodif., dalla legge n. 25 del 2010, agli “atti di trasferimento atitolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoliin base a strumenti urbanistici vigenti”, implica la ricorrenzadel vincolo pertinenziale tra il bene principale e quelloaccessorio, che va accertato in concreto, prescindendo, quindi,dal classamento catastale e dall’annotazione di ruralità delleunità immobiliari, che non devono essere necessariamentequalificate come rurali (cfr. Cass. n. 31840/24).3.2. E’ invece inammissibile il motivo, in parte qua,concernente la questione relativa al trasferimento delfabbricato indipendentemente da un terreno agricolo, perchédel tutto nuova, in quanto, con l’atto impugnato e,successivamente, con le difese articolate nel corso di entrambii gradi di merito, l’Agenzia delle Entrate ha fondato le suedifese esclusivamente sulla carenza di ruralità del bene, chesarebbe dovuta emergere dalla categoria catastale ad essoNumero registro generale 6481/2024Numero sezionale 3700/2026Numero di raccolta generale 14544/2026Data pubblicazione 16/05/2026tempestivamente esercitata dal contribuente, di ottenerne lavariazione, e, quindi, su circostanze -ed argomentazioni- nonsovrapponibili a quelle -inerenti all’oggetto del contratto dicompravendita ed alla necessità che riguardasse anche unterreno agricolo- mai dibattute prima.4. Con il secondo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione ofalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., anche in relazione all’art.13 d.lgs. n. 471 del 1997, per essere state annullate lesanzioni nonostante non ne fosse stato mai chiesto -ed in ciò ladecisione era viziata da ultrapetizione- l’annullamento, attesoche l’atto impugnato non le contemplava.5.Con il terzo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., ha dedotto la violazione o falsaapplicazione dell’art. 132, num. 4, c.p.c. e dell’art. 36, secondocomma, num. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, essendo la sentenzaimpugnata priva di motivazione, in quanto ancorata solamentea “principi generali e fattispecie astratte senza tuttavia esporrealcuna ragione sul perché la loro applicazione al caso concretoavrebbe dovuto condurre all’annullamento delle sanzioni”.6.Con il quarto motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha perorato la violazione o falsaapplicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, per non avere igiudici di secondo grado debitamente considerato che, in casodi mancato pagamento delle sanzioni, entro sessanta giornidalla notifica dell’atto, la colpevolezza doveva reputarsi in reipsa.7. I motivi -esaminabili congiuntamente perché tutti attinential tema delle sanzioni annullate dai giudici di primo grado, inNumero registro generale 6481/2024Numero sezionale 3700/2026Numero di raccolta generale 14544/2026Data pubblicazione 16/05/2026virtù di una statuizione confermata dalla corte regionale- sonoinammissibili.7.1. La Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] dellaPuglia, invero, ha riformato la sentenza di prime cure, cheaveva rigettato, nel merito, il ricorso del contribuente (cfr. lasentenza n. 2553/16 della [OSCURATO:PERSONA], alle pagg. 2 e 3), accogliendo l’appello principale daquest’ultimo proposto ed annullando l’atto impugnato.E’ pur vero che, con tale sentenza, è stato rigettato l’appelloincidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate, avente adoggetto le sanzioni che erano state annullate dalla corte diprossimità, ma è altrettanto vero che, con l’annullamento intoto dell’atto impugnato, qualsivoglia questione inerente allesanzioni doveva reputarsi priva di interesse.7.2. E ciò ancor più considerando l’infondatezza del primomotivo del ricorso principale, del quale si è detto nelle pagineche precedono, giacché la conferma della sentenza impugnatanella parte in cui ha annullato l’avviso di accertamento de quofa venir meno definitivamente qualsivoglia interesse alladisamina del tema inerente alla stessa sussistenza o meno disanzioni con esso irrogate.8. Il ricorso incidentale è fondato ed, in quanto tale, meritaaccoglimento.9. Con l’unico motivo addotto a sostegno dell’impugnazione ilcontribuente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c., ha lamentato la violazione o falsa applicazione degli artt.1 e 15, commi 1, 2-ter e 2-quinquies, d.lgs. n. 546 del 1992,dell’art. 24 Cost. e del d.m. n. 55 del 2014, per erronealiquidazione delle spese di lite, omnicomprensivamentequantificate -nonostante il deposito di una nota speseNumero registro generale 6481/2024Numero sezionale 3700/2026Numero di raccolta generale 14544/2026Data pubblicazione 16/05/2026specifica- al di sotto dei minimi e nemmeno comprendenti lespese borsuali.10. Il motivo è fondato.10.1. In tema di liquidazione delle spese processualisuccessiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più ilvincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, iparametri di determinazione del compenso per la prestazionedefensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimentocostituiscono criteri di orientamento ed individuano la misuraeconomica standard del valore della prestazione professionale,di talché l’autorità giudiziaria adita è tenuta a specificare icriteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamentoapprezzabile dai parametri medi (cfr. Cass. n. 30286/17, Cass.n. 10343/20, Cass. n. 15313/21, Cass. n. 3357/22, Cass. n.2820/23, Cass. n. 24051/24 e Cass. n. 4848/25).Sulla scorta del ritenuto carattere non vincolante deiparametri di liquidazione, questa Corte è giunta a sostenereche la quantificazione del compenso e delle spese processualisia espressione di un potere discrezionale riservato al giudice eche la liquidazione, se contenuta entro i valoritabellari minimi e massimi, non richiede un’appositamotivazione e non è sottoposta al controllo di legittimità,dovendosi giustificare, invece, la scelta di aumentare odiminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvol’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoroprofessionale (cfr. Cass. n. 89/21, Cass. n. 28325/22, Cass.19025/24 e Cass. n. 11456/25).Inoltre, la liquidazione dei compensi, in applicazione del d.m.n. 55 del 2014, deve essere effettuata per ciascuna fase delgiudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza deiNumero registro generale 6481/2024Numero sezionale 3700/2026Numero di raccolta generale 14544/2026Data pubblicazione 16/05/2026parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle (cfr.Cass. n. 19482/18, Cass. n. 15533/22, Cass. n. 3265724,Cass. n. 21502/25 e Cass. n. 33862/25).10.2. Nel caso di specie, la corte regionale pugliese, violandoi principi ai quali si è testé fatto cenno, ha liquidato le spese dilite al di sotto dei valori tabellari minimi, senza specificare inalcun modo le ragioni che l’hanno indotta non solo adisattendere la nota spese depositata dall’appellante, ma anche-e soprattutto- a liquidare una somma -omnicomprensiva dellaliquidazione per le attività defensionali espletate in primo ed insecondo grado e senza precisare l’ammontare riconducibile allediverse fasi all’interno di ciascun grado- davvero esigua, senzanemmeno tenere conto degli esborsi (cfr. la sentenzaimpugnata, a pag. 18, in cui è rinvenibile l’ammontarericonosciuto, con clausola di antistatarietà, al ricorrente, pariad euro 600,00, “oltre accessori di legge”).11. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso principale deve essere rigettato, mentre deve essereaccolto quello incidentale e, per l’effetto, la sentenzaimpugnata deve essere cassata, nella parte in cui ha statuitosulle spese di lite, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria diSecondo Grado della Puglia, in diversa composizione, affinchéeffettui un nuovo giudizio e provveda, altresì, alla liquidazionedelle spese del giudizio di legittimità.12. Non sussiste -e, quindi, non deve essere fatta la relativadichiarazione- l’obbligo -da parte dell’Agenzia delle Entrate- diversare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115del 2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,non trovando applicazione tale norma nei confronti delleamministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo dellaNumero registro generale 6481/2024Numero sezionale 3700/2026Numero di raccolta generale 14544/2026Data pubblicazione 16/05/2026prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delleimposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 2615/22,Cass. n. 29956/23, Cass. n. 26720/24 e Cass. n.18523/25). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale ed accoglie quelloincidentale e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata nellaparte in cui ha statuito sulle spese di lite; rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
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