CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 dicembre 2024
Cassazione n. 29043/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -già ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -già intimato- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in SALERNO L.GO D'[OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -già resistente- relativamente alla pronuncia di [OSCURATO:PERSONA] n. 31186/2024 / depositata il 5.12.2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che : Il difensore della signora [OSCURATO:PERSONA], avv [OSCURATO:PERSONA] presentato istanza di correzione materiale relativa all’ordinanza di questa Corte del 5.12.2024 nr 31186/2024 chiedendo che venisse emendato il dispositivo di detta ordinanza nel senso di emettere la statuizione di condanna delle spese processuali a carico dell’Istituto bancario [OSCURATO:PERSONA] risultato soccombente all’esito del giudizio di cassazione . [OSCURATO:PERSONA] L’istanza è fondata. L’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa da questa Corte ha ritenuto infondato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] prevedendo che le spese di lite venissero regolate secondo il principio della soccombenza. Nel dispositivo del provvedimento le spese di lite sono state disposte in favore dell’Istituto di credito che era invece, come si è detto soccombente. L’ordinanza va pertanto corretta nel senso indicato dall’istante trattandosi di un errore emendabile ex art 287 c.p.c.. Non deve disporsi sulle spese attesa la natura meramente amministrativa del presente procedimento (Cass., Sez. Un., 14/11/2024, n. 29432). P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e per l’effetto dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte del 5.12.2024 nr 31186/2024 nel senso che laddove è scritto condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Istituto bancario delle spese processuali che si liquidano in € 6000,00 oltre € 200,00 per spese oltre ad Iva e c.p.a. ed al 15% per spese generali si legga e si scriva condanna la ricorrente al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali che si liquidano in € 6000,00 oltre € 200,00 per spese oltre ad Iva e c.p.a. ed al 15% per spese generali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196- quinquies, comma 5, dis