CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10701/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA 5 b 9 c sul ricorso 16460-2020 proposto da: 2 7 2 9 1 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA 2 e d d f 8 EZIO 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], 7 c f 6 b a rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], 5 8 a a con procura speciale in calce al ricorso; 7 3 6 9 a 4 l # : i a r - ricorrente - S e A 3 G C -COlItt0- N A . P . FALLIMENTO della F.[OSCURATO:PERSONA] di ANTONINO e MAURIZIO C S . [OSCURATO:SOCIETA]. e dei [OSCURATO:PERSONA]' R U B A A ANTONINO e TINE' MAURIZIO, in persona del curatore D a : s s o fallimentare pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, E m e I O [OSCURATO:PERSONA]° 66, presso lo studio dell'avvocato A R R O S [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato A Z Z O C A I D a : t o a F i r m [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso, previa autorizzazione alla lite del g.d. del 30.6.2020; - contraticorrente - avverso la sentenza n. 2705/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 06/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 12.9.17 il Tribunale di Siracusa accolse la domanda del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e dei soci illimitatamente responsabili, Antonino e [OSCURATO:PERSONA], accertando la simulazione relativa del contratto di compravendita tra il fallito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 5 b stipulato in data 30.6.08, e dichiarando la nullità della 2 7 2 9 c donazione dissimulata. 9 1 6 8 2 e Avverso tale sentenza propose appello [OSCURATO:PERSONA]; si f d d f 6 7 c costituì il fallimento. Con sentenza del 6.12.19 la Corte b a 5 8 a d'appello rigettò il gravame, osservando che: l'unico motivo 3 6 9 a a d'impugnazione era infondato in quanto il Tribunale aveva 4 7 l # : i a correttamente ritenuto che gravasse sull'acquirente l'onere di S e r 3 C A provare l'effettivo pagamento del prezzo; in particolare, le parti N G avevano pattuito che il pezzo di euro 265.000,00 fosse pagato A . P . S . C con due diverse modalità, cioè per una frazione con accollo di P E due distinti mutui e, per la restante somma, pari a euro R U B A A D a : 78.602,82 con assegni circolari da consegnare entro due giorni s s o dalla stipula dell'atto; le copie fotostatiche degli assegni E m e O I circolari non erano sufficienti per dimostrare l'effettivo S A R R O pagamento da parte dell'acquirente, e dunque la sorte di tali Z O A 7 _ titoli; né la prova in questione avrebbe potuto desumersi dalle C A I D a : t o Ric. 2020 n. 16460 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -2- F i r m a dichiarazioni del fallito, avendo quest'ultimo un interesse concreto a poter distrarre i fondi dal fallimento; pertanto, non era accoglibile l'istanza di acquisizione documentale in mancanza della dimostrazione da parte dell'istante di aver effettuato siffatta richiesta; circa l'accollo dei mutui bancari, quale parte rilevante del prezzo della cessione, dalle prove testimoniali era emerso che la banca non avesse autorizzato alcun accollo liberatorio per mancanza dei requisiti previsti, non assurgendo a prova sufficiente l'avvio della pratica di accollo; a tale riguardo, appariva inverosimile che le parti non avessero verificato la possibilità dell'accollo prima della compravendita; non era risultato provato che fosse stato il Baggieri ad estinguere il mutuo, pagando per cassa le singole scadenze; infine, la circostanza per la quale l'acquirente fosse il figlio della moglie del fallito rappresentava un elemento presuntivo a favore della simulazione; erano irrilevanti, per 5 b 7 2 9 c escludere la simulazione contrattuale, le circostanze che 9 1 6 2 l'appellante avesse effettivamente abitato l'immobile e che f 8 2 e d d avesse avuto l'intenzione di venderlo. f 6 7 c b a [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati con 5 8 a memoria. Il fallimento resiste con controricorso. 7 3 6 9 a a 4 l # : [OSCURATO:PERSONA] i a 3 S e r Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli C A O N artt. 2697 e 2729, c.c., per aver la Corte d'appello ritenuto A . P . S . raggiunta la prova della simulazione relativa della cessione E C B A P immobiliare attraverso argomentazione presuntiva che ha A R U utilizzato, come fatto noto, non un elemento certo, bensì D a : s s o un'altra presunzione, affermando cioè che non vi sarebbe stato E m e O il pagamento del prezzo da parte dell'acquirente sul A R I O S presupposto che i venditori non avevano incassato gli assegni O R loro consegnati. Al riguardo, il ricorrente censura anche il C A I A Z Z D a : t o Ric. 2020 n. 16460 sez. M1 - ud. 09-11-2021 a -3- F i r m i principio di diritto affermato in sentenza, in ordine all'efficacia liberatoria del pagamento del prezzo della cessione, da connettere non alla concreta disponibilità della somma di denaro, ma alla prova dell'effettivo incasso. Il secondo motivo denunzia violazione falsa applicazione degli artt. 769, 1455, c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, per non aver la Corte territoriale valutato se gli elementi