CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2025
Cassazione n. 22981/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato (3-1U4-1-10 la sentenza emessa dal Tribunale di Trani il 3 Crnar2 2022 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 1.032,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, co.5, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990. 2. L'imputato propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà. 3. Il ricorso è inammissibile. Le deduzioni difensive sono generiche, quindi prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. La motivazione fornita dalla Corte territoriale è esaustiva e non manifestamente illogica. La Corte territoriale, con ragionamento correttamente argomentato, alle pagine 3 e 4 della sentenza indica compiutamente le ragioni per le quali le doglianze difensive con le quali si chiedeva l'assoluzione dell'imputato e, in subordine, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche un più mite trattamento sanzionatorio, ha evidenziato non solo il dato ponderale della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell'imputato (17 dosi di cocaina e una pietra della medesima sostanza stupefacente del peso di 10,55 grammi) ma vieppiù i diversi strumenti atti alla pesatura e al confezionamento delle singole dosi, indice ritenuto univoco della destinazione alla cessione a terze persone. Come pure, la Corte, facendo corretta applicazione dei principi di legittimità in subiecta materia ha ritenuto insussistenti elementi di segno positivo dai quali far discendere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Vale la pena rammentare che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca, come nel caso in esame, ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez.4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). 4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 giugno 2025. 0( La / Presidente