CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34912/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16812/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. COOP., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 230/2023 depositata il 25gennaio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 dal RelatoreCHIARA GRAZIOSI: Rilevato che: La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 230/2023, respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione avente ad oggetto la sentenza n. 2772/2021 con cui il Tribunale di Milano aveva rigettato le sue domande presentate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., poi Uniabita soc. coop., chiamata in causa essendo fallita I Viaggi del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tale sentenza della corte di merito propone ora ricorso per cassazione il signor [OSCURATO:PERSONA] -il quale era stato il difensore in primo e in secondo grado di [OSCURATO:PERSONA]-, esponendo in premessa che il Tribunale di Milano, con sentenza n. 212/2023, pubblicata il 30 marzo 2023, aveva dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA], la cui curatrice aveva poi chiesto al [OSCURATO:PERSONA] l’autorizzazione di ricorrere per cassazione avverso la sentenza n. 230/2023 della Corte d’appello di Milano. Essendo stata negata tale autorizzazione, lo [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di proporre il ricorso in surrogazione ai sensi dell’articolo 2900 c.c. rispetto alla società in liquidazione giudiziale, essendone creditore, come risulterebbe dal progetto di stato passivo depositato dalla curatrice appunto nella procedura di liquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si difende con controricorso. Il ricorrente ha poi depositato memoria. Ritenuto che: 1. Il ricorso contiene un unico motivo - violazione e falsa applicazione degli articoli 2474 e 1418 c.c. nonché, per analogia, dell’articolo 2358 c.c. –e conclude impetrando la cassazione e la decisione nel merito. In particolare, il ricorrente -a pagina 15 del ricorso - conclude dichiarando che “conosce i precedenti giudizi resi da codesta Ecc.ma Corte che contrastano con il presente ricorso in surrogazione di Heba, sia per l’aspetto processuale (deponendo per la sua inammissibilità), sia per l’aspetto sostanziale, deponendo per il suo rigetto nel merito”, ma che nonostante ciò “confida” che per “la delicatezza delle questioni - che per la parte processuale coinvolgono problemi di conformità costituzionale e per la parte di merito implicano problemi fondamentali di interpretazione della legge (anche alla luce delle direttive di diritto comunitario)” - questa Suprema Corte compia “un riesame” della sua giurisprudenza, allo scopo rimettendo la causa alle Sezioni Unite. 2. La causa si risolve proprio con il riconoscimento del difetto di legittimazione del ricorrente, seguendo ben chiari i precedenti in tal senso. Cass. sez. 6-3, ord. 18105/2020, da ultimo tra gli arresti massimati, pone in rilievo che l’azione surrogatoria ex articolo 2900 c.c. non può essere esaminata la prima volta tramite ricorso per cassazione “omisso medio”, cioè quando non sia stata esercitata nella precedente sede d’appello oppure quando vi sia stata esercitata erroneamente, non essendo meramente rappresentativa –vale a dire, conferente al soggetto che vuole avvalersene la facoltà di inserirsi nel processo per un sottostante rapporto, totalmente indifferente per il soggetto verso il quale la domanda è rivolta-, bensì essendo l’esercizio di un potere (tramite proprio l’esercizio della relativa azione) il cui accertamento processuale il giudice deve compiere, e che presuppone un’indagine di fatto non rientrante nei limiti strutturali e funzionali del giudizio di legittimità, poiché tale giudizio, a differenza di quello d’appello, arreca un effetto devolutivo delimitato, che non consente una nuova valutazione del merito della causa, bensì solo la verifica della conformità alla legge (processuale o sostanziale) della impugnata decisione di merito (conformi: Cass. sez. 3, 9233/2013 e Cass. sez. 3, 9747/1997). Il riferimento alla Costituzione e al diritto unionale è assolutamente genericoe si appalesa del tutto ultroneo. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. La spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso . Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00 ( di cui euro 10.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del c