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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 gennaio 2023

Cassazione n. 07815/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] kit,) J t A-LE- avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del trizTER di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], di cui alla requisitoria depositata in data 07/01/2023, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto richiesta di riesame avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo ha applicato al ricorrente la misura della custodia in carcere, in ordine al concorso in due rapine, realizzate il 22 ed il 25 luglio 2022, ai danni di un corriere della ditta di spedizioni [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] de L'Aquila, con ordinanza del 06/10/2022, preso atto che nelle more era stata disposta la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari, ha rigettato nel resto la richiesta di riesame.

Avverso tale provvedimento, l'indagato ha proposto tempestivamente ricorso, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al ritenuto concorso morale riferito alla rapina avvenuta il 22/07/2022; lamenta la difesa che il ricorrente, lungi dal concorrere nella rapina, aveva assunto, semmai, un comportamento idoneo ad interrompere la condotta del correo. [OSCURATO:SOCIETA], invece, aveva ritenuto il concorso morale sulla scorta di un'esortazione che questi aveva rivolto al correo al momento del fatto, del tutto priva di efficacia determinativa e/o rafforzativa dell'altrui proposito criminoso, in quanto anche in ragione della considerevole distanza che intercorreva tra il ricorrente da un lato e il correo e la persona offesa dall'altro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità quello secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile - in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono - solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito.

Sono, quindi, inammissibili quelle doglianze che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).

2. Nel caso in esame, le censure in punto di apprezzamento di gravi indizi di colpevolezza non si confrontano criticamente con l'articolata motivazione della

2. Nel caso in esame, le censure in punto di apprezzamento di gravi indizi di colpevolezza non si confrontano criticamente con l'articolata motivazione della decisione, la quale dà adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il Tribunale ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato.

La congruenza della valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, si coglie in particolare con riguardo ai seguenti aspetti, oggetto del ricorso: a) la presenza del Lieto in auto «a poca distanza da Apa» in occasione dell'episodio delittuoso del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; e ciò, in senso contrario rispetto a quanto affermato dal ricorrente, il quale peraltro non allega specifici elementi di travisamento in tal senso; b) la necessità di collocare la condotta del Lieto del 22/07/2022 nel contesto degli altri elementi in atti, dal ricorrente invece parcellizzati, e rappresentati sia dall'ulteriore condotta contestata al ricorrente in data 25/07/2022 in danno della medesima persona offesa e dallo stesso posta in essere autonomamente sempre facendo ricorso a frasi minacciose volte a richiamare alla mente della persona offesa la provenienza della minaccia da parte di chi proviene da uno dei quartieri di Napoli noti per l'alto tasso di delinquenza e la spregiudicatezza della malavita locale, sia dalle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha riferito di essere stato vittima anche lui di un tentativo di rapina da parte degli stessi soggetti e con lo stesso modus operandi; donde la logica deduzione del Tribunale nel senso dell'univocità del significato attribuito alla frase pronunciata dal Lieto, che, pertanto, non può ritenersi «asettica», ma logicamente riconducibile ad una intimidazione, idonea, per le circostanze di tempo e di luogo e per il comune riferimento alla provenienza geografica dei rapinatori, a rafforzare l'azione del correo ingenerando nella persona offesa il timore di ritorsioni laddove non avesse acceduto alla minaccia e alla violenza perpetrata dal complice; c) la conseguente corretta applicazione dei principi in tema di concorso di persone nel reato, avendo il provvedimento impugnato conseguentemente spiegato le ragioni per le quali la presenza del Lieto in data 22/07/2022, accompagnata dalle parole dallo stesso pronunciate nel contesto descritto, abbia ragionevolmente rappresentato - ai fini cautelari - un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera del complice.

Si è, pertanto, fatta corretta applicazione del principio affermato dalla Corte di legittimità secondo cui, in tema di concorso di persone, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, dep. 2014, Grosu, Rv. 258953 - 01; Sez. 1, n. 40248 dei 26/09/2012, Mazzotta, Rv. 254735; Sez. 2, n. 18616 del 25/02/2021, Nordio, non mass.).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così equitativamente determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] kit,) J t A-LE- avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del trizTER di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], di cui alla requisitoria depositata in data 07/01/2023, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto richiesta di riesame avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo ha applicato al ricorrente la misura della custodia in carcere, in ordine al concorso in due rapine, realizzate il 22 ed il 25 luglio 2022, ai danni di un corriere della ditta di spedizioni [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] de L'Aquila, con ordinanza del 06/10/2022, preso atto che nelle more era stata disposta la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari, ha rigettato nel resto la richiesta di riesame. Avverso tale provvedimento, l'indagato ha proposto tempestivamente ricorso, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al ritenuto concorso morale riferito alla rapina avvenuta il 22/07/2022; lamenta la difesa che il ricorrente, lungi dal concorrere nella rapina, aveva assunto, semmai, un comportamento idoneo ad interrompere la condotta del correo. [OSCURATO:SOCIETA], invece, aveva ritenuto il concorso morale sulla scorta di un'esortazione che questi aveva rivolto al correo al momento del fatto, del tutto priva di efficacia determinativa e/o rafforzativa dell'altrui proposito criminoso, in quanto anche in ragione della considerevole distanza che intercorreva tra il ricorrente da un lato e il correo e la persona offesa dall'altro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità quello secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile - in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono - solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. Sono, quindi, inammissibili quelle doglianze che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). 2. Nel caso in esame, le censure in punto di apprezzamento di gravi indizi di colpevolezza non si confrontano criticamente con l'articolata motivazione della 2. Nel caso in esame, le censure in punto di apprezzamento di gravi indizi di colpevolezza non si confrontano criticamente con l'articolata motivazione della decisione, la quale dà adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il Tribunale ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato. La congruenza della valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, si coglie in particolare con riguardo ai seguenti aspetti, oggetto del ricorso: a) la presenza del Lieto in auto «a poca distanza da Apa» in occasione dell'episodio delittuoso del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; e ciò, in senso contrario rispetto a quanto affermato dal ricorrente, il quale peraltro non allega specifici elementi di travisamento in tal senso; b) la necessità di collocare la condotta del Lieto del 22/07/2022 nel contesto degli altri elementi in atti, dal ricorrente invece parcellizzati, e rappresentati sia dall'ulteriore condotta contestata al ricorrente in data 25/07/2022 in danno della medesima persona offesa e dallo stesso posta in essere autonomamente sempre facendo ricorso a frasi minacciose volte a richiamare alla mente della persona offesa la provenienza della minaccia da parte di chi proviene da uno dei quartieri di Napoli noti per l'alto tasso di delinquenza e la spregiudicatezza della malavita locale, sia dalle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha riferito di essere stato vittima anche lui di un tentativo di rapina da parte degli stessi soggetti e con lo stesso modus operandi; donde la logica deduzione del Tribunale nel senso dell'univocità del significato attribuito alla frase pronunciata dal Lieto, che, pertanto, non può ritenersi «asettica», ma logicamente riconducibile ad una intimidazione, idonea, per le circostanze di tempo e di luogo e per il comune riferimento alla provenienza geografica dei rapinatori, a rafforzare l'azione del correo ingenerando nella persona offesa il timore di ritorsioni laddove non avesse acceduto alla minaccia e alla violenza perpetrata dal complice; c) la conseguente corretta applicazione dei principi in tema di concorso di persone nel reato, avendo il provvedimento impugnato conseguentemente spiegato le ragioni per le quali la presenza del Lieto in data 22/07/2022, accompagnata dalle parole dallo stesso pronunciate nel contesto descritto, abbia ragionevolmente rappresentato - ai fini cautelari - un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera del complice. Si è, pertanto, fatta corretta applicazione del principio affermato dalla Corte di legittimità secondo cui, in tema di concorso di persone, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, dep. 2014, Grosu, Rv. 258953 - 01; Sez. 1, n. 40248 dei 26/09/2012, Mazzotta, Rv. 254735; Sez. 2, n. 18616 del 25/02/2021, Nordio, non mass.). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così equitativamente determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
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