CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29018/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3924/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 6255/13/2021, depositata in data 1° luglio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il contribuente impugnava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate relativo ad un’istanza di rimborso, ex art. 37, comma secondo e 38, comma quarto, d.P.R. n. 602 del 1973, per il 90% delle imposte pagate dallo stesso negli anni di imposta 1990, 1991, 1992, istanza giustificata dall’essere stato, il detto contribuente, Sil. Rif. IRPEF 1990-1991-1992 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Regione Sicilia colpiti dal sisma dell’anno 1990. 2. La C.t.p. di Catania accoglieva il ricorso del contribuente, dichiarando il diritto dello stesso al rimborso del 90% dell’IRPEF versata negli anni 1990, 1991, 1992, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. 3. Avverso la sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. della Sicilia e resisteva la parte vittoriosa con controdeduzioni. 4. Con sentenza n. 6255/13/2021, depositata in data 1° luglio 2021, la C.t.r. adita rigettava il gravame condannando l’Ufficio a pagare al contribuente quanto inizialmente versato a titolo di rimborso del 90% dei tributi. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente è rimasto intimato, non avendo svolto attività difensiva. La causa ̀ stata trattata ne lla camera di consiglio del 26 settembre 2023. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 19, 22 e 27 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzialamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo, non rientrando il Comune di residenza del soggetto tra quelli individuati dal DPCM del 15 gennaio 1991. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190; del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzialamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha statuito circa il diritto al rimborso in violazione della disposizione di cui all'articolo tre, ordinanza del 21 dicembre 1990, la quale deroga al criterio della residenza in favore di quello relativo al luogo di svolgimento dell'attività nelle sole ipotesi di attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola e limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse. 2. Pregiudizialmente, va rilevata l’ammissibilità del ricorso quanto alla ritualità e tempestività della notifica; invero, a fronte della data di deposito della sentenza della C.t.r. (01/07/2021),non notificata, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate risulta notificato a mezzo pec in data 01/02/2022. 3. Il secondo motivo, da trattare prioritariamente quale ragione più liquida, è fondato. La questione agitata è quella della residenza del lavoratore dipendente non in uno dei comuni individuati dall’art. 3 dell’ordinanza 21 dicembre 1990, n. 2057 del Ministro per la protezione civile che prescrive quanto segue: “Possono beneficiare delle sospensioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli i soggetti residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei comuni che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il presidente della regione Sicilia. Possono altresì beneficiare delle disposizioni previste dai precedenti articoli i soggetti che svolgono, nell'area dei comuni che saranno elencati nel decreto di cui al precedente comma, la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse.” 3.1. Nella fattispecie in esame è pacifico (emergendo dalla stessa sentenza impugnata) che il contribuente era lavoratore dipendente presso la [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, la relativa disciplina rientra nel primo comma e non nel secondo, che chiaramente si riferisce a coloro che, in quei comuni, svolgono la “loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché' residenti altrove” (Cass. n. 24453 del 02/10/2008; Cass. n. 10899 del 07/05/2018, sia pur riferita a contributi Inps); dunque, la C.t.r. ha fatto malgoverno dei superiori principi allorquando ha deciso favorevolmente al contribuente, dando rilievo alla circostanza che il suo datore di lavoro aveva la sede lavorativa in uno dei comuni ricompresi tra quelli individuati nel D.P.C.M. n. 288 del 15 gennaio 1991; ciò che occorreva, piuttosto, era che il contribuente avesse la propria residenza nei comuni individuati dal citato D.P.C.M. e ciò non era perché il contribuente risiedeva a Mascalucia (cf. da ultimo, in causa analoga,Cass. ord. 26/07/2023, n. 22584). 4. Dall’accoglimento del secondo motivo discende l’assorbimento del secondo. 5. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso e, assorbito il primo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Vanno compensate le spese dei gradi di merito. Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo di ricorso e, assorbito il primo motivo il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente. Compensa le spese di merito. Condanna il contribuente alla refusione d