CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 47677/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 del Tribunale di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, nonché di 16.000 euro di multa, per i delitti di detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente (art. 73, comma 1, d.P.R. 0F?/150/1990, n. 309) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.). Disponeva inoltre la confisca di 3.455 euro, trovati a casa dell'imputato, e di cinque telefoni cellulari. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'indagato, deducendo, per il tramite del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], i seguenti due motivi di ricorso. 2.1. Erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen. in relazione alla confisca dei telefoni cellulari. La confisca dei cellulari non avrebbe potuto essere disposta, non sussistendo alcuna prova che i cellulari fossero provento di delitto, dal momento che sono stati sequestrati al momento della perquisizione e che è stata contestata all'imputato la mera detenzione della sostanza stupefacente. 2.2. Erronea applicazione dell'art. 240 e dell'art. 87 d.P.R. cit., in relazione alla confisca della somma di denaro. Premesso che nel dispositivo della sentenza pronunciata ei i sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è precisato che la confisca del denaro in sequestro è stata disposta perché l'imputato, trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, non ha fornito alcuna alternativa spiegazione del possesso di tale somma, anche in questo caso la confisca risulta disposta illegittimamente, non essendo stata fornita la prova che la somma sequestrata fosse provento di delitto, dal momento che il sequestro è avvenuto al momento idell'arresto e che, soprattutto, al Cheick era contestata la sola detenzione della sostanza stupefacente. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale hai depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente chiarito che, anche dopo la riforma Cartabia (d.lgs. 10/10/2022, n. 150), resta valido il principio per cui la sentenza di patteggiamento che abbia applicato la confisca è ricorribile in Cassazione per vizio di motivazione, ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen., quando, come nel caso di specie, non abbia costituito oggetto di accorcio tra le parti (Sez. 2 U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348, con riferimento all'art. 240 cod. pen.). 2. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso, in cui si deduce l'illegittimità della confisca dei cinque telefonini rinvenuti, a seguito di perquisizione, presso l'abitazione dell'imputato, è infondato. Sul punto, infatti, la motivazione del provvedimento impugnato appare completa e non illogica, avendo il Giudice di merito rappresentato che l'imputato non ha fornito alcuna spiegazione alternativa del possesso dei dispositivi rinvenuti e ponendo l'accento sul numero esorbitante degli stessi. Premesso, d'altronde, che il reato per cui all'imputato è stata applicata la pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur non essendo la cessione di sostanze stupefacenti, è la detenzione comunque mirata alla cessione, il possesso di cinque telefonini risulta, già in sé considerato, sintomatico della possibile finalizzazione delittuosa, non trovando agevole giustificazione in alcun alternativo uso lecito. 3. Diversamente deve dirsi del secondo motivo di ricorso, relativo alla confisca del denaro, in ragione della maggiore "neutralità" di tale oggetto. 3.1. Vero è, infatti, che, come si ricorda nella sentenza, 'art. 73, comma 7- bis, d.P.R. cit., prevede la possibilità di disporre, nei casi in cui non sia possibile la confisca del profitto, quella dei beni di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente. Resta però fermo che tale confisca deve pur sempre cadere sull'equivalente del «prodotto» o - per quanto qui rileva - del «profitto» del reato che, nel caso di specie, - è opportuno ribadirlo - è la detenzione di sostanza stupefacente (a fine di cessione). 3.2. La motivazione del provvedimento impugnato, appare, pertanto, viziata nella parte in cui si afferma espressamente che il denaro trovato a casa dell'imputato, non avendo questi fornito alcuna alternativa spiegazione del possesso di tale ingente somma, «deve ritenersi frutto di spaccio», e cioè di un delitto non contestato e per il quale l'imputato non è stato giudicato. Tale passaggio rivela una errata tendenza a ritenere la detenzione alternativamente una spia oppure un prodromo della diversa condotta di cessione, senza considerare che tale esito non risulterebbe conforme ai principi costituzionali, dal momento che, se così fosse, la confisca del denaro vedrebbe giustificata la sua funzione nella logica del sospetto (dell'avvenuta commissione di un delitto di cessione, vendita ecc.) o, al contrario, dell'ostacolo (alla realizzazione del diverso delitto di acquisto, importazione ecc.), incorrendo, così, alternativamente nella lesione: nel primo caso, degli artt. 24 e 27 Cost., sotto il profilo della violazione dell'onere della prova inerente a dirit:to di difesa e della presunzione di non colpevolezza dell'imputato; nel secondo caso, dell'art. 25 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di offensività. 3.3. Per questa ragione, va ribadito l'insegnamento giuriprudenziale secondo cui può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata, precisando ch.e non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204, seppur in tema di art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309'). Con la conseguenza ulteriore che, in relazione al reato di (sola) detenzione di sostanza stupefacente, non essendo ipotizzabile una confisca (ex art. 240 cod. pen. ovvero) ai sensi del comma 7-bis dell'art. 73 d.P.R. cit., per la mancanza del necessario nesso tra il denaro oggetto della statuizione ablatoria e il reato per cui interviene declaratoria di responsabilità, sarà possibile procedere alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, soltanto ove non si tratti di ipotesi di «lieve entità», di cui al comma 5 del citato articolo, e ricorrano le condizioni per la confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.R. cit. (in termini quasi testuali, Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248). 3.4. L'ultima precisazione investe, in particolare, la sproporzione tra l'importo della somma da apprendere e il reddito/patrimonio dell'imputato. Tale requisito, richiesto dal citato art. 85-bis, supporta e "riempie di contenuto" la presunzione - altrimenti di dubbia legittimità costituzionale - in ordine all'illecita provenienza del denaro, su cui si fonda questa specifica ipotesi di confisca c.d. di valore e deve, pertanto, costituire oggetto di puntuale dimostrazione, prima e oltre che di compiuta e logica motivazione. Su tale requisito la sentenza tace. 4. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, perché compia un nuovo giudizio alla luce dei principi indicati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indag