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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 00932/2026

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iRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1.

Con sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza delTribunale di Verbania del 19/03/2024, che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXX inordine ai delitti di cui agli articoli 609-bis, 61 n. 9), cod. pen. alla pena di anni 6 e mesi 6 direclusione.2.

Avverso tale sentenza l’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso percassazione, in cui, preliminarmente, chiede a questa Corte di sollevare questione dilegittimità costituzionale dell’articolo 609-bis cod. pen., nella parte in cui non prevede che itoccamenti repentini delle parti intime non siano automaticamente qualificati come fatti diminore gravità, come era sotto il regime dell’abrogato articolo 521 cod. pen..2.1.

Tanto premesso, con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione allavalutazione delle testimonianze.2.2.

Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in riferimento al reato diviolenza sessuale.2.3.

Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge in riferimento all’aggravantedell’articolo 61, n. 9), cod. pen..2.4.

Con il quarto motivo, lamenta violazione di legge in riferimento al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza con leaggravanti contestate.2.5.

Con il quinto motivo, lamenta violazione di legge in riferimento al mancatoriconoscimento del fatto di minore gravità di cui all’articolo 609-bis, terzo comma, cod. pen..3.

In data 18 novembre 2025, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, depositavamemoria ex art. 611 c.p.p., in cui contestava l’assegnazione alla Settima Sezione Penale,reiterava la questione di legittimità costituzionale e insisteva nell’accoglimento del ricorso.4.

Il ricorso è inammissibile.Va premesso che la dedotta questione di legittimità costituzionale è manifestamenteinfondata.La Corte costituzionale ha infatti affermato (sentenza n. 325 del 2005), che, nelsuperare la tradizionale distinzione tra «congiunzione carnale» e «atti di libidine violenta», lacondotta del delitto di violenza sessuale«intende distaccarsi dalla fisicità e materialità delladistinzione per apprestare una più comprensiva ed estesa tutela contro qualsiasicomportamento che costituisca una ingerenza nella piena autodeterminazione della sferasessuale»; a corredo, il Giudice delle leggi ha sottolineato come il legislatore abbia avvertitol’esigenza di introdurre una circostanza attenuante per i casi di minore gravità (art. 609-bis,terzo comma, cod. pen.); mediante una consistente diminuzione della pena prevista per ildelitto di violenza sessuale, «risulta così possibile rendere la sanzione proporzionata nei casiin cui la sfera della libertà sessuale subisca una lesione di minima entità.

L’attenuante sipone dunque quale temperamento degli effetti della concentrazione in un unico reato dicomportamenti, tra loro assai differenziati, che comunque incidono sulla libertà sessualedella persona offesa, e della conseguente diversa intensità della lesione dell’oggettivitàgiuridica del reato».Sarebbe così definitivamente superata, come era nella filosofia della legge del 1996, latradizionale distinzione tra «congiunzione carnale» e «atti di libidine violenta», perabbracciare, mediante l’utilizzo di una locuzione generale quale quella di «violenzasessuale» (locuzione di carattere generale o c.d. umbrella term) ogni forma di atto acontenuto sessuale posto in essere dall’agente di reato in modo costrittivo o induttivo e ingrado di incidere sulla libertà sessuale della persona offesa (nonché, nel caso la condottaabbia ad oggetto un minore, la corretta formazione della sua sfera sessuale), potendosiutilizzare, per graduare il trattamento sanzionatorio, la «valvola di sfogo» consistitadall’ultimo comma dell’articolo 609-bis cod. pen..Come appare evidente, lungi dall’essere irragionevole, l’eliminazione della distinzionetra congiunzione carnale e atti di libidine violenta costituisce il frutto di una precisa scelta dipolitica legislativa, avallata dal Giudice delle leggi.3.1.

Ciò posto, i primi due motivi sono inammissibili in quanto si limitano a proporre unalettura alternativa del fatto e delle risultanze probatorie, come concordemente valutate daentrambi i giudici delle fasi di merito, operazione esclusa nel giudizio per cassazione.Il giudice di legittimità non può infatti rivalutare le fonti di prova, in quanto tale attività èrimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito.Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul puro esemplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e,pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire laragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttivae per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv.276566 – 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012,Aprovitola, Rv. 253774 - 01), ciò che, come visto, la corte territoriale ha operato senza farecattivo governo delle regole della logica nella valutazione delle prove.La Corte ha valutato l’attendibilità intrinseca (par. 4.1.2) ed estrinseca (par. 4.1.3) dellapersona offesa, evidenziando come l’unico elemento distonico rispetto alla messe probatoriafosse costituito dalle dichiarazioni dell’imputato, mentre, quanto al profilo dell’elementosoggettivo (parr. 4.2.1 e 4.2.2, pag. 9-10) ha evidenziato in modo non certo illogico come lacondotta dell’imputato non potesse essere improntata al governo delle regole di prontosoccorso.Va peraltro evidenziato come a pagina 9 la sentenza impugnata evidenzi che l’elementooggettivo del reato non era stato contestato dall’imputato, circostanza che rendeinammissibile ogni doglianza sul punto.5.2.

La doglianza sull’aggravante di cui all’articolo 61 n. 9) è inammissibile in quanto lemansioni svolte dal ricorrente non possono essere qualificate come mere mansioni«d’ordine» ma implicano l’attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio, comecorrettamente evidenziato nella sentenza gravata (sul punto il Collegio rimanda a Sez. 3, n.26427 del 25/02/2016, B., Rv. 267298 – 01, secondo cui assume la qualifica di incaricato dipubblico servizio l'ausiliario socio-assistenziale di una casa di riposo, attese le mansioni diassistenza diretta alla persona cui è tenuto, coinvolgenti compiti di carattere intellettivo e nonmeramente esecutivo e materiale).5.3.

La doglianza relativa alla attenuante dell’articolo 609-bis, terzo comma, èinammissibile, in quanto la sentenza a pagina 10, non illogicamente evidenzia come si siatrattato di plurimi atti sessuali commessi approfittando di paziente in stato di sofferenza equindi di minorata difesa, con conseguente grave intrusione nella sua sfera di libertàsessuale.5.4. l’ultimo motivo è manifestamente infondato.Come noto, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze,implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacatodi legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sianosorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare lasoluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezzadella pena irrogata in concreto (ex multis, v.

Sez.

U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010,Contaldo, Rv. 245931 – 01; Sez. 4, n. 8291 del 30/01/2024, Petricone, n.m.; Sez. 1, n. 3778del 20/10/2023, dep. 2024, Zarouali, n.m.; Sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017,Pennelli, Rv. 270450 - 01).Rileva altresì la Corte (come anche affermato nella sentenza impugnata) che «ilmancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamentemotivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggiorragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertitocon modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini dellaconcessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezzadell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1,Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01)».Nel caso di specie la Corte territoriale non ha ravvisato l’esistenza di elementi dipositiva valutazione per giustificare un diverso giudizio di bilanciamento delle circostanze,valutazione non illogica né contestabile in questa sede.4.

Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale erilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamentodella somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Visto l'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della Cancelleria, lacomunicazione con modalità telematiche del dispositivo all'amministrazione di appartenenzadel ricorrente.Così è deciso, 12/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Con sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza delTribunale di Verbania del 19/03/2024, che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXX inordine ai delitti di cui agli articoli 609-bis, 61 n. 9), cod. pen. alla pena di anni 6 e mesi 6 direclusione.2. Avverso tale sentenza l’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso percassazione, in cui, preliminarmente, chiede a questa Corte di sollevare questione dilegittimità costituzionale dell’articolo 609-bis cod. pen., nella parte in cui non prevede che itoccamenti repentini delle parti intime non siano automaticamente qualificati come fatti diminore gravità, come era sotto il regime dell’abrogato articolo 521 cod. pen..2.1. Tanto premesso, con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione allavalutazione delle testimonianze.2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in riferimento al reato diviolenza sessuale.2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge in riferimento all’aggravantedell’articolo 61, n. 9), cod. pen..2.4. Con il quarto motivo, lamenta violazione di legge in riferimento al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza con leaggravanti contestate.2.5. Con il quinto motivo, lamenta violazione di legge in riferimento al mancatoriconoscimento del fatto di minore gravità di cui all’articolo 609-bis, terzo comma, cod. pen..3. In data 18 novembre 2025, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, depositavamemoria ex art. 611 c.p.p., in cui contestava l’assegnazione alla Settima Sezione Penale,reiterava la questione di legittimità costituzionale e insisteva nell’accoglimento del ricorso.4. Il ricorso è inammissibile.Va premesso che la dedotta questione di legittimità costituzionale è manifestamenteinfondata.La Corte costituzionale ha infatti affermato (sentenza n. 325 del 2005), che, nelsuperare la tradizionale distinzione tra «congiunzione carnale» e «atti di libidine violenta», lacondotta del delitto di violenza sessuale«intende distaccarsi dalla fisicità e materialità delladistinzione per apprestare una più comprensiva ed estesa tutela contro qualsiasicomportamento che costituisca una ingerenza nella piena autodeterminazione della sferasessuale»; a corredo, il Giudice delle leggi ha sottolineato come il legislatore abbia avvertitol’esigenza di introdurre una circostanza attenuante per i casi di minore gravità (art. 609-bis,terzo comma, cod. pen.); mediante una consistente diminuzione della pena prevista per ildelitto di violenza sessuale, «risulta così possibile rendere la sanzione proporzionata nei casiin cui la sfera della libertà sessuale subisca una lesione di minima entità. L’attenuante sipone dunque quale temperamento degli effetti della concentrazione in un unico reato dicomportamenti, tra loro assai differenziati, che comunque incidono sulla libertà sessualedella persona offesa, e della conseguente diversa intensità della lesione dell’oggettivitàgiuridica del reato».Sarebbe così definitivamente superata, come era nella filosofia della legge del 1996, latradizionale distinzione tra «congiunzione carnale» e «atti di libidine violenta», perabbracciare, mediante l’utilizzo di una locuzione generale quale quella di «violenzasessuale» (locuzione di carattere generale o c.d. umbrella term) ogni forma di atto acontenuto sessuale posto in essere dall’agente di reato in modo costrittivo o induttivo e ingrado di incidere sulla libertà sessuale della persona offesa (nonché, nel caso la condottaabbia ad oggetto un minore, la corretta formazione della sua sfera sessuale), potendosiutilizzare, per graduare il trattamento sanzionatorio, la «valvola di sfogo» consistitadall’ultimo comma dell’articolo 609-bis cod. pen..Come appare evidente, lungi dall’essere irragionevole, l’eliminazione della distinzionetra congiunzione carnale e atti di libidine violenta costituisce il frutto di una precisa scelta dipolitica legislativa, avallata dal Giudice delle leggi.3.1. Ciò posto, i primi due motivi sono inammissibili in quanto si limitano a proporre unalettura alternativa del fatto e delle risultanze probatorie, come concordemente valutate daentrambi i giudici delle fasi di merito, operazione esclusa nel giudizio per cassazione.Il giudice di legittimità non può infatti rivalutare le fonti di prova, in quanto tale attività èrimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito.Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul puro esemplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e,pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire laragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttivae per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv.276566 – 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012,Aprovitola, Rv. 253774 - 01), ciò che, come visto, la corte territoriale ha operato senza farecattivo governo delle regole della logica nella valutazione delle prove.La Corte ha valutato l’attendibilità intrinseca (par. 4.1.2) ed estrinseca (par. 4.1.3) dellapersona offesa, evidenziando come l’unico elemento distonico rispetto alla messe probatoriafosse costituito dalle dichiarazioni dell’imputato, mentre, quanto al profilo dell’elementosoggettivo (parr. 4.2.1 e 4.2.2, pag. 9-10) ha evidenziato in modo non certo illogico come lacondotta dell’imputato non potesse essere improntata al governo delle regole di prontosoccorso.Va peraltro evidenziato come a pagina 9 la sentenza impugnata evidenzi che l’elementooggettivo del reato non era stato contestato dall’imputato, circostanza che rendeinammissibile ogni doglianza sul punto.5.2. La doglianza sull’aggravante di cui all’articolo 61 n. 9) è inammissibile in quanto lemansioni svolte dal ricorrente non possono essere qualificate come mere mansioni«d’ordine» ma implicano l’attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio, comecorrettamente evidenziato nella sentenza gravata (sul punto il Collegio rimanda a Sez. 3, n.26427 del 25/02/2016, B., Rv. 267298 – 01, secondo cui assume la qualifica di incaricato dipubblico servizio l'ausiliario socio-assistenziale di una casa di riposo, attese le mansioni diassistenza diretta alla persona cui è tenuto, coinvolgenti compiti di carattere intellettivo e nonmeramente esecutivo e materiale).5.3. La doglianza relativa alla attenuante dell’articolo 609-bis, terzo comma, èinammissibile, in quanto la sentenza a pagina 10, non illogicamente evidenzia come si siatrattato di plurimi atti sessuali commessi approfittando di paziente in stato di sofferenza equindi di minorata difesa, con conseguente grave intrusione nella sua sfera di libertàsessuale.5.4. l’ultimo motivo è manifestamente infondato.Come noto, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze,implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacatodi legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sianosorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare lasoluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezzadella pena irrogata in concreto (ex multis, v. Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010,Contaldo, Rv. 245931 – 01; Sez. 4, n. 8291 del 30/01/2024, Petricone, n.m.; Sez. 1, n. 3778del 20/10/2023, dep. 2024, Zarouali, n.m.; Sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017,Pennelli, Rv. 270450 - 01).Rileva altresì la Corte (come anche affermato nella sentenza impugnata) che «ilmancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamentemotivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggiorragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertitocon modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini dellaconcessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezzadell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1,Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01)».Nel caso di specie la Corte territoriale non ha ravvisato l’esistenza di elementi dipositiva valutazione per giustificare un diverso giudizio di bilanciamento delle circostanze,valutazione non illogica né contestabile in questa sede.4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale erilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamentodella somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Visto l'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della Cancelleria, lacomunicazione con modalità telematiche del dispositivo all'amministrazione di appartenenzadel ricorrente.Così è deciso, 12/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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