presuntivi posti a sostegno della sentenza impugnata abbiano, o meno, dimostrato la causa del negozio dissimulato, ovvero se il trasferimento della proprietà era avvenuto in maniera gratuita, in mancanza della forma scritta ad substantiam prescritta per la donazione, quale negozio dissimulato. Il terzo motivo denunzia violazione falsa applicazione degli artt. 2697, 2729, c.c., 30, 33, 49, I.f., 210 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, per aver il giudice di secondo grado 5 b 7 2 9 c escluso l'ammissibilità dell'ordine di esibizione, nei confronti del 6 2 curatore fallimentare, degli estratti conto della società fallita, f 8 2 e d d 7 c senza tener conto delle dichiarazioni del fallito [OSCURATO:PERSONA] f 6 b a 8 a secondo le quali gli assegni in questione sarebbero stati versati 5 6 9 a a sul proprio conto corrente e poi il denaro trasferito sul conto 4 7 * corrente della società, e dello stesso comportamento del i a S e r curatore il quale si era limitato a negare l'avvenuto incasso N G C A 3 degli assegni da parte della società fallita. A . P . S . Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è anzitutto diretto al B A P E C riesame dei fatti in ordine ai criteri di valutazione degli A R U elementi probatori offerti dalle parti ed utilizzati dalla Corte D a : s s o d'appello; invero, non emerge alcun vizio di violazione di legge O E m e riguardo al corretto uso dell'argomento presuntivo a sostegno R I S A della decisone sulla mancata estinzione dell'obbligazione del R O Z O Z compratore, sotto il profilo dell'asserita prssumptio de I A C A D a : t o Ric. 2020 n. 16460 sez. M1 - ud. 09-11-2021 a -4- F i r m presunto. In particolare, il motivo in esame, a sostegno dell'erronea utilizzazione dell'argomentazione presuntiva, declina la violazione del principio generale, affermato nella sentenza impugnata, circa l'efficacia estintiva dell'obbligazione di pagamento del prezzo della compravendita sulla base dell'effettivo incasso di titoli di credito utilizzati dal compratore. Va osservato che la doglianza mira a ribaltare l'interpretazione adottata dalla Corte territoriale, senza prospettare alcuna violazione di norme ermeneutiche, non cogliendo, peraltro, la ratio decidendi che muove da un principio di diritto oggetto di consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo il quale nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il 5 b 7 2 9 c creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel 6 2 secondo solo per giustificato motivo, da valutare secondo le d d f 8 2 e regole della correttezza e della buona fede oggettiva; f 6 7 c b a l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio per il 5 8 a 9 a a debitore si verifica nel primo caso con la consegna della 4 7 3 l # : moneta e nel secondo quando il creditore acquista i a 3 S e r concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, C A N G ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno A . P . (v. SU, n. 26617/07; n. 24402/10). C S . B A P E E', dunque, illogico configurare, come esposto nel ricorso, il A R U predetto principio di diritto quale fatto non noto posto a D a : s s o fondamento dell'operazione ermeneutica del giudice di merito. E m e O Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non pertinente, A R I O S ovvero non afferente alla ratio decidendi; invero, il riferimento R Z Z O all'eventuale nullità del negozio dissimulato, per violazione C A I A D a : t o Ric. 2020 n. 16460 sez. M1 - ud. 09-11-2021 i r m a -5- F dell'art. 769 c.c., non gioverebbe al ricorrente, per cui il motivo non appare neppure sorretto da interesse ad agire. Il terzo motivo è parimenti inammissibile poiché tende al riesame dei fatti inerenti all'esercizio del potere discrezionale del giudice di disporre l'ordine di esibizione documentale, ex art. 210 c.p.c. Invero, il riferimento all'asserito comportamento scorretto del curatore (per non aver egli prodotto gli estratti- conto) tende a contestare la legittimità della decisione d'inammissibilità, ascritta invece correttamente all'inerzia del ricorrente il quale non aveva previamente tentato di acquisire gli stessi documenti, tanto più che k, stessa difesa del ricorrente sostiene che gli assegni furono dapprima versati sul 4 conto corrente del socio fallito, cui sarebbe seguito il trasferimento del denaro sul conto corrente della società fallita. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. 5 b La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte 6 2 7 2 9 e 1 ricorrente al pagamento, in favore del fallimento f 8 2 e d d controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella 6 7 c f b a somma di euro 7600,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla 5 8 aa maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese 7 3 6 9 a 4 l # : generali e accessori di legge. i a r S e Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà C A G N atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da A . P . S . parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo P E C A unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma R U B A del comma lbis dello stesso articolo 13, ove dovut