CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26025/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 15 settembre 2021 il Tribunale di Foggia, in rito abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di incendio di una autovettura, avvenuto il 16 febbraio 2019, e reati di cessione di sostanze stupefacenti, avvenuti in varie date. Con sentenza del 9 giugno 2022 la Corte di appello di Bari, ha rideterminato la pena e confermato per il resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce inosservanza di norma processuale perché il giudizio di appello si sarebbe svolto in assenza dell'imputato, detenuto in carcere per questa causa, nonostante questi non avesse rinunciato a comparire. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Nell'unico motivo si sostiene che il giudizio di appello si sarebbe svolto in assenza dell'imputato, detenuto in carcere per questa causa, nonostante questi non avesse rinunciato a comparire. Dalla lettura degli atti del procedimento, cui la Corte può accedere atteso il vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), emerge che si versava in un rito abbreviato, e che il giudizio di appello si è svolto in camera di consiglio, disciplinata dalle norme del rito emergenziale dell'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176. Emerge ancora che il difensore aveva formulato istanza di trattazione orale il 9 maggio 2022, mentre non è presente agli atti una istanza di traduzione del detenuto. L'udienza si è svolta il 9 giugno 2022 senza la partecipazione dell'imputato, ma con la partecipazione del difensore, che, peraltro, non ha sollevato eccezioni. Il ricorso non afferma vi sia stata una istanza di traduzione rimasta non ottemperata, ma si limita a sostenere che non vi fosse rinuncia a comparire. In una udienza camerale, però, la mera mancanza di rinuncia a comparire dell'imputato detenuto per la causa per cui si procede non comporta l'obbligo del giudice di disporne la traduzione all'udienza, occorrendo, invece, che l'imputato abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire (Sez. U, Sentenza n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836: La mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perchè non disposta o non eseguita, dell'imputato che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza).Questo principio generale è applicabile anche alle udienze tenute secondo il rito emergenziale dell'art. 23-bis citato (Sez. :3, Sentenza n. 3958 del 12/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282888: in tema di giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da COVID-19, l'omessa traduzione dell'imputato detenuto, che abbia richiesto di comparire all'udienza per il tramite del difensore, determina una nullità assoluta ed insanabile del giudizio e della relativa sentenza). Ne consegue che il ricorso, che è fondato su un presupposto errato in diritto, è manifestamente infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.