Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 10304/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 9541/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 428 /20 2 3 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata in data 1 / 0 2 /20 2 3 ;Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 9541/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 1/02/2023, la Corte d’appello di Napoli, inaccoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Cozzolino e [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento del proprio diritto a riscattare il fondo rustico confinante con quello degli attori acquistatodalla Sorrentino in violazione del diritto di prelazione agraria diquelli; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come gli originari attori non avessero fornito una prova idonea in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’esercizio del dirittodi riscatto rivendicato, non avendo adeguatamente dimostrato il ricorsodi tutti i requisiti oggettivi e soggettivi al riguardo previsti dalla legge; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivid’impugnazione; RosaSorrentino resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione degli artt. artt. 342, 345 e 346 c.p.c. nonché dell’art.2909c.c. (in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente deciso d’ufficio sull’insussistenza dei presuppostiper l’esercizio del diritto di prelazione da parte degli odierni ricorrenti, muovendosi oltre i limiti segnati dai contenuti dell’appello propostodalla controparte;Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 9541/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilmotivo è infondato. osserva il Collegio come la corte territoriale abbia chiaramente evidenziato(cfr. pag. 5 e segg. della sentenza impugnata) l’avvenuta contestazione, da parte della S orrentino, del ricorso, in capo alle controparti, dei requisiti prescritti dalla legge in tema di riscatto agrario; tale circostanza – anche alla luce dei poteri interpretativi che appartengono al giudice di merito ai fini della ricostruzione dei contenutidegli atti di parte – vale ad escludere in radice la fondatezza dell’affermazionedegli odierni istanti circa la mancata deduzione, ad opera della Sorrentino in sede di appello, della sussistenza di tutti i presuppostiindispensabili per il riconoscimento del diritto di prelazione rivendicatodagli originari attori ; ciòposto, deve escludersi che, una volta posto in contestazione il positivoriconoscimento del diritto di prelazione operato dal giudice di primogrado in favore della controparte, il giudice d’appello non abbia il potere di riesaminare le prove al fine di individuare l’effettivo assolvimento,da parte dell’attore, degli oneri probatori che sullo stesso incombono ai fini del positivo riconoscimento del proprio diritto soggettivo; propriotale esame risulta essere stato condotto in sede di gravame dallacorte d’appello, avendo quest’ultima proceduto, secondo la rituale sollecitazione provenuta dall’appellante, al controllo dell’effettivo assolvimento,da parte degli originari attori, dei relativi oneri probatori (circail ricorso dei presupposti indispensabili ai fini dell'esercizio del diritto originariamente rivendicato), giunge ndo alla conclusione, nell’esercizio della propria discrezionalità interpretativa, che tale assolvimentonon vi fosse stato ;Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 9541/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri da tali premesse discende l’accertamento della radicale infondatezzadella censura in esame; conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn.3 e 4 c.p.c.), per avere il giudice d’appello travalicato i limiti dei propri poteri, ponendo in discussione la sussistenza dei requisiti soggettivie oggettivi per l’esercizio del diritto di prelazione degli odierni istanti, già adeguatamente verificati dal primo giudice e mai legittimamente messi in discussione dall’inconsistente appello promossodalla controparte, fondando la propria decisione sulla base di considerazioni perplesse, stravaganti e contraddittorie, tali da travisare il merito della vicenda e le risultanze istruttorie complessivamenteacquisite al giudizio; ilmotivo è in parte infondato e in parte inammissibile ; osserva il Collegio come la doglianza in esame debba ritenersi infondatanella parte in cui torna a contestare il superamento, da parte delgiudice d’appello, dei limiti relativi ai propri poteri di valutazione dei presupposti concernenti il valido esercizio del diritto di prelazione da parte degli originari attori , valendo al riguardo le medesime considerazioni già esposte in relazione al primo motivo di impugnazione; parimentipriva di fondamento deve ritenersi la censura in esame nellamisura in cui la si intenda alla stregua di una contestazione del carattere meramente apparente della motivazione, potendo trarsi agevolmente, dall’esame della complessiva articolazione argomentativacontenuta nella motivazione della sentenza impugnata, i tratti dell’ iter logico - giuridico seguito al fine di pervenire, in modo pienamentecoerente e comprensibile, alla decisione assunta ;Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 9541/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri da ultimo, il motivo in esame deve ritenersi inammissibile nella partein cui contesta le modalità attraverso le quali il giudice d’appello ha interpretato e ricostruito i contenuti delle risultanze istruttorie acquisiteal giudizio, trattandosi di una doglianza destinata a investire laCorte di cassazione di un compito – quello di ripercorrere i termini delladiscrezionalità dei giudici del merito in ordine alla valutazione dei fattie delle prove – di per sé estraneo alle attribuzioni del giudice di legittimità; conil terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 8 e 31 dellalegge 26 maggio 1965 n. 590, dell’art. 7 legge 14 agosto 1971 n. 817e “dei documenti depositati e neppure letti” (in relazione all’art. 360nn. 3 e 5, c.p.c.), per avere la corte territoriale “stravolto la legge ela costante giurisprudenza”, sovvertendo il contenuto degli elementi di prova forniti e analiticamente richiamati in ricorso in ordine all’effettivo possesso, da parte degli odierni i stanti, dei requisiti oggettivi e soggettivi funzionali all’esercizio del loro diritto di prelazione; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come, attraverso l a censur a in esame (sotto entrambii profili di cui all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), i ricorrent i si sia no sostanzialmentespinti a sollecitare la corte di legittimità a procedere a unarilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessilimiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (nuovo testo) sul piano dei vizirilevanti della motivazione ; inparticolare, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrent i risultanoaver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un'errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 9541/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360,n. 3, c.p.c.), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica de i ricorrenti,l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione diuna diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dalgiudice a quo ; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dagli odiern i ricorrent i deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisitie dei fatti di causa; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 9541/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti; quanto al preteso vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., è appena il caso di sottolineare come lo stesso possa ritenersi denunciabile per cassazione,unicamente là dove attenga all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia); sulpunto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico,il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggettodi discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restandoche l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. 2, o rdinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028- 01) ; pertanto,dovendo ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l ’ odiern a doglianzadei ricorrent i dev e ritenersi inammissibil e , siccome dirett a a censurare,non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensìla congruità del complessivo risultato della valutazione operata nellasentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che,viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 9541/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri adeguatacoerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridica unicamente rilevanti in questasede; conil quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente condannato i ricorrenti all’integrale rimborso delle spese di lite, nonostante l’accoglimento solo parziale delle argomentazioni avanzate in sede d’appellodalla controparte; ilmotivo è inammissibile. osservail Collegio come, ai fini della decisione in esame , sia appena ilcaso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità ai sensi del quale , con riferimento al regolamento delle spese,il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa , con la conseguenza che esula da tale sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarein tutto o in parte le spese di lite; e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi(cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 19613 del 4/08/2017, Rv. 645187 – 01;Sez. 3, Sentenza n. 406 del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 601214) delle altre causelegittimanti; in particolare – quanto all’omessa compensazione delle spese – varràrichiamare il principio costantemente ribadito da questa Corte, secondo cui , in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazionetra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazionedel mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 9541/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prenderein esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione(Sez.

U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 -01); sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Rigettail ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 9541/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 428 /20 2 3 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata in data 1 / 0 2 /20 2 3 ;Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 9541/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 1/02/2023, la Corte d’appello di Napoli, inaccoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Cozzolino e [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento del proprio diritto a riscattare il fondo rustico confinante con quello degli attori acquistatodalla Sorrentino in violazione del diritto di prelazione agraria diquelli; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come gli originari attori non avessero fornito una prova idonea in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’esercizio del dirittodi riscatto rivendicato, non avendo adeguatamente dimostrato il ricorsodi tutti i requisiti oggettivi e soggettivi al riguardo previsti dalla legge; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivid’impugnazione; RosaSorrentino resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione degli artt. artt. 342, 345 e 346 c.p.c. nonché dell’art.2909c.c. (in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente deciso d’ufficio sull’insussistenza dei presuppostiper l’esercizio del diritto di prelazione da parte degli odierni ricorrenti, muovendosi oltre i limiti segnati dai contenuti dell’appello propostodalla controparte;Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 9541/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilmotivo è infondato. osserva il Collegio come la corte territoriale abbia chiaramente evidenziato(cfr. pag. 5 e segg. della sentenza impugnata) l’avvenuta contestazione, da parte della S orrentino, del ricorso, in capo alle controparti, dei requisiti prescritti dalla legge in tema di riscatto agrario; tale circostanza – anche alla luce dei poteri interpretativi che appartengono al giudice di merito ai fini della ricostruzione dei contenutidegli atti di parte – vale ad escludere in radice la fondatezza dell’affermazionedegli odierni istanti circa la mancata deduzione, ad opera della Sorrentino in sede di appello, della sussistenza di tutti i presuppostiindispensabili per il riconoscimento del diritto di prelazione rivendicatodagli originari attori ; ciòposto, deve escludersi che, una volta posto in contestazione il positivoriconoscimento del diritto di prelazione operato dal giudice di primogrado in favore della controparte, il giudice d’appello non abbia il potere di riesaminare le prove al fine di individuare l’effettivo assolvimento,da parte dell’attore, degli oneri probatori che sullo stesso incombono ai fini del positivo riconoscimento del proprio diritto soggettivo; propriotale esame risulta essere stato condotto in sede di gravame dallacorte d’appello, avendo quest’ultima proceduto, secondo la rituale sollecitazione provenuta dall’appellante, al controllo dell’effettivo assolvimento,da parte degli originari attori, dei relativi oneri probatori (circail ricorso dei presupposti indispensabili ai fini dell'esercizio del diritto originariamente rivendicato), giunge ndo alla conclusione, nell’esercizio della propria discrezionalità interpretativa, che tale assolvimentonon vi fosse stato ;Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 9541/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri da tali premesse discende l’accertamento della radicale infondatezzadella censura in esame; conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn.3 e 4 c.p.c.), per avere il giudice d’appello travalicato i limiti dei propri poteri, ponendo in discussione la sussistenza dei requisiti soggettivie oggettivi per l’esercizio del diritto di prelazione degli odierni istanti, già adeguatamente verificati dal primo giudice e mai legittimamente messi in discussione dall’inconsistente appello promossodalla controparte, fondando la propria decisione sulla base di considerazioni perplesse, stravaganti e contraddittorie, tali da travisare il merito della vicenda e le risultanze istruttorie complessivamenteacquisite al giudizio; ilmotivo è in parte infondato e in parte inammissibile ; osserva il Collegio come la doglianza in esame debba ritenersi infondatanella parte in cui torna a contestare il superamento, da parte delgiudice d’appello, dei limiti relativi ai propri poteri di valutazione dei presupposti concernenti il valido esercizio del diritto di prelazione da parte degli originari attori , valendo al riguardo le medesime considerazioni già esposte in relazione al primo motivo di impugnazione; parimentipriva di fondamento deve ritenersi la censura in esame nellamisura in cui la si intenda alla stregua di una contestazione del carattere meramente apparente della motivazione, potendo trarsi agevolmente, dall’esame della complessiva articolazione argomentativacontenuta nella motivazione della sentenza impugnata, i tratti dell’ iter logico - giuridico seguito al fine di pervenire, in modo pienamentecoerente e comprensibile, alla decisione assunta ;Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 9541/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri da ultimo, il motivo in esame deve ritenersi inammissibile nella partein cui contesta le modalità attraverso le quali il giudice d’appello ha interpretato e ricostruito i contenuti delle risultanze istruttorie acquisiteal giudizio, trattandosi di una doglianza destinata a investire laCorte di cassazione di un compito – quello di ripercorrere i termini delladiscrezionalità dei giudici del merito in ordine alla valutazione dei fattie delle prove – di per sé estraneo alle attribuzioni del giudice di legittimità; conil terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 8 e 31 dellalegge 26 maggio 1965 n. 590, dell’art. 7 legge 14 agosto 1971 n. 817e “dei documenti depositati e neppure letti” (in relazione all’art. 360nn. 3 e 5, c.p.c.), per avere la corte territoriale “stravolto la legge ela costante giurisprudenza”, sovvertendo il contenuto degli elementi di prova forniti e analiticamente richiamati in ricorso in ordine all’effettivo possesso, da parte degli odierni i stanti, dei requisiti oggettivi e soggettivi funzionali all’esercizio del loro diritto di prelazione; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come, attraverso l a censur a in esame (sotto entrambii profili di cui all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), i ricorrent i si sia no sostanzialmentespinti a sollecitare la corte di legittimità a procedere a unarilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessilimiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (nuovo testo) sul piano dei vizirilevanti della motivazione ; inparticolare, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrent i risultanoaver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un'errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 9541/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360,n. 3, c.p.c.), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica de i ricorrenti,l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione diuna diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dalgiudice a quo ; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dagli odiern i ricorrent i deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisitie dei fatti di causa; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 9541/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti; quanto al preteso vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., è appena il caso di sottolineare come lo stesso possa ritenersi denunciabile per cassazione,unicamente là dove attenga all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia); sulpunto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico,il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggettodi discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restandoche l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. 2, o rdinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028- 01) ; pertanto,dovendo ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l ’ odiern a doglianzadei ricorrent i dev e ritenersi inammissibil e , siccome dirett a a censurare,non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensìla congruità del complessivo risultato della valutazione operata nellasentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che,viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 9541/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri adeguatacoerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridica unicamente rilevanti in questasede; conil quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente condannato i ricorrenti all’integrale rimborso delle spese di lite, nonostante l’accoglimento solo parziale delle argomentazioni avanzate in sede d’appellodalla controparte; ilmotivo è inammissibile. osservail Collegio come, ai fini della decisione in esame , sia appena ilcaso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità ai sensi del quale , con riferimento al regolamento delle spese,il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa , con la conseguenza che esula da tale sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarein tutto o in parte le spese di lite; e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi(cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 19613 del 4/08/2017, Rv. 645187 – 01;Sez. 3, Sentenza n. 406 del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 601214) delle altre causelegittimanti; in particolare – quanto all’omessa compensazione delle spese – varràrichiamare il principio costantemente ribadito da questa Corte, secondo cui , in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazionetra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazionedel mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 9541/2023 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prenderein esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione(Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 -01); sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misur
Sentenza Cassazione n. 10304/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris