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CassazionedecretoSezione U

Cassazione n. 29006/2023

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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12933-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7453/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 09/11/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 7666 del 3 dicembre2020 il Consiglio di Stato, in riforma della pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto la domanda, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] per l’esecuzione, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , del giudicato formatosi in relazione al decreto monitorio emesso dal Tribunale di Pescara il 28 agosto 2007, con il quale era stato ingiunto alla Regione medesima il pagamento in favore della s.r.l. della somma di € 7.172.204,71.

2. Il giudice dell’ottemperanza rilevava, in punto di fatto, che il decreto, emesso anche nei confronti della Asl di L’[OSCURATO:PERSONA], era stato opposto solo da quest’ultimaed il Tribunale di Pescara, all’esito del giudizio di opposizione, lo aveva revocato e condannato la Asl al pagamento del minor importo di € 264.037,15, corrispondente al credito derivante dall’erogazione di prestazioni in favore dei soli soggetti residenti nella Regione.

Nel giudizio di appello promosso dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] si era costituita anche la Regione [OSCURATO:PERSONA], che aveva eccepito di essere estranea al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma l’eccezione era stata disattesa dalla Corte d’appello di L’[OSCURATO:PERSONA] , la quale , con sentenza n. 649/2018 passata in giudicato, l’aveva ritenuta preclusa dalla circostanza che il decreto aveva ormai acquisito autorità di giudicato sostanziale nei confronti del debitore solidale che non aveva proposto opposizione, sicché la sua efficacia restava insensibile, quanto a quest’ultimo, all’eventuale accoglimento dell’opposizione avanzata da altro obbligato.

La [OSCURATO:SOCIETA]., pertanto, con istanza dell’11 ottobre 2018, aveva chiesto al Tribunale di Pescara la concessione dell’esecutorietà ex art. 647 cod. proc. civ. del decreto n. 1396/2007 nei confronti della Regione e, successivamente, aveva promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo la liquidazione dell’intera somma indicata nel decreto in parola.

3. In diritto il Consiglio di Stato accoglieva il solo motivo di appello con il quale era stata riproposta dalla Regione l’eccezione di prescrizione e rilevava, in sintesi, che il dies a quo del termine prescrizionale non poteva coincidere con la data di rilascio del decreto di esecutività e che non aveva efficacia sospensiva della prescrizione il giudizio di opposizione proposto da altro obbligato solidale.

Infatti, a fronte della mancata opposizione del decreto da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA], l’intimante era in condizione di richiedere, nei confronti di quest’ultima , l’attestazione della esecutorietà e non era tenuto ad attendere la definizione del giudizio al quale la Regione era sostanzialmente estranea.

Nessuna efficacia interruttiva, inoltre, poteva essere riconosciuta all’atto di appello notificato dalla Casa di Cura anche alla Regione, perché detto atto non conteneva alcuna domanda di condanna di quest’ultima ed era volto ad ottenere la conferma del decreto ingiuntivo nei confronti del solo debitore opponente, ossia della Asl di L’[OSCURATO:PERSONA].

4. Con successivo ricorso la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] domandava la revocazione della sentenza di appello perché, a suo dire, frutto di un’erronea percezione del contenuto degli atti.

In particolare addebitava al Consiglio di Stato di avere: a) «visto» il decreto ingiuntivo come se lo stesso fosse eseguibile a partire dalla decorrenza del termine di quaranta giorni; b) «percepito» l’opposizione proposta dalla Asl come un’iniziativa riferibile solo a quest’ultima che, invece, aveva provveduto a notificare l’atto anche alla Regione; c) errato nel ritenere che la Regione non fosse stata parte del giudizio di opposizione, perché la contumacia nel giudizio di primo grado era stata dichiarata dal Tribunale e la Corte d’appello si era limitata a ritenere inammissibile l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte che non aveva proposto opposizione; d) errato nell’escludere l’efficacia interruttiva dell’atto d’appello, perché quest’ultimo era stato notificato anche alla Regione [OSCURATO:PERSONA].

5. Con la sentenza qui impugnata, n. 7453 del 9 novembre 2021, il Consiglio di Stato ha ritenuto inammissibile il ricorso e, richiamate in premessa le condizioni che devono ricorrere affinché la pronuncia possa essere ritenuta affetta da errore di fatto, ha ritenuto i profili di doglianza attinenti tutti all’attività valutativa ed interpretativa del giudice.

Quanto al primo motivo, ha evidenziato che il giudice d’appello aveva statuito avendo chiaro che il decreto ingiuntivo, rilasciato nel 2007, non fosse esecutivo e che la dichiarazione di esecutività fosse stata rilasciata solo il 9 novembre 2018, sicché gli argomenti spesi dalla società ricorrente prospettavano non un errore di fatto, del tutto inesistente, bensì un errore di diritto nel quale la Sezione sarebbe incorsa.

Ad analoghe conclusioni il Consiglio di Stato è pervenuto in relazione alle ulteriori censure, in ordine alle quali ha escluso la decisività degli errori denunciati, rilevando, comunque, che le questioni erano state espressamente esaminate nella sentenza impugnata e, pertanto, in nessun caso l’eventuale errore poteva essere fatto valere con il rimedio della revocazione, esperibile nei soli casi in cui la lamentata erronea percezione degli atti di causa non abbia interessato un aspetto della controversia oggetto di valutazione giudiziale.

6. Per la cassazionedella sentenza ha proposto ricorso la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA].

7. L’Ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioni scritte ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. ed ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia «eccesso di potere giurisdizionale per avere il Consiglio di Stato, in carenza del relativo potere, ritenuto insussistente e, poi, irrilevante l’errore commesso nella sentenza oggetto di revocazione, sulla scortadi una norma di diritto legittimante tale modus procedendi di propria elaborazione, con correlato sconfinamento nella sfera di attribuzione del legislatore».

Sostiene, in sintesi, che il giudice della revocazione, nell’avallare le conclusioni della decisione revocanda quantoalla individuazione del dies a quo della prescrizione, ha introdotto nell’ordinamento una regola inedita, secondo cui il computo andrebbe condotto a far data dalla scadenza del termine di quaranta giorni per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, anziché dalla declaratoria di esecutività del decreto medesimo.

In tal modo il giudice amministrativo avrebbe operato una sostanziale riscrittura delle norme giuridiche, con conseguente invasione del campo riservato al legislatore.

2. La medesima rubrica è anteposta al secondo motivo,con il quale la società ricorrente ribadisce che il Consiglio di Stato, nel rigettare la domanda di ottemperanza: non si era avveduto del fatto che l’atto di opposizione era stato notificato dalla Asl anche alla Regione [OSCURATO:PERSONA]; erroneamente aveva affermato che a quest’ultima la qualifica di «contumace nel giudizio di primo grado» era stata assegnata dalla società appellante; altrettanto erroneamente aveva escluso l’efficacia interruttivadella notifica dell’atto di appello.

Sostiene che gli errori commessi non erano privi di decisività e che andavano rimossi dal giudice della revocazione,perché l’appello era stato deciso sulla scorta di un falso presupposto di fatto, non risultante dagli atti di causa, ossia valorizzando la presunta estraneità processuale della Regione [OSCURATO:PERSONA] al giudizio di opposizione.

3. I motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono inammissibili.

Consolidato è nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite l’orientamento secondo cui in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato pronunciate su impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando comunque esclusa la possibilità di rimettere in discussione detto potere con riguardo alla precedente decisione di merito.

È stato precisato, in particolare, che non vi è spazio per una questione di giurisdizione quando il vizio di eccesso di potere,nei termini denunciati, in realtà si annidi, secondo la deduzione della stessa parte ricorrente, nella sentenza di appello del giudice amministrativo, per poi riflettersi, per ricaduta, nella pronuncia che dichiara inammissibile la revocazione solo in conseguenza della valutazione espressa sulle condizioni di ammissibilità dell’istanza di revocazione (Cass.

S.U. 27 marzo 2023 n. 8676; Cass. Sez.

Un. 20 luglio 2021 n. 20688; Cass. Sez.

Un. 31 ottobre 2019 n. 28214).

Parimenti consolidato è il principio alla stregua del quale è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi degli artt.362 cod. proc. civ. e 111 Cost., con il quale si censura la valutazione da parte del Consiglio di Stato delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione, giacché con esso non viene posta una questione di sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, dedotta una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità in base alle anzidette norme (Cass.

S.U. 21 settembre 2020 n. 19269, che richiama Cass. Sez.

U. 8 aprile 2008 n. 9150; Cass. Sez.

U. 17 settembre 2019, n. 23101; Cass. Sez.

U. 11 novembre 2019 n. 29182; Cass. Sez.

U. 14 aprile 2020 n. 7829; negli stessi termini Cass.

S.U. 27 maggio 2022 n. 17250).

L’orientamento citato, qui ribadito, è coerente con quello, di portata più generale, secondo cui l’eccesso di potere va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione: il primo si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); il secondo è riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici.

Esula, invece, dall’ambito dell’eccesso di potere, così delineato, lo “stravolgimento”, seppure radicale, delle norme sostanziali e processuali, perché il vizio non è configurabile in relazione ad errores in procedendo o in iudicando , i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo (cfr. fra le tante più recenti Cass.

S.U. 6 luglio 2023 n. 19228; Cass.

S.U. 22 febbraio 2023 n. 5502; Cass.

S.U. 10 febbraio 2023 n. 4284).

Dai richiamati principi, ai quali si intende dare continuità, discende l’inammissibilità del proposto ricorso, con il quale la società ricorrente, da un lato, censura la valutazione espressa dal Consiglio di Stato sulla configurabilità dell’errore revocatorio e sulla decisività dello stesso; dall’altro denuncia l’eccesso di potere per sconfinamento nella sfera di attribuzione del legislatore addebitandolo solo formalmente al giudice della revocazione, perché, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, la riscrittura della norma giuridica sarebbe stata operata dal giudice dell’appello e avallata, con la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione, dal giudice della revocazione (pagg. 28, 29 e 39 del ricorso).

4. A dette considerazioni, già assorbenti, si deve aggiungere che non integrano eccesso di potere l’attività interpretativa delle norme di diritto e quella di applicazione della norma al caso concreto, perché l’invasione della sfera legislativa è configurabile solo allorquando il giudice speciale abbia applicato, non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete.

Detta evenienza non ricorre qualora il giudice speciale individui una regula jurisfacendo uso dei suoi poteri di rinvenimento della norma applicabile attraverso la consueta attività di interpretazione del quadro delle norme, anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento abnorme o anomalo ovvero abbia comportato uno stravolgimento delle norme di riferimento, atteso che in questi casi può profilarsi, eventualmente, un error in iudicando, del quale - così come per l’ error in procedendo - non rileva la gravità o intensità, non investendo comunque la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo (Cass. Sez.

Un. 30 maggio 2022, n. 17467).

Nella specie il Consiglio di Stato non ha affatto travalicato i limiti esterni della giurisdizione amministrativa, bensì ha esercitato, nell’individuare il momento di decorrenza della prescrizione del diritto di credito, fatto valere nel giudizio di ottemperanza, l’attività ermeneutica che compete al giudice.

Il ricorso, nella sostanza, fa valere la presunta erroneità dell’applicazione da parte del giudice dell’ottemperanza delle norme in tema di prescrizione, in particolare con riguardo all'esatta individuazione del dies a quo e prospetta, di conseguenza, non un eccesso ai danni del potere legislativo, da intendere nei termini sopra precisati, bensì un error in iudicando, non suscettibile di sindacato in questa sede.

5. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla società ricorrente.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidatein € 15.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12933-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7453/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 09/11/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 7666 del 3 dicembre2020 il Consiglio di Stato, in riforma della pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto la domanda, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] per l’esecuzione, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , del giudicato formatosi in relazione al decreto monitorio emesso dal Tribunale di Pescara il 28 agosto 2007, con il quale era stato ingiunto alla Regione medesima il pagamento in favore della s.r.l. della somma di € 7.172.204,71. 2. Il giudice dell’ottemperanza rilevava, in punto di fatto, che il decreto, emesso anche nei confronti della Asl di L’[OSCURATO:PERSONA], era stato opposto solo da quest’ultimaed il Tribunale di Pescara, all’esito del giudizio di opposizione, lo aveva revocato e condannato la Asl al pagamento del minor importo di € 264.037,15, corrispondente al credito derivante dall’erogazione di prestazioni in favore dei soli soggetti residenti nella Regione. Nel giudizio di appello promosso dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] si era costituita anche la Regione [OSCURATO:PERSONA], che aveva eccepito di essere estranea al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma l’eccezione era stata disattesa dalla Corte d’appello di L’[OSCURATO:PERSONA] , la quale , con sentenza n. 649/2018 passata in giudicato, l’aveva ritenuta preclusa dalla circostanza che il decreto aveva ormai acquisito autorità di giudicato sostanziale nei confronti del debitore solidale che non aveva proposto opposizione, sicché la sua efficacia restava insensibile, quanto a quest’ultimo, all’eventuale accoglimento dell’opposizione avanzata da altro obbligato. La [OSCURATO:SOCIETA]., pertanto, con istanza dell’11 ottobre 2018, aveva chiesto al Tribunale di Pescara la concessione dell’esecutorietà ex art. 647 cod. proc. civ. del decreto n. 1396/2007 nei confronti della Regione e, successivamente, aveva promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo la liquidazione dell’intera somma indicata nel decreto in parola. 3. In diritto il Consiglio di Stato accoglieva il solo motivo di appello con il quale era stata riproposta dalla Regione l’eccezione di prescrizione e rilevava, in sintesi, che il dies a quo del termine prescrizionale non poteva coincidere con la data di rilascio del decreto di esecutività e che non aveva efficacia sospensiva della prescrizione il giudizio di opposizione proposto da altro obbligato solidale. Infatti, a fronte della mancata opposizione del decreto da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA], l’intimante era in condizione di richiedere, nei confronti di quest’ultima , l’attestazione della esecutorietà e non era tenuto ad attendere la definizione del giudizio al quale la Regione era sostanzialmente estranea. Nessuna efficacia interruttiva, inoltre, poteva essere riconosciuta all’atto di appello notificato dalla Casa di Cura anche alla Regione, perché detto atto non conteneva alcuna domanda di condanna di quest’ultima ed era volto ad ottenere la conferma del decreto ingiuntivo nei confronti del solo debitore opponente, ossia della Asl di L’[OSCURATO:PERSONA]. 4. Con successivo ricorso la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] domandava la revocazione della sentenza di appello perché, a suo dire, frutto di un’erronea percezione del contenuto degli atti. In particolare addebitava al Consiglio di Stato di avere: a) «visto» il decreto ingiuntivo come se lo stesso fosse eseguibile a partire dalla decorrenza del termine di quaranta giorni; b) «percepito» l’opposizione proposta dalla Asl come un’iniziativa riferibile solo a quest’ultima che, invece, aveva provveduto a notificare l’atto anche alla Regione; c) errato nel ritenere che la Regione non fosse stata parte del giudizio di opposizione, perché la contumacia nel giudizio di primo grado era stata dichiarata dal Tribunale e la Corte d’appello si era limitata a ritenere inammissibile l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte che non aveva proposto opposizione; d) errato nell’escludere l’efficacia interruttiva dell’atto d’appello, perché quest’ultimo era stato notificato anche alla Regione [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con la sentenza qui impugnata, n. 7453 del 9 novembre 2021, il Consiglio di Stato ha ritenuto inammissibile il ricorso e, richiamate in premessa le condizioni che devono ricorrere affinché la pronuncia possa essere ritenuta affetta da errore di fatto, ha ritenuto i profili di doglianza attinenti tutti all’attività valutativa ed interpretativa del giudice. Quanto al primo motivo, ha evidenziato che il giudice d’appello aveva statuito avendo chiaro che il decreto ingiuntivo, rilasciato nel 2007, non fosse esecutivo e che la dichiarazione di esecutività fosse stata rilasciata solo il 9 novembre 2018, sicché gli argomenti spesi dalla società ricorrente prospettavano non un errore di fatto, del tutto inesistente, bensì un errore di diritto nel quale la Sezione sarebbe incorsa. Ad analoghe conclusioni il Consiglio di Stato è pervenuto in relazione alle ulteriori censure, in ordine alle quali ha escluso la decisività degli errori denunciati, rilevando, comunque, che le questioni erano state espressamente esaminate nella sentenza impugnata e, pertanto, in nessun caso l’eventuale errore poteva essere fatto valere con il rimedio della revocazione, esperibile nei soli casi in cui la lamentata erronea percezione degli atti di causa non abbia interessato un aspetto della controversia oggetto di valutazione giudiziale. 6. Per la cassazionedella sentenza ha proposto ricorso la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA]. 7. L’Ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioni scritte ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. ed ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia «eccesso di potere giurisdizionale per avere il Consiglio di Stato, in carenza del relativo potere, ritenuto insussistente e, poi, irrilevante l’errore commesso nella sentenza oggetto di revocazione, sulla scortadi una norma di diritto legittimante tale modus procedendi di propria elaborazione, con correlato sconfinamento nella sfera di attribuzione del legislatore». Sostiene, in sintesi, che il giudice della revocazione, nell’avallare le conclusioni della decisione revocanda quantoalla individuazione del dies a quo della prescrizione, ha introdotto nell’ordinamento una regola inedita, secondo cui il computo andrebbe condotto a far data dalla scadenza del termine di quaranta giorni per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, anziché dalla declaratoria di esecutività del decreto medesimo. In tal modo il giudice amministrativo avrebbe operato una sostanziale riscrittura delle norme giuridiche, con conseguente invasione del campo riservato al legislatore. 2. La medesima rubrica è anteposta al secondo motivo,con il quale la società ricorrente ribadisce che il Consiglio di Stato, nel rigettare la domanda di ottemperanza: non si era avveduto del fatto che l’atto di opposizione era stato notificato dalla Asl anche alla Regione [OSCURATO:PERSONA]; erroneamente aveva affermato che a quest’ultima la qualifica di «contumace nel giudizio di primo grado» era stata assegnata dalla società appellante; altrettanto erroneamente aveva escluso l’efficacia interruttivadella notifica dell’atto di appello. Sostiene che gli errori commessi non erano privi di decisività e che andavano rimossi dal giudice della revocazione,perché l’appello era stato deciso sulla scorta di un falso presupposto di fatto, non risultante dagli atti di causa, ossia valorizzando la presunta estraneità processuale della Regione [OSCURATO:PERSONA] al giudizio di opposizione. 3. I motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono inammissibili. Consolidato è nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite l’orientamento secondo cui in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato pronunciate su impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando comunque esclusa la possibilità di rimettere in discussione detto potere con riguardo alla precedente decisione di merito. È stato precisato, in particolare, che non vi è spazio per una questione di giurisdizione quando il vizio di eccesso di potere,nei termini denunciati, in realtà si annidi, secondo la deduzione della stessa parte ricorrente, nella sentenza di appello del giudice amministrativo, per poi riflettersi, per ricaduta, nella pronuncia che dichiara inammissibile la revocazione solo in conseguenza della valutazione espressa sulle condizioni di ammissibilità dell’istanza di revocazione (Cass. S.U. 27 marzo 2023 n. 8676; Cass. Sez. Un. 20 luglio 2021 n. 20688; Cass. Sez. Un. 31 ottobre 2019 n. 28214). Parimenti consolidato è il principio alla stregua del quale è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi degli artt.362 cod. proc. civ. e 111 Cost., con il quale si censura la valutazione da parte del Consiglio di Stato delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione, giacché con esso non viene posta una questione di sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, dedotta una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità in base alle anzidette norme (Cass. S.U. 21 settembre 2020 n. 19269, che richiama Cass. Sez. U. 8 aprile 2008 n. 9150; Cass. Sez. U. 17 settembre 2019, n. 23101; Cass. Sez. U. 11 novembre 2019 n. 29182; Cass. Sez. U. 14 aprile 2020 n. 7829; negli stessi termini Cass. S.U. 27 maggio 2022 n. 17250). L’orientamento citato, qui ribadito, è coerente con quello, di portata più generale, secondo cui l’eccesso di potere va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione: il primo si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); il secondo è riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici. Esula, invece, dall’ambito dell’eccesso di potere, così delineato, lo “stravolgimento”, seppure radicale, delle norme sostanziali e processuali, perché il vizio non è configurabile in relazione ad errores in procedendo o in iudicando , i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo (cfr. fra le tante più recenti Cass. S.U. 6 luglio 2023 n. 19228; Cass. S.U. 22 febbraio 2023 n. 5502; Cass. S.U. 10 febbraio 2023 n. 4284). Dai richiamati principi, ai quali si intende dare continuità, discende l’inammissibilità del proposto ricorso, con il quale la società ricorrente, da un lato, censura la valutazione espressa dal Consiglio di Stato sulla configurabilità dell’errore revocatorio e sulla decisività dello stesso; dall’altro denuncia l’eccesso di potere per sconfinamento nella sfera di attribuzione del legislatore addebitandolo solo formalmente al giudice della revocazione, perché, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, la riscrittura della norma giuridica sarebbe stata operata dal giudice dell’appello e avallata, con la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione, dal giudice della revocazione (pagg. 28, 29 e 39 del ricorso). 4. A dette considerazioni, già assorbenti, si deve aggiungere che non integrano eccesso di potere l’attività interpretativa delle norme di diritto e quella di applicazione della norma al caso concreto, perché l’invasione della sfera legislativa è configurabile solo allorquando il giudice speciale abbia applicato, non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete. Detta evenienza non ricorre qualora il giudice speciale individui una regula jurisfacendo uso dei suoi poteri di rinvenimento della norma applicabile attraverso la consueta attività di interpretazione del quadro delle norme, anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento abnorme o anomalo ovvero abbia comportato uno stravolgimento delle norme di riferimento, atteso che in questi casi può profilarsi, eventualmente, un error in iudicando, del quale - così come per l’ error in procedendo - non rileva la gravità o intensità, non investendo comunque la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo (Cass. Sez. Un. 30 maggio 2022, n. 17467). Nella specie il Consiglio di Stato non ha affatto travalicato i limiti esterni della giurisdizione amministrativa, bensì ha esercitato, nell’individuare il momento di decorrenza della prescrizione del diritto di credito, fatto valere nel giudizio di ottemperanza, l’attività ermeneutica che compete al giudice. Il ricorso, nella sostanza, fa valere la presunta erroneità dell’applicazione da parte del giudice dell’ottemperanza delle norme in tema di prescrizione, in particolare con riguardo all'esatta individuazione del dies a quo e prospetta, di conseguenza, non un eccesso ai danni del potere legislativo, da intendere nei termini sopra precisati, bensì un error in iudicando, non suscettibile di sindacato in questa sede. 5. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società ricorrente nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla società ricorrente. P.Q.M. La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidatein € 15.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti pe
Decreto Cassazione n. 29006/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris