CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07779/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/5e~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla quantificazione della pena in ordine alla continuazione accolta. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di porre in continuazione svariati reati; in particolare ha unificato quello di associazione camorristica (art. 416-bis cod. pen.), già unificato ad alcune estorsioni, con una ulteriore estorsione (art. 629 cod. pen.) e quantifica in modo sensibile l'aumento per il reato satellite (cinque anni di reclusione). Nella motivazione il giudice ha spiegato perché gli altri reati, snodatisi in tanto tempo, non possano essere posti in continuazione. 2. La difesa, con il ricorso, articola alcuni motivi, condensabili in due doglianze. 2.1. Con la prima denuncia che la quantificazione della pena per il reato continuato non ha attuato il corretto isolamento della pena base, relativa al più grave reato fra i diversi che componevano la preesistente continuazione interna, e poi non ha motivato adeguatamente il grave aumento quantificato. 2.2. Con la seconda, denuncia vizio di motivazione per la mancata applicazione agli altri reati della disciplina della continuazione, atteso che l'unicità del disegno criminoso non risulta vulnerata dall'appartenenza progressiva a più contesti criminali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Quanto al primo motivo, il giudice dell'esecuzione ha omesso di scorporare dalla complessiva pena irrogata con la sentenza della Corte di appello del 16.07.2013 (pena complessiva, fra l'altro, indicata in modo difforme in due diversi punti del provvedimento) quella relativa al reato più grave, costituente la pena base: tale mancata specificazione, impedendo di far emergere l'effettiva entità della pena base e, quindi, l'effettiva entità degli aumenti già quantificati per la continuazione interna, genera una determinante carenza della motivazione. La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275845) ha ribadito più volte che il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena 2 /f come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268735) 1.2. Circa il secondo motivo, il ricorso appare rivalutativo e comunque non prospetta ragioni determinanti per destrutturare la motivazione dell'ordinanza nella parte in cui essa ha negato la continuazione. 2. Di conseguenza, va disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio sul punto a diversa Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, in osservanza al principio sulla diversità del giudice di rinvio in materia di applicazione della continuazione (stabilita dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 2013) limitatamente alla determinazione della pena in ordine alla continuazione riconosciuta, con rigetto nel resto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio petnuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli. Rigetta nel