CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 marzo 2022
Cassazione n. 19320/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso letta la memoria del difensore che ha insistito nei motivi. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE di APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 05/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CHIETI, in data 23/11/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 640 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nella truffa; - violazione dell'art. 164 cod.pen. quanto all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Invero, la doglianza è fondata su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame i giudici di appello, con valutazione conforme a quella di primo grado, hanno sottolineato come la prova del concorso del ricorrente nei fatti si tragga dall'incasso dell'assegno versato dalla persona offesa sul proprio conto corrente e tale valutazione in quanto ancorata all'elemento della realizzazione del profitto illecito appare priva di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. 2.2 Fondato è invece il secondo motivo; invero, benché fosse stato ritualmente proposto specifico motivo di appello quanto alla valutazione dei precedenti ostativi la concessione del beneficio della sospensione condizionale, la corte di appello insisteva nella errata valutazione già operata dal giudice di primo grado circa la sussistenza di precedenti condanne che cumulate tra loro superavano già il limite massimo di anni due di reclusione; viceversa agli atti sono stati acquisiti più certificati del casellario giudiziario del ricorrente a carico del quale risultano soltanto due condanne una per oltraggio, reato depenalizzato, ed altra per invasione di terreni alla pena di mesi due di reclusione. Ne deriva affermare che la concessione della sospensione condizionale è stata negata sulla base di un presupposto errato con conseguente sussistenza del vizio di violazione di legge; la prosecuzione del rapporto processuale anche nella pendenza del presente giudizio di cassazione ha determinato la maturazione della prescrizione del reato alla data del 12 marzo 2022. Difatti va fatta applicazione del principio secondo cui poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce (Sez. U, Sentenza n. 1 del 19/01/2000, Rv. 216239 - 01). Ed il principio risulta applicato anche in una fattispecie analoga a quella per cui è procedimento secondo cui in tema di ricorso per cassazione, l'annullamento del "punto" della decisione di merito concernente la pena accessoria irrogata per un determinato reato (nel caso di specie, quella prevista dall'art. 216, ultimo comma, r.d. 18 marzo 1942 n. 267, divenuta illegale a seguito della sentenza Corte cost., n. 222 del 2018) comporta la valida instaurazione del rapporto processuale in relazione al pertinente "capo" di imputazione, consentendo l'utile decorso del termine di prescrizione del reato fino alla sentenza di legittimità. (Sez. 5, n. 26409 del 07/05/2019, Rv. 276995 - 01). L'applicazione dei sopra esposti principi comporta affermare che anche in caso di ricorso ammissibile in punto omessa concessione della sospensione condizionale della pena comporta la prosecuzione del rapporto processuale anche in pendenza del giudizio di cassazione consentendo il decorso del termine di prescrizione. Ne consegue che l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione; ai sensi dell'art. 578 cod.proc.pen. deve disporsi la conferma delle statuizioni civili dell'impugnata pronuncia. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; conferma le statuizioni civili. Così deciso il 21/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] e IGNAZIO PARDiv si