CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 giugno 2022
Cassazione n. 49125/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 del Tribunale di Brescia letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia impugna la sentenza del Tribunale della stessa città del 18 marzo scorso, che, applicando su richiesta delle parti la pena a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, ha omesso di valutare, motivare e disporre sull'espulsione del medesimo dal territorio dello Stato a pena espiata, a mente dell'art. 86, stesso d.P.R.. Deduce l'autorità ricorrente che sussistessero i presupposti di fatto per ritenere accertata la pericolosità sociale dell'imputato (quantitativo di droga detenuta, disponibilità di attrezzi per il confezionamento, contestuale possesso di una pistola, di tre telefoni cellulari e di 4.400 euro in contanti, atteggiamento processuale non collaborativo, assenza di lecita occupazione) e che il giudice fosse tenuto a motivare sul punto, ancorché esulante dall'accordo delle parti. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale in sede, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non può essere ammesso. 2. Hanno precisato le Sezioni unite della Corte di cassazione che la sentenza di "patteggiamento" che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a meno che non si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione; solo in questo caso sarà esperibile il ricorso per cassazione, secondo la disciplina generale di cui all'art. 606, cod. proc. pen. (sentenza n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348). 3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'espulsione prevista dal citato art. 86 non sia più obbligatoria, dopo che, con la sentenza n. 58 del 1995, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di tale norma nella parte in cui imponeva al giudice di disporre quella misura di sicurezza in via automatica con la sentenza, senza, cioè, il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato. Il giudice, infatti, non è chiamato soltanto ad un'opera di sussunzione - come, per esempio, nei casi di confisca obbligatoria, nei quali il suo giudizio si limita alla verifica della riconducibilità della singola res ad una delle categorie legali di riferimento - ma, piuttosto, ad un'attività tipicamente valutativa e di tipo discrezionale, da condursi secondo i parametri dell'art. 133, cod. pen., analogamente a quanto avviene, ad esempio, per la misura della pena, l'applicazione o il diniego delle circostanze del reato (particolarmente quelle di natura soggettiva) o dei benefici di legge. 4. Peraltro, ed a margine, va rilevato che l'ordinamento offre comunque la possibilità di emendare l'eventuale omissione in sentenza di una decisione sul punto, consentendo al Pubblico ministero di richiedere successivamente l'applicazione di tale misura di sicurezza al magistrato di sorveglianza, a norma dell'art. 679, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 6136 del 19/12/2018, dep. 2019, Kamberi, Rv. 275034; Sez. 3, n. 10954 del 17/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275840). Deve escludersi, invece, che il Pubblico ministero possa proporre appello al Tribunale di sorveglianza, ai sensi del successivo art. 680 (come pure si legge in alcune pronunce: ad es., Sez. 6, n. 9434 del 29/01/2019, Homri, Rv. 275679), costituendo tale gravame una specie del generale mezzo d'impugnazione dell'appello, il quale non è consentito avverso le sentenze di applicazione di pena, in quanto esclusivamente ricorribili per cassazione, a norma del citato art. 448. Utile riferimento, in tal senso, è rappresentato da Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022, Banadin, Rv. 283639, che, proprio per il caso di omessa statuizione sull'espulsione prevista dall'art. 86, d.P.R. n. 309 del 1990, ha escluso la possibilità per il Pubblico ministero di appellare ex art. 680, cod. proc. pen., le sentenze di condanna pronunciate a seguito di giudizio abbreviato, giust'appunto in ragione della generale inappellabilità di tal specie di sentenze per la parte pubblica, salvi i limiti di cui all'art. 443, commi 1 e 2, cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammi