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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2025

Cassazione n. 02367/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di F.A. [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto, che è manifestamente infondato e smentito dalle risultanze di prova richiamate nella sentenza impugnata, il primo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

Il ricorrente sostiene che si sia in presenza di piccolo spaccio omettendo di confrontarsi con il complessivo compendio probatorio e indiziario valorizzato dalla Corte di merito (il dato quantitativo dei stupefacenti, hashish e marijuana, detenuti; il possesso di materiale atto al confezionamento in dosi; le circostanze dell'operazione di polizia che ne segnalavano la presenza in luogo di spaccio), elementi che ha ragionevolmente hanno fondato le conclusioni della Corte di merito su una dimensione dello spaccio non riconducibile al cd. piccolo spaccio; Ritenuto che è generico e manifestamente infondato anche il motivo di ricorso sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche denegate non essendo acquisiti elementi positivamente apprezzabili tali non potendo considerarsi la giovane età e lo stato di incensuratezza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera reltrìce Il prs

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di F.A. [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto, che è manifestamente infondato e smentito dalle risultanze di prova richiamate nella sentenza impugnata, il primo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente sostiene che si sia in presenza di piccolo spaccio omettendo di confrontarsi con il complessivo compendio probatorio e indiziario valorizzato dalla Corte di merito (il dato quantitativo dei stupefacenti, hashish e marijuana, detenuti; il possesso di materiale atto al confezionamento in dosi; le circostanze dell'operazione di polizia che ne segnalavano la presenza in luogo di spaccio), elementi che ha ragionevolmente hanno fondato le conclusioni della Corte di merito su una dimensione dello spaccio non riconducibile al cd. piccolo spaccio; Ritenuto che è generico e manifestamente infondato anche il motivo di ricorso sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche denegate non essendo acquisiti elementi positivamente apprezzabili tali non potendo considerarsi la giovane età e lo stato di incensuratezza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera reltrìce Il prs
Sentenza Cassazione n. 02367/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris