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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28121/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Grte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, su concorde richiesta delle parti, rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p., in senso più favorevole all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena ritenuta di giustizia, inflitta a quest'ultimo dal giudice per le indagini preliminari pgesse-41 ou-t- Tribunale di Napoli, in relazione al reato ex art. 497, co. 2, c.p., in rubrica ascrittogli per essere stato trovato in possesso di un documento di identità valido per l'espatrio intestato a [OSCURATO:PERSONA], recante la fotografia dello stesso Colella, con sentenza di condanna del 18.4.2023, resa in sede di giudizio abbreviato.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando violazione di legge in ordine alla esatta qualificazione giuridica del fatto, che andrebbe ricondotto alla previsione dell'art. 497, co. 1, c.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare (peraltro con procedura semplificata) l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, sentenze, come quella in esame, pronunciate ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p.

Si osserva, al riguardo, che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis, c.p.p., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, c.p.p., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Cass., sez.

V, 19.3.2018, n. 15505, rv. 272853; Cass., sez.

V, 4.6.2018, n. 29243, rv. 273194; Cass., Sez.

IV, n. 52803, 14.9.2018, rv. 274522).

Occorre, pertanto, ribadire nel caso in esame il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, c.p.p., che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, c.p.p., e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr. Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170).

In questa prospettiva si è ulteriormente precisato, con condivisibile arresto, che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599- bis, c.p.p., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale-(In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, c.p.p., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis, c.p.p., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo: cfr. Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196).

Va, infine, sottolineato, per mera completezza espositiva che da tempo la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il condivisibile principio, secondo cui integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, c.p., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento/(In motivazione la Corte ha precisato che, pur potendo ipotizzare in astratto che il soggetto in possesso del documento falso riportante la propria fotografia non abbia concorso alla contraffazione, tuttavia la presenza della fotografia del possessore presenta una considerevole efficacia indiziaria in ordine alla condotta di concorso nella contraffazione: cfr. Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv. 273303).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Grte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, su concorde richiesta delle parti, rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p., in senso più favorevole all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena ritenuta di giustizia, inflitta a quest'ultimo dal giudice per le indagini preliminari pgesse-41 ou-t- Tribunale di Napoli, in relazione al reato ex art. 497, co. 2, c.p., in rubrica ascrittogli per essere stato trovato in possesso di un documento di identità valido per l'espatrio intestato a [OSCURATO:PERSONA], recante la fotografia dello stesso Colella, con sentenza di condanna del 18.4.2023, resa in sede di giudizio abbreviato. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando violazione di legge in ordine alla esatta qualificazione giuridica del fatto, che andrebbe ricondotto alla previsione dell'art. 497, co. 1, c.p. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare (peraltro con procedura semplificata) l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, sentenze, come quella in esame, pronunciate ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p. Si osserva, al riguardo, che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis, c.p.p., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, c.p.p., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Cass., sez. V, 19.3.2018, n. 15505, rv. 272853; Cass., sez. V, 4.6.2018, n. 29243, rv. 273194; Cass., Sez. IV, n. 52803, 14.9.2018, rv. 274522). Occorre, pertanto, ribadire nel caso in esame il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, c.p.p., che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, c.p.p., e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr. Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170). In questa prospettiva si è ulteriormente precisato, con condivisibile arresto, che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599- bis, c.p.p., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale-(In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, c.p.p., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis, c.p.p., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo: cfr. Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196). Va, infine, sottolineato, per mera completezza espositiva che da tempo la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il condivisibile principio, secondo cui integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, c.p., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento/(In motivazione la Corte ha precisato che, pur potendo ipotizzare in astratto che il soggetto in possesso del documento falso riportante la propria fotografia non abbia concorso alla contraffazione, tuttavia la presenza della fotografia del possessore presenta una considerevole efficacia indiziaria in ordine alla condotta di concorso nella contraffazione: cfr. Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv. 273303). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila i