CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2021
Cassazione n. 27672/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscrito al n. 10367/2015 R.G., proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con il quale è elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 14, giusta procura in calce al controricorso. controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2105/26/14 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata in data 15/12/2014, non notificata. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] d'Angiolella nella camera di consiglio del 13 luglio 2021. Ritenuto che: 1. Con la sentenza in epigrafe, la CTR della Lombardia accoglieva l'appello di [OSCURATO:PERSONA] e rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Vicenza che, a sua volta, aveva accolto solo in parte i ricorsi proposti dal contribuente (riuniti in sede di appello) avverso gli avvisi di accertamento, per l'anno 2006, con il quale l'Ufficio aveva contestato al Tagliarino, quale socio e legale rappresentante della Carpediem s.r.I., maggiori redditi di impresa, utili extracontabili e maggiori redditi di partecipazione. Avverso la sentenza della CTR, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Con successiva memoria del 23/06/2021, [OSCURATO:PERSONA] deducendo di aver presentato domanda di definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 e di aver provveduto al pagamento degli importi secondo quanto previsto dalla citata disposizione, ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite. Con nota depositata in cancelleria in data 28 giugno 2021, l'Agenzia delle entrate ha dato atto dell'avvenuta definizione della controversia per condono («la Direzione provinciale ha comunicato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018... provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione»), facendo istanza per la dichiarazione di «estinzione del giudizio per cessata materia die contendere con compensazione delle spese (...)». Considerato che: Il giudizio oggetto di causa si è estinto per intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 119, conv. I. 17/12/2018, n. 136, come richiesto e comprovato dal contribuente (v. documentazione allegata all'istanza di estinzione), cui ha prestato piena adesione l'Agenzia delle entrate. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art.6, comma 13, d.l. cit.).In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass., 7/12/2018, n. 31372; Cass., 7/6/2018, n. 14782). P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 13, decreto-legge 23/10/2018, n. 119, conv. I. 17/12/2018, n. 136. Spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso, in data 13 luglio 2021. Il Presidente derico orrent(