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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 26428/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 luglio 2023 la Corte di appello di Roma, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 22 dicembre 2021 con la quale il Tribunale di Roma aveva affermato la responsabilità della stessa imputato per il delitto aggravato di lesioni personali e l'aveva condannata alla pena di giustizia (con il beneficio della sospensione condizionale, subordinato al pagamento della provvisionale), oltre al pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni civili.

2. Nell'interesse della Galante è stato proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con i quali ha denunciato: - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 190, 192, 546 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione (anche con riguardo alle ordinanze in data 5 marzo 2020 e 22 marzo 2021), essendo stato violato in particolare il diritto alla prova dell'imputata (primo motivo); - l'omessa assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. peri. - secondo motivo); - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione dei responsabilità dell'imputata (con particolare riguardo alla condotta tenuta dalla persona offesa e al tenore delle sue dichiarazioni) e alla qualificazione del fatto (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - terzo motivo).

3. Il ricorso è inammissibile poiché è tardivo (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.).

La sentenza impugnata è stata pubblicata dalla Corte di appello di Roma mediante lettura del dispositivo all'udienza del 5 luglio 2023, indicando in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione (art. 544, comma 3, cod. proc. pen.), che è tempestivamente avvenuto.

Quindi, il termine per proporre ricorso per cassazione era di complessivi sessanta giorni (quarantacinque giorni, aumentati di quindici giorni in quanto l'imputata è stata giudicata in assenza ex art. 585, comma 1, lett. c), e comma 1-bis, cod. proc. pen.), decorrenti dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza (art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.), ossia dal 4 ottobre 2023.

Ne deriva che il ricorso - proposto con atto depositato il 19 dicembre 2023 - è stato avanzato quando il termine a impugnare era già spirato (il 4 dicembre 2023).

Il che esime da ogni ulteriore considerazione

4. All'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una C-N somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 luglio 2023 la Corte di appello di Roma, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 22 dicembre 2021 con la quale il Tribunale di Roma aveva affermato la responsabilità della stessa imputato per il delitto aggravato di lesioni personali e l'aveva condannata alla pena di giustizia (con il beneficio della sospensione condizionale, subordinato al pagamento della provvisionale), oltre al pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni civili. 2. Nell'interesse della Galante è stato proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con i quali ha denunciato: - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 190, 192, 546 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione (anche con riguardo alle ordinanze in data 5 marzo 2020 e 22 marzo 2021), essendo stato violato in particolare il diritto alla prova dell'imputata (primo motivo); - l'omessa assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. peri. - secondo motivo); - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione dei responsabilità dell'imputata (con particolare riguardo alla condotta tenuta dalla persona offesa e al tenore delle sue dichiarazioni) e alla qualificazione del fatto (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - terzo motivo). 3. Il ricorso è inammissibile poiché è tardivo (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.). La sentenza impugnata è stata pubblicata dalla Corte di appello di Roma mediante lettura del dispositivo all'udienza del 5 luglio 2023, indicando in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione (art. 544, comma 3, cod. proc. pen.), che è tempestivamente avvenuto. Quindi, il termine per proporre ricorso per cassazione era di complessivi sessanta giorni (quarantacinque giorni, aumentati di quindici giorni in quanto l'imputata è stata giudicata in assenza ex art. 585, comma 1, lett. c), e comma 1-bis, cod. proc. pen.), decorrenti dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza (art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.), ossia dal 4 ottobre 2023. Ne deriva che il ricorso - proposto con atto depositato il 19 dicembre 2023 - è stato avanzato quando il termine a impugnare era già spirato (il 4 dicembre 2023). Il che esime da ogni ulteriore considerazione 4. All'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una C-N somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammen
